L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

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mercoledì 7 gennaio 2009

L’Ue chiede armonizzazione delle misure alternative

di Marina Castellaneta

Il Sole 24 Ore

Reinserimento nella società della persona condannata nel rispetto delle vittime. Diminuzione della popolazione carceraria per rendere più umane le condizioni di vita dei detenuti. Con un monitoraggio costante per valutare il comportamento dell’autore di un reato che usufruisce di sanzioni sostitutive alla pena detentiva o di misure di sospensione condizionale. Per assicurare la sua effettiva riabilitazione.

Questi gli obiettivi perseguiti dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa che, recentemente, hanno messo in atto strumenti idonei a rafforzare l’utilizzo di misure che guardano al reinserimento dell’autore del reato. E per consentire agli incensurati che commettono reati puniti con pene lievi di uscire dai circuiti criminali.

Ci prova l’Ue con la decisione quadro 2008/947/Gai del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Un atto che tiene conto della diffusione nei Paesi membri di sistemi di differimento della pena per verificare le possibilità di reinserimento degli autori di reato.

È il caso del Belgio che ha attuato fin dal 1964 un sistema di sospensione condizionale e di messa alla prova nei soli casi in cui l’autore del reato non abbia commesso altri crimini e se la pena massima prevista per l’illecito non supera i 5 anni. Con la possibilità, nel caso di commissione di altri reati durante la messa alla prova, di far scattare subito le misure detentive. Grazie a un sistema di supervisione applicato anche in Germania, che assicura un monitoraggio costante del comportamento del soggetto.

Un istituto previsto anche in Francia (articolo 132-63 del Codice penale) con un deferimento della pena condizionato alla messa alla prova, il cui utilizzo si è diffuso nel corso degli anni. Come dimostrano i dati di alcuni Paesi. In Inghilterra, per esempio, 30mila persone usufruivano di questo sistema nel 1995, mentre nel 2005 sono state oltre 200mila, con l’impiego di uno staff di oltre 21mila unità. Di recente, poi, Londra ha predisposto un ufficio ad hoc per gli stranieri sottoposti alla messa alla prova.

L’Unione europea ha, almeno fino a oggi, messo nel cassetto il sistema di ravvicinamento delle sanzioni penali e di sospensione condizionale, ma ha dato il via libera a meccanismi di riconoscimento reciproco. È questo il caso della decisione quadro 2008/947/Gai, che gli Stati dovranno recepire entro il 6 dicembre 2011.

Uno strumento che, una volta a regime, obbligherà le autorità nazionali dei Paesi Ue a predisporre strutture per monitorare la corretta esecuzione di misure sostitutive al carcere come la messa alla prova o l’obbligo di seguire percorsi educativi, in attuazione di decisioni prese dalle autorità nazionali di altri Stati. In questo modo, anche se non previste nell’ordinamento interno, misure come la messa alla prova o il monitoraggio elettronico, faranno ingresso negli Stati membri. Che, d’altra parte, nell’ottica del principio del riconoscimento reciproco, basato sulla fiducia sull’operato delle autorità di altri Paesi membri, avranno poche possibilità di rifiuto e dovranno dare il via libera all’esecuzione di misure, anche socialmente utili, per gli autori di reati che non vivono nello Stato che emette il provvedimento. In pratica, le autorità nazionali dello Stato di emissione trasmetteranno le decisioni allo Stato nel quale la persona destinataria dei provvedimenti risiede. Spetterà poi al Paese di esecuzione, che è competente anche per la sorveglianza, predisporre le misure richieste, con poche e tassative possibilità di rifiuto, fissate dall’articolo 11.

Anche il Consiglio d’Europa punta a sistemi alternativi al carcere, con interventi costruttivi e non solo punitivi, in grado di deflazionare il processo penale. Il Comitato europeo sui problemi della criminalità, nella Conferenza sui servizi di messa alla prova, ha adottato, il 28 novembre 2008, un documento di lavoro in vista della messa a punto di una raccomandazione agli Stati sulle modalità di funzionamento di questi servizi, nei quali dovranno sempre essere predisposti supporti alle vittime con l’impiego di personale specializzato.