L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

giovedì 29 maggio 2008

Giustizia: per l’affidamento non basta essere "buon detenuto"

Diritto&Giustizi@, 29 maggio 2009

Non basta essere un "buon detenuto" o non costituire un pericolo sociale. Nella valutazione dell’adesione alla fase rieducativa occorre considerare il distacco completo dall’esperienza deviante e la coscienza del danno arrecato (Tribunale di Sorveglianza di Bari, Ordinanza del 27 marzo 2008).

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, quando il condannato non provenga da un’area di emarginazione socioeconomica ma abbia fruito di favorevoli opportunità ambientali e personali, vanno individuati corretti parametri di riferimento, al fine di valutare l’idoneità della misura alternativa richiesta

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, nell’ipotesi in cui il condannato non provenga da un’area di emarginazione socioeconomica ma, al contrario, abbia fruito di favorevoli opportunità ambientali e personali, data la provenienza da un sano contesto socio-familiare, vanno individuati corretti parametri di riferimento, al fine di valutare l’idoneità della misura alternativa richiesta al suo "reinserimento sociale".

La prova della partecipazione all’opera di rieducazione non può essere desunta, pertanto, né dal mero comportamento di "buon detenuto" né dall’assenza di pericolosità sociale, intesa come rilevante probabilità che il condannato possa commettere altri reati, ma deve essere tratta da elementi specifici, sintomatici di un ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed al progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.

Il compimento di questa revisione critica - che parta ovviamente dal distacco completo dalla precedente esperienza deviante e si completi con la piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e dalla acquisita coscienza dell’enorme danno sociale arrecato - diventa quindi elemento essenziale (e differenziale rispetto ai normali casi di criminalità "disadattata"), nella valutazione delle devianze che non siano frutto di emarginazione e disadattamento.