L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

mercoledì 18 aprile 2007

PROPOSTA OSAPP

Roma, li 17 aprile 2007
U R G E N T I S S I M O
Al Ministro della Giustizia
Sen. Clemente MASTELLA
Al Sottosegretario di Stato
per la Giustizia
Prof. Luigi MANCONI
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Capo del D.A.P.
Pres. Ettore FERRARA
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
e, p.c.
Al Vice Capo del D.A.P.
Dott. Emilio DI SOMMA
Al Vice Capo del D.A.P.
Cons. Armando D’ALTERIO
Al Direttore della Direzione Generale
Del Personale e della Formazione
Dott. Massimo DE PASCALIS
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2
00164 R O M A
Ai V.Segretari Generali O.S.A.P.P
Ai Segretari Nazionali O.S.A.P.P.
Ai Segretari Regionali O.S.A.P.P.
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del 20 aprile p.v. – Uffici Esecuzione Penale
Esterna. – Richiesta rinvio e proposta provvedimento
alternativo e di maggiore organicità.

esito alla convocazione per il giorno 20 aprile p.v. ed inerente la discussione della bozza di provvedimento sull’istituzione dei c.d. “Nuclei di Verifica” del Personale di Polizia Penitenziaria nell’ambito degli Uffici Esecuzione Penale Esterna, si informa che questa O.S., anche in ragione della intempestività della comunicazione e degli impegni assunti in precedenza, non potrà garantire la partecipazione di una propria idonea delegazione.
Spiace, pertanto, dover richiedere il rinvio della stessa riunione ad altra data ovvero e se del caso al giorno 26 aprile p.v. in cui sono all’esame del tavolo di confronto con le OO.SS. ulteriori proposte di provvedimenti.
Peraltro, per la parte più generale di un argomento di così ampia rilevanza che, ad avviso di questa O.S., riguarda anche il diretto interessamento delle Autorità Politiche del Dicastero cui la presente è in prima persona indirizzata, stante l’esigenza di una diretta e fattiva collaborazione tra le Parti si formula e si allega di seguito alla presente una proposta ulteriore che, ad avviso dell’O.S.A.P.P., stanti anche le dichiarazioni di intenti dell’On.le Ministro della Giustizia, nel rispetto delle finalità dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla bozza di
provvedimento in premessa e, finalmente, nella piena attuazione dei compiti istituzionali demandati al Personale di Polizia Penitenziaria, appare maggiormente organica in una futura prospettiva di impiego delle unità del Corpo.
Nei sensi indicati, l’O.S.A.P.P,. ritiene indiscutibile la necessità di introdurre urgenti innovazioni che, almeno nell’ambito degli strumenti normativi disponibili al Dicastero, intervenga su alcune competenze delle Forze di Polizia all’interno dell’Amministrazione penitenziaria, rispetto, da un lato all’esigenza di predisporre adeguate forme di contrasto alla criminalità sul territorio e d’altro canto riconosca alla Polizia Penitenziaria una funzione che è propria del suo mandato istituzionale: “garantire l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale”.
Ciò diviene maggiormente attuale, qualora si consideri che l’esecuzione penitenziaria, con le forme detentive tradizionali, è divenuta una sanzione penale residuale e il “sistema” dei benefici penitenziari determina una crescente presenza sul territorio di condannati che espiano la pena secondo strumenti latu sensu alternativi rispetto a coloro che la scontano nella forma tradizionale del carcere.
Infatti si è dell’avviso che il progressivo passaggio da un diritto esecutivo imperniato sulla detenzione carceraria ad un diritto esecutivo che contempla numerose possibilità di forme di espiazione nella società libera non possa non farci riflettere sul ruolo cui è chiamata oggi la Polizia Penitenziaria, in termini di ausilio alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, per ciò che attiene alle attività di controllo sui soggetti beneficiari delle misure alternative alla detenzione.
Queste le considerazioni che fungono da premessa al progetto di seguito formulato, come detto, nell’auspicio che quanto suggerito dell’O.S.A.P.P. sia colto nello spirito della più ampia e fattiva collaborazione e, restando a disposizione per quanto di ulteriore sia ritenuto utile, in attesa di eventuale riscontro, si inviano distinti saluti.-
Art. 1
(Istituzione dei commissariati territoriali di polizia penitenziaria)
Sono istituti i commissariati territoriali di polizia penitenziaria in ogni circoscrizione amministrativa degli Uffici di esecuzione penale esterna di cui
all’art. 72 della legge 354/1975, diretti da funzionari del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
A detti uffici è impiegato personale del Corpo nell’ambito di piante organiche
s abilite con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sentito il Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna ed il
Provveditore Regionale nella cui competenza ricadono.
I commissariati territoriali di polizia penitenziaria sono uffici territoriali non integranti nuclei operativi interni ai Reparti di Polizia Penitenziaria degli Istituti penitenziari. Collaborano, con piena autonomia tecnico-operativa, con gli uffici di esecuzione penale esterna per l’esercizio di peculiari funzioni di garanzia della sicurezza pubblica connessa a compiti di controllo su persone in massima parte in regime di esecuzione penale esterna.
Art. 2
(Compiti e funzioni)
Al responsabile dei commissariati territoriali di polizia penitenziaria compete l’organizzazione dei servizi di controllo, con particolare riguardo ai luoghi, ai tempi e alla frequenza, delle persone ammesse o da immettere alla misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e ss. della legge 354/1975.
Il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, a tal fine, nell’emanare il programma di trattamento relativo a dette persone, formula delle linee direttive di
controllo, avuto riguardo ai comportamenti prescritti e alle attività alle quali la stessa persona deve applicarsi.
Dopo che il Tribunale di Sorveglianza abbia ammesso la persona alla misura alternativa, ovvero dopo che il magistrato di sorveglianza abbia approvato il programma di trattamento, copia del programma approvato è trasmesso al responsabile del commissariato di Polizia Penitenziaria.
Il responsabile del commissariato dispone quindi le attività di controllo secondo
piani generali, anche tenendo conto delle linee direttive formulate dal direttore
dell’ufficio di esecuzione penale esterna, relazionandone gli esiti al magistrato di
sorveglianza.
Nei piani generali importanti attività di controllo ad opera del personale di Polizia Penitenziaria in forza al commissariato territoriale sono inserite le persone condannate nei luoghi ove esse debbano trattenersi dalle ore 20.00 alle ore 07.00.
Le comunicazioni di cui di cui all’art. 100 del D.P.R. 230/2000, sono trasmesse al
responsabile del commissariato territoriale di polizia penitenziaria al fine di
predisporre adeguati piani di controllo.
Sono, inoltre, attribuite ai commissariati territoriali di polizia penitenziaria le funzioni le funzioni di vigilanza di cui all’art. 190 disp. att. del codice di procedura penale, di riaccompagnamento di cui all’art. 98 del D.P.R. 230/2000 e la piena titolarità dei controlli già previsti dall’art. 65 del D.P.R. 230/2000.
Art. 3 (Impiego del personale)
L’ammissione ai commissariati territoriali di polizia penitenziaria avviene mediante interpello indetto, dalla Direzione Generale del Personale, per ogni circoscrizione di Provveditorato. Segue un primo scrutino sull’esistenza di specifici requisiti professionali e la frequenza, con superamento, di un corso della durata di tre mesi al quale è ammesso personale di polizia penitenziaria in numero doppio rispetto ai posti disponibili.
I requisiti professionali da valutare attraverso il primo scrutinio sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento, sentiti i Direttori Generali competenti e le
Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo.
Il primo scrutinio è compiuto da una commissione centrale presieduta dal Direttore Generale dell’esecuzione penale esterna ed integrata da due dirigenti di esecuzione penale esterna e da due dirigenti di polizia penitenziaria, designati dal Capo del Dipartimento.
La commissione centrale attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia
partecipato all’interpello. Sono ammessi al corso di cui al comma 1, i candidati che abbiano riportato il punteggio più alto in misura del doppio dei posti disponibili.
Il corso è svolto presso le scuole di formazione del Corpo, ha durata di tre mesi ed
è impartito secondo i programmi stabiliti d’intesa fra il direttore generale del
personale e il direttore generale dell’esecuzione penale esterna.
La commissione centrale provvede all’esame finale del corso, assegna il punteggio
finale, e forma la graduatoria. Il voto è espresso in cinquantesimi, in ragione di
dieci punti per ogni commissario. Il corsista che riporti una valutazione inferiore a trenta cinquantesimi è escluso dalla graduatoria.
La direzione generale del personale assegna il personale di polizia penitenziaria
qualificato in posizione utile ai commissariati territoriali istituiti presso iprovveditorati di rispettiva provenienza.
Art. 4
(Dotazioni)
Il direttore generale dei beni e servizi formula d’intesa con il direttore generale dell’esecuzione penale esterna un progetto generale di dotazione delle risorse in
www.osapp.it