L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

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giovedì 29 gennaio 2009

Assistenti sociali dell'Uepe di L'Aquila si rivolgono al pr oprio Ordine professionale

Al presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo ed ai componenti del Consiglio CHIEDIAMO di attivare ogni azione di tutela a favore degli Assistenti Sociali della Giustizia, alleghiamo la bozza di regolamento a cui facciamo riferimento nella nota di seguito riportata che contiene le nostre riflessioni e specificazioni.
CHIEDIAMO il coinvolgimento dell'Ordine Nazionale in termini di tutela della professione ed in termini di promozione di un incontro nazionale in materia di Affidamento in prova al Servizio Sociale.
Nella certezza di una piena e condivisa attenzione gli Assistenti Sociali dell'UEPE di L'AQUILA ringraziano.
F.to Aloisi Alessandra, Giangiacomo Gabriella, Insardi Anna, Tunno Luana, Zimar Anna Maria.

Riportiamo alcune riflessioni in merito allo schema di regolamento UEPE:
- tra i riferimenti normativi indicati nella premessa dello schema di regolamento attuativo dell'art.72 è omesso completamento il DPR 230/2000(regolamento d'esecuzione) e fa prevalentemente riferimento a norme che regolano personale del corpo di polizia penitenziaria.
- all'art.2 dello schema di decreto non chiarisce il personale in dotazione all'Ufficio che dovrebbe svolgere i compiti indicati al comma 2 del citato articolo.
- all'art.4(attribuzione di competenza dell'ufficio locale) si dice al comma 1 :" L'Ufficio....nei termini e nei modi definiti dal presente decreto", in questo modo non si tiene nè degli articoli di legge(354/75 Cap.VI) nè del regolamento d'esecuzione 230/2000( in particolare vedasi art.97 e art.118), che sono fonti normative superiori e dalle quali un D.M. non può prescindere.
- all'art.5 (Procedimenti tipizzati), si legge : "Con decreto Del Direttore generale sono definiti i procedimento di servizio esecutivi..." premesso che non è chiaro il significato dei termini è omesso il personale dedicato allo svolgimento dei compiti cui si fa riferimento, che sono compiti di competenza specifica del servizio sociale (vedi le indagini socio-familiari), pertanto al comma 2 dell'art.5, dove si indicano"..i requisiti tecnici di qualità dell'intervento etc.." non si può prescindere dal coinvolgimento dell'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, organo di indirizzo dal quale non si può prescindere.
- l'art.6 ci si chiede a cosa possa farsi riferimento con procedimenti non tipizzati, in quanto se una legge indica delle competenze si ha comunque l'obbligo di adempimento.
- art.7(Articolazioni interne) il riferimento al lavoro di gruppo va specificato in quanto è un metodo di lavoro che può essere applicato in base agli scopi, ma non può essere un vincolo fissato con un semplice regolamento a prescindere dai ruoli tecnico professionali e dalle specifiche competenze. Al comma 3 dello stesso articolo si indica l'articolazione delle sezioni, ma a differenza della circolare che ha disposto l'organizzazione delle aree e specificato il personale assegnato a ciascuna area e relativo coordinamento, non viene specificato nè all'art 7 nè negli articoli successivi relativi alle singole sezioni, quale sia il personale assegnato a ciascuna di esse.
-all'art.8 (compiti del Direttore) con riferimento alla lettera f)- adempie a tutte le altre funzioni....- è implicito che il direttore svolge supervisione e controllo tecnico di servizio sociale o questo direttore può non avere più queste competenze?
-all'art.9 sarebbe opportuno riprendere tra i compiti quello di promuovere, progettare, organizzare la formazione e l'aggiornamento del personale già prevista nell'area segreteria come disciplinata dalla circolare sulle aree tuttora vigente.Come per tutte le sezioni manca l'indicazione del personale destinato a tale sezione.
- art.10(sezione di esecuzione penale)premesso che il regolamento d'esecuzione 230/2000 all'art.118 prevede l'area di servizio sociale e in essa l'inclusione degli esperti, indicando con chiarezza tutte le funzioni svolte da personale di servizio sociale sembra che l'art.10 non tiene conto della norma superiore.
Al comma 1 nel fare riferimento ai compiti della sez. di esecuzione penale, dove già è omesso il termine ESTERNA, che dovrebbe rispondere ed indicare con chiarezza le finalità e le competenze dell'Ufficio, stravolge la predisposizione dello stesso art.72 che al punto b) del comma 2 fa riferimento a compiti specifici del servizio sociale-indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati-mentre nella bozza del regolamento al punto d) si riporta il termine "inchieste" per la concessione delle misure alternative, perdendo il termine più specifico indicato nell'art72(indagini socio-familiari).
Il riferimento fatto all'elaborazione del programma di trattamento individualizzato ed al controllo sull'esecuzione dei programmi non tiene alcuna considerazione delle specificità delle singole misure alternative(affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) come definite negli articoli di legge che le prevedono e che non possono essere uniformate dal D.M.
A parte il fatto che manca qualunque riferimento alle altre attribuzioni della legge(assistenza dei liberi vigilati, assistenza al dimittendo..), ci chiediamo: il carattere multiprofessionale previsto nello schema di D.M. al comma 2 è correlato all'art.118 del regolamento d'esecuzione 230/2000 oppure no? perchè si propone in modo improprio il metodo del lavoro di gruppo?
ci chiediamo: quali figure rientrano nella multiprofessionalità? chi partecipa al lavoro di gruppo? un regolamento deve assolutamente dare indicazioni chiare in merito.
Permangono i contenuti dell'art.97 del regolamento d'esecuzione che al comma 8 prevede che "Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale ...affinchè provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'art.47 della legge secondo le modalità precisate dall'art.118...."? La generalizzazione della multiprofessionalità non può cancellare le competenze specifiche del servizio sociale, indicate chiarmente dalla legge in merito all'affidamento in prova al servizio sociale(art.47 O.P.)
La descrizione dell'attività di questa sezione non può essere descritta in maniera riduttiva secondo le indicazioni date nello schema di decreto, ma deve fare riferimento ai compiti previsti dalla normativa vigente, che erano descritti in dettaglio nella circolare istitutiva delle aree a proposito dell'area di servizio sociale.
All'art.11.(sezione di contabilità) come per le precedenti sezioni è omesso il personale destinato all'area, mentre la circolare delle aree era in materia chiara.
- art.13- risorse umane-
comma 2. .....sarebbe opportuno prevedere : "sono preposti direttori coordinatori di servizio sociale e direttori di servizio sociale, o, in assenza, un'assistente sociale...." per dare anche una possibilità di sviluppo alla carriera di servizio sociale.
comma 3 . proporre la stessa indicazione
comma 4. proporre che alla sezione degli affari generali e del personale siano preposti direttori coordinatori di servizio sociale, direttore di servizio sociale o assistenti sociali,
comma 6. stesso discorso
comma 7. é finalizzato ad assegnare in maniera indifferenziata all'ufficio personale di polizia penitenziaria, personale amministrativo e tecnico, mentre sarebbe opportuno distinguere l'assegnazione della pol. pen., non prevista dalla normativa vigente, della quale in questo contesto non si chiarisce la funzione, dalla previsione dell'inserimento del restante personale Comparto Ministeri.
Non emerge un chiaro riferimento al personale di servizio sociale, probabilmente inserito tra il personale tecnico, ma sarebbe opportuno citare esplicitamente il personale di servizio sociale, che la legge vigente indica come titolare dei processi afferenti all'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La professione dell'assistente sociale ha uno specifico riconoscimento normativo, una formazione universitaria e l'obbligo per l'esercizio della professione di essere iscritti all'Albo Professionale, pertanto le competenze sono disciplinate dalla norma e non possono essere trasferite a non ben specificati grupppi di lavoro o non ben specificate dimensioni multidisciplinari, nè a nuovi profili professionali( previsti dal comma 2 dell'art.14) non ben specificati.