LETTERA ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UEPE
Roma, 10 marzo 2009
Prot. n. 624/2009
Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
Alla Direzione Generale per
l’Esecuzione Penale Esterna
Alle Organizzazioni Sindacali
S.A.P.P.E.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA
O.S.A.P.P.
Via della Pisana, 228
00163 ROMA
CISL - FPS/PP
Via Lancisi, 21
00161 ROMA
CGIL - FP/PP
Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA
UIL – P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA
Si.N.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00186 ROMA
F.S.A. C.N.P.P.
Via degli Arcelli, C.P. 18208
00192 ROMA
Si.A.L.P.Pe.
Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA
S.I.A.P.P.E.
Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)
U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)
Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA
CGIL F.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA
CISL F.P.S.
Via Lancisi, 25
00161 ROMA
UIL - P.A.
Via Emilio Lepido, 46
00187 ROMA
CONFSAL - U.N.S.A.
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA
F.L.P.
Via Piave, 61
00187 ROMA
fax 06/42010628
FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustacio, 22
00192 ROMA
Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA
R.D.B. - P.I.
Via dell’Aeroporto, 129
00175 ROMA
LORO SEDI
OGGETTO: Considerazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sullo schema di decreto regolamentare attuativo dell’art. 72 c. 1 della Legge 354/1975 così come modificato dall’art. 3 della legge 154/2009.
L'Ordine degli Assistenti Sociali, esaminato lo schema di decreto ministeriale che va a regolamentare l'organizzazione degli uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna, ritiene importante esprimere alcune considerazioni su aspetti del decreto che sembrano non sufficientemente esplicativi rispetto ad un futuro assetto organizzativo degli UEPE che si ponga l'obiettivo di meglio garantirne la funzionalità, nel rispetto del loro mandato istituzionale e del mandato professionale degli assistenti sociali che in questi sono inseriti.
Tali osservazioni sono formulate, con intento costruttivo, per contribuire all'incremento del livello qualitativo delle prestazioni professionali degli assistenti sociali degli UEPE, partendo e valorizzando il patrimonio di competenze che, nell'ambito dell'esecuzione penale, è stato maturato dal servizio sociale, sia nell'area penale esterna che all'interno degli istituti penitenziari, ambito nel quale determinante è stato lo specifico apporto professionale degli assistenti sociali, per l'implementazione dei principi cardine dell'ordinamento penitenziario, per la cui attuazione nel rispetto della dignità della persona in esecuzione pena, il legis latore nel 1975, non a caso, volle inserire figure sociali.
Per questo motivo, si ritiene utile evidenziare le seguenti osservazioni:
1. fra i riferimenti normativi, non si fa menzione del DPR 230/2000 (che ha novellato il D.P.R. 431/1976), contente principi importanti per l'organizzazione degli uffici e per l'espletamento del loro mandato istituzionale, coerenti con il mandato professionale degli assistenti sociali. Tali principi non possono non essere richiamati e confermati, soprattutto in considerazione del fatto che il forte richiamo alla normativa relativa al corpo di polizia penitenziaria, potrebbe ingenerare confusione circa la natura e le funzioni degli UEPE.
2. Art.2 “Uffici di esecuzione penale esterna nei provveditorati regionali”. Non si indica quali figure professionali faranno parte degli uffici di esecuzione penale esterna dei provveditorati regionali. Trattandosi di uffici di coordinamento e di programmazione delle politiche di esecuzione penale esterna degli UEPE locali, si deve certamente prevedere al loro interno la presenza di assistenti sociali e di dirigenti di servizio sociale.
3. art. 5 “Procedimenti tipizzati”. E' certamente positivo l'intento di garantire una maggiore qualità dell'intervento e, quindi, del servizio reso ai destinatari di tali interventi. Tuttavia, non si può non osservare che la formulazione dell'articolo appare eccessivamente sintetica e generica. Tale sinteticità, non può non suscitare la preoccupazione dell'Ordine, in quanto si vanno a trattare aspetti che sono strettamente connessi al procedimento metodologico del servizio sociale, e che rientrano nel bagaglio tecnico della professione, con i suoi necessari sviluppi logico-sequenziali, le aree di analisi e valutazione, gli strumenti professionali utilizzati e il necessario ambito di autonomia tecnico-professionale che ruota attorno a una propria e fondamentale cornice valoriale e deontologica.
4. Art. 6 “Procedimenti non tipizzati”. Si segnala anche per questo articolo un'eccessiva vaghezza, soprattutto per due aspetti che si ritengono sostanziali:
· il richiamo esclusivo a un provvedimento del Direttore generale, pur con il richiamo alle “esigenze di servizio”, non sembra garantire la necessaria attenzione alla realtà organizzativa e di contesto socio-politico-culturale dei diversi ambiti territoriali in cui gli UEPE sono inseriti;
· il mancato riferimento al fatto che l'ufficio svolge i compiti previsti dall'articolo 72 O.P., mediante personale di servizio sociale, non può che destare perplessità circa la futura configurazione degli UEPE.
5. Art.10 “Sezione di esecuzione penale”. Anche questo articolo suscita forte preoccupazione per il fatto che vi si elenchino delle funzioni proprie del mandato istituzionale degli UEPE, così come previsto con la legge 354/1975 e successive modifiche, e con il R.E. approvato con DPR. 230/2000, facendo come unico riferimento al servizio sociale quello della lettera b) del c. 1. Nei restanti otto punti, si elencano altrettante funzioni, genericamente attribuite ad una sezione di esecuzione penale, della quale non si individuano le figure professionali costituenti.
La terminologia usata, non lascia comprendere a chi si pensa di attribuire tali funzioni. In particolare non si può non prevedere, in un decreto ministeriale, quanto già stabilito dal vigente D.P.R. 230/2000, relativamente ai compiti del servizio sociale.
Nel comma 2 si prevede che le attività della sezione di esecuzione penale siano realizzate attraverso settori di zona a carattere multiprofessionale, senza dare alcuna indicazione rispetto alle professionalità a cui si fa riferimento, né si comprende se si vogliano introdurre modifiche a quanto stabilito dal succitato
Regolamento di Esecuzione, dove già si prevede la presenza, accanto agli assistenti sociali, degli esperti ex articolo 80.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali è disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento e ad attivare forme di collaborazione e di consultazione.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
La Presidente
Franca Dente
Prot. n. 624/2009
Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
Alla Direzione Generale per
l’Esecuzione Penale Esterna
Alle Organizzazioni Sindacali
S.A.P.P.E.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA
O.S.A.P.P.
Via della Pisana, 228
00163 ROMA
CISL - FPS/PP
Via Lancisi, 21
00161 ROMA
CGIL - FP/PP
Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA
UIL – P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA
Si.N.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00186 ROMA
F.S.A. C.N.P.P.
Via degli Arcelli, C.P. 18208
00192 ROMA
Si.A.L.P.Pe.
Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA
S.I.A.P.P.E.
Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)
U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)
Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA
CGIL F.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA
CISL F.P.S.
Via Lancisi, 25
00161 ROMA
UIL - P.A.
Via Emilio Lepido, 46
00187 ROMA
CONFSAL - U.N.S.A.
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA
F.L.P.
Via Piave, 61
00187 ROMA
fax 06/42010628
FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustacio, 22
00192 ROMA
Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA
R.D.B. - P.I.
Via dell’Aeroporto, 129
00175 ROMA
LORO SEDI
OGGETTO: Considerazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sullo schema di decreto regolamentare attuativo dell’art. 72 c. 1 della Legge 354/1975 così come modificato dall’art. 3 della legge 154/2009.
L'Ordine degli Assistenti Sociali, esaminato lo schema di decreto ministeriale che va a regolamentare l'organizzazione degli uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna, ritiene importante esprimere alcune considerazioni su aspetti del decreto che sembrano non sufficientemente esplicativi rispetto ad un futuro assetto organizzativo degli UEPE che si ponga l'obiettivo di meglio garantirne la funzionalità, nel rispetto del loro mandato istituzionale e del mandato professionale degli assistenti sociali che in questi sono inseriti.
Tali osservazioni sono formulate, con intento costruttivo, per contribuire all'incremento del livello qualitativo delle prestazioni professionali degli assistenti sociali degli UEPE, partendo e valorizzando il patrimonio di competenze che, nell'ambito dell'esecuzione penale, è stato maturato dal servizio sociale, sia nell'area penale esterna che all'interno degli istituti penitenziari, ambito nel quale determinante è stato lo specifico apporto professionale degli assistenti sociali, per l'implementazione dei principi cardine dell'ordinamento penitenziario, per la cui attuazione nel rispetto della dignità della persona in esecuzione pena, il legis latore nel 1975, non a caso, volle inserire figure sociali.
Per questo motivo, si ritiene utile evidenziare le seguenti osservazioni:
1. fra i riferimenti normativi, non si fa menzione del DPR 230/2000 (che ha novellato il D.P.R. 431/1976), contente principi importanti per l'organizzazione degli uffici e per l'espletamento del loro mandato istituzionale, coerenti con il mandato professionale degli assistenti sociali. Tali principi non possono non essere richiamati e confermati, soprattutto in considerazione del fatto che il forte richiamo alla normativa relativa al corpo di polizia penitenziaria, potrebbe ingenerare confusione circa la natura e le funzioni degli UEPE.
2. Art.2 “Uffici di esecuzione penale esterna nei provveditorati regionali”. Non si indica quali figure professionali faranno parte degli uffici di esecuzione penale esterna dei provveditorati regionali. Trattandosi di uffici di coordinamento e di programmazione delle politiche di esecuzione penale esterna degli UEPE locali, si deve certamente prevedere al loro interno la presenza di assistenti sociali e di dirigenti di servizio sociale.
3. art. 5 “Procedimenti tipizzati”. E' certamente positivo l'intento di garantire una maggiore qualità dell'intervento e, quindi, del servizio reso ai destinatari di tali interventi. Tuttavia, non si può non osservare che la formulazione dell'articolo appare eccessivamente sintetica e generica. Tale sinteticità, non può non suscitare la preoccupazione dell'Ordine, in quanto si vanno a trattare aspetti che sono strettamente connessi al procedimento metodologico del servizio sociale, e che rientrano nel bagaglio tecnico della professione, con i suoi necessari sviluppi logico-sequenziali, le aree di analisi e valutazione, gli strumenti professionali utilizzati e il necessario ambito di autonomia tecnico-professionale che ruota attorno a una propria e fondamentale cornice valoriale e deontologica.
4. Art. 6 “Procedimenti non tipizzati”. Si segnala anche per questo articolo un'eccessiva vaghezza, soprattutto per due aspetti che si ritengono sostanziali:
· il richiamo esclusivo a un provvedimento del Direttore generale, pur con il richiamo alle “esigenze di servizio”, non sembra garantire la necessaria attenzione alla realtà organizzativa e di contesto socio-politico-culturale dei diversi ambiti territoriali in cui gli UEPE sono inseriti;
· il mancato riferimento al fatto che l'ufficio svolge i compiti previsti dall'articolo 72 O.P., mediante personale di servizio sociale, non può che destare perplessità circa la futura configurazione degli UEPE.
5. Art.10 “Sezione di esecuzione penale”. Anche questo articolo suscita forte preoccupazione per il fatto che vi si elenchino delle funzioni proprie del mandato istituzionale degli UEPE, così come previsto con la legge 354/1975 e successive modifiche, e con il R.E. approvato con DPR. 230/2000, facendo come unico riferimento al servizio sociale quello della lettera b) del c. 1. Nei restanti otto punti, si elencano altrettante funzioni, genericamente attribuite ad una sezione di esecuzione penale, della quale non si individuano le figure professionali costituenti.
La terminologia usata, non lascia comprendere a chi si pensa di attribuire tali funzioni. In particolare non si può non prevedere, in un decreto ministeriale, quanto già stabilito dal vigente D.P.R. 230/2000, relativamente ai compiti del servizio sociale.
Nel comma 2 si prevede che le attività della sezione di esecuzione penale siano realizzate attraverso settori di zona a carattere multiprofessionale, senza dare alcuna indicazione rispetto alle professionalità a cui si fa riferimento, né si comprende se si vogliano introdurre modifiche a quanto stabilito dal succitato
Regolamento di Esecuzione, dove già si prevede la presenza, accanto agli assistenti sociali, degli esperti ex articolo 80.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali è disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento e ad attivare forme di collaborazione e di consultazione.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
La Presidente
Franca Dente
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