Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri. - ACCETTAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA DEPUTATA RADICALE ON.LE RITA BERNARDINI
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012
DISCUSSIONE IL 07/08/2012
ACCOLTO IL 07/08/2012
PARERE GOVERNO IL 07/08/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
Atto Camera- Ordine del Giorno 9/05389/053
presentato da BERNARDINI Rita testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678
La Camera, premesso che:
i dirigenti penitenziari stanno esprimendo in queste ore fortissime preoccupazioni in considerazione del fatto che dalla «Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni» di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 95/2012, non è stato espressamente escluso il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex decreto legislativo n. 63/2006, oltre che il restante personale amministrativo penitenziario, quello civile come educatori, psicologi ex articolo 80, assistenti sociali, nonché quello riguardante la giustizia minorile;
in particolare, l'espressione utilizzata nel comma 7 dei precitato articolo 2 «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)», non risulta chiarissimo se si sia inteso escludere non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna);
peraltro, il successivo articolo 14 – comma 2 ricomprende la polizia penitenziaria, per gli anni dal 2012 al 2014 nella riduzione al 20 per cento del turn-over e nel successivo 2015 al 50 per cento, ovvero della possibilità di procedere a nuove assunzioni in misura pari a coloro che vanno in pensione, con ciò riducendo di fatto l'organico di polizia penitenziaria, già carente di 7.000 unità, di ulteriori 4.500 unità;
considerato che:
in capo al Direttore discendono dall'ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza;
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum per il personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011;
il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale, ai sensi del decreto legislativo 63/2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 9 legge 15 dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
la polizia penitenziaria, d'altra parte, è parte integrante ed irrinunciabile dell'attività e dei procedimenti per l'osservazione e il trattamento interni alle carceri e propedeutici al reinserimento sociale dei detenuti ex articolo 27 Cost., nonché fattore essenziale per il mantenimento, in un sistema penitenziario affetto da sovraffollamento ben oltre il 50 per cento dei posti-letto disponibili, delle condizioni minime di vivibilità e sicurezza e delle iniziative atte a prevenire i gravi e crescenti fenomeni della violenza e dei suicidi nelle infrastrutture penitenziarie;
considerato altresì che:
l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al «sistema sicurezza», poiché la sicurezza penitenziaria è sicurezza dentro e fuori dal carcere e la rieducazione del condannato è sicurezza dei cittadini, in quanto la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo la detenzione comporta una effettiva riduzione della recidiva. Peraltro il carcere fa parte del «sistema giustizia» nel suo complesso, perché la giustizia non si ferma nelle aule dei tribunali e delle corti ma si attua all'interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna. In altri termini il «sistema giustizia» e il «sistema sicurezza» comprendono anche quello dell'esecuzione penale e i problemi e gli interventi sui primi non possono non tenere conto del «sistema penitenziario»;
già oggi i dirigenti penitenziari sono un numero assolutamente risibile (n.392, compresi i dirigenti generali) e stanno subendo una progressiva riduzione per lo più a causa degli intervenuti collocamenti a riposo, atteso che l'ultima immissione nel ruolo risale oramai a quindici anni orsono (1997),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione;
a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di:
a) escludere altresì dalla riduzione tutto il personale amministrativo penitenziario, quello civile come educatori, psicologi ex articolo 80, assistenti sociali, nonché quello riguardante la giustizia minorile, così come già previsto dalla norma per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura, già a partire dal precedente provvedimento normativo;
b) escludere dalla riduzione al 20 per cento del turn-over per il triennio 2012/2014 e al 50 per cento per il 2015, il corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, a considerare estranea a tale riduzione l'integrazione di organico di 1.068 unità, pari al turn-over relativo ai pensionamenti di personale nel 2011, per la quale l'amministrazione penitenziaria centrale ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione, nel corrente 2012, con atto in data 6 giugno 2012.
9/5389/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Capano, Renato Farina.
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