L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

mercoledì 20 giugno 2007

Schema di decreto Regolamentare attuativo dell’art.72 co.1 della legge del 25/07/1975 n. 354 come modificato ai sensi dell’art. 3 della legge 154/2005


CASG- CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Premettiamo che questo Coordinamento ha espresso in più occasioni valutazioni critiche sulla modifica dell’art.72 dell’O.P,così come avvenuto attraverso la legge n. 154/2005 cosiddetta "legge Meduri". Legge promulgata in un contesto che ha di fatto impedito un approfondimento delle questioni e soprattutto un approccio organico alle stesse. Con le modifiche all’art.72 dell’O.P. si sono introdotti concetti estranei allo spirito culturale e politico che ha ispirato il legislatore del 1975.
Oggi ribadiamo che:

✔ sul piano giuridico non è possibile che un decreto attuativo di delega sull’organizzazione degli uffici, vada ad introdurre competenze operative nuove e non previste dalla legge, quali quelle relative alla: Polizia penitenziaria, Operatori individuati per svolgere non meglio definite attività di supporto, che in ogni caso non potrebbero consistere in attività estranee ai compiti istituzionalmente propri del Corpo.
Nell’O.P. non vi è traccia di tali competenze. Là dove è esplicitamente previsto l’intervento operativo della polizia (ad esempio nella libertà vigilata, nella detenzione domiciliare, ecc.) il riferimento riguarda sempre e solo le autorità territoriali di pubblica sicurezza (che, operando sul piano più generale sono le uniche in grado di meglio conoscere ambienti e situazioni locali, i legami omertosi esistenti, i collegamenti con la criminalità organizzata , ecc.).
✔ sul piano tecnico, lo svolgimento dei controlli di polizia sui soggetti in trattamento, senza distinguere, in principio, tra affidati e detenuti domiciliari, appare singolare, date le diverse premesse che accompagnano ordinariamente la concessione delle due diverse misure.
Tale mancata previsione nell’affidamento non può essere superata facendo ricorso ad un decreto ministeriale che, non avendo natura delegata, come quello previsto dalla legge Meduri, non può avere la forza di modificare una legge.
Nel decreto viene presentata una organizzazione dell’UEPE di tipo verticistico. Tipo di organizzazione ritenuta anche nel settore privato non più adeguata in quanto scarsamente motivante per l'operatore:
➔ sono chiari solo i compiti dei dirigenti e delle altre figure apicali (art. 12 p.8);
➔ scompare ogni riferimento alle altre figure professionali e ai rispettivi compiti, in particolare scompaiono gli Assistenti Sociali C1;
➔ I termini usati per descrivere servizi ed attività all’interno dell’UEPE sono termini assimilabili a semplici uffici amministrativi e non tecnico-professionali, come la legislazione del ’75, rinnovata con il nuovo regolamento di esecuzione n. 230/00, per scelta culturale aveva deciso di usare.
Entrando nello specifico dei singoli articoli evidenziamo che:
Art. 3
La formula "nei termini e nei modi definiti nel presente decreto", appare molto vincolante, con ricadute sulla sostanza professionale degli interventi, in quanto non è possibile prevedere tutto all’interno del presente decreto.
Art. 4. (procedimenti tipizzati)
commento- una centralizzazione così marcata lederebbe l’autonomia tecnica professionale di tutti i livelli professionali decentrati, a partire dai dirigenti che si troverebbero ad eseguire solo ordini. Codice Deontologico dell’Assistente Sociale: Titolo I° Art.6 " l’esercizio della professione si basa sull’autonomia tecnico professionale, sull’indipendenza dei giudizi, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell’A.S. L’Assistente Sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti. Tit.V art.36-37: "l’Assistente Sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia e all’efficienza dei suoi interventi,contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione", "l’Assistente Sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità degli interventi e obbiettivi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti).
Sostituire i punti 1 e 2 con quanto segue:
Al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nel rispetto dell’autonomia professionale e della qualità degl’interventi con decreto della D.G.Esecuzione Penale Esterna, sono definiti i requisiti minimi di qualità dei procedimenti di servizio esecutivi dei compiti di cui al comma 2, lettera a-b-c-d-e-f dell’art. 72 O.P. e gli elementi da considerare nella valutazione della qualità degl’interventi.
Art. 5 (procedimenti non tipizzati)
commento- Anche qui i punti 1 e 2 prevedono l’intervento del D.G. nella definizione dei procedimenti di servizio e in caso di urgenza o di assoluta novità il dirigente potrà intervenire solo sentito il Provveditore regionale. Gl’interventi sono fortemente centralizzati e per quanto il direttore dell’ufficio sia gerarchicamente sottoposto al Provveditore e al D.G., la sua nomina a dirigente dovrebbe prevedere almeno una parte di assunzione di responsabilità e autonomia).
Modificare il comma 1 come segue:
I procedimenti di servizio di cui alla lettera f) dell’art.72 dell’O.P. sono definiti secondo le esigenze di servizio e secondo gl’indirizzi del D.G.
Art. 6
Punto 3
ogni ufficio è articolato in aree: Area di servizio sociale ……..
Punto 4
Ogni sede staccata è articolata in: Area di servizio sociale……
Art. 8
Punto 1
l'area di servizio sociale svolge:
Modificare il punto 1 come segue:
a) l’attività di servizio sociale finalizzata alle indagini per la concessione ed esecuzione delle Misure e sanzioni Alternative.
b) resta invariatoc) attua i provvedimenti dell'autorità giudiziaria
d) resta invariato
e) fornisce consulenza agli istituti nell’attività di osservazione e trattamento e in tutti gli altri casi previsti dall’O.P.
commento- L'assistente sociale con lo strumento proprio della relazione evidenzia un possibile percorso o "progetto individualizzato" riportando i risultati degli interventi di servizio sociale attuati (conoscenza della persona, della rete esterna, della realtà lavorativa......evidenziando esigenze di vita o lavoro particolare... ). Le prescrizioni e gli obblighi, comprendenti anche le limitazioni della libertà personale, che il soggetto è chiamato a rispettare devono essere formulati dal Magistrato di sua iniziativa, certo sulla base della documentazione esistente (tra cui quella fornita dal servizio sociale).
Mantenere questo sistema organizzativo fa si che la persona in esecuzione penale non confonda i ruoli degli operatori:
➢ gli assistenti sociali sono il tramite tra il condannato e la Magistratura;
➢ la magistratura applica la norma e dispone misure di sicurezza necessarie per la peculiarità del caso che spesso possono essere in contrasto con le esigenze del condannato che, comunque, in quanto condannato, ad esse si deve attenere.)
Modificare i punti f) g) e h) come segue:
f) elabora e propone il progetto individualizzato di S.S. al Mag. Di Sorv. che fissa le regole prescrittive per i soggetti in M.A.
g) controlla l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle MM.AA., ne riferisce all’autorità giudiziaria proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; esplica le attività di aiuto e sostegno previste per le MM.AA. dall’O.P. e dal DPR 30 giugno 2000 n. 230.h) promuove in coordinamento con enti pubblici e privati progetti di inclusione nel territorio e di eventuali attività riparatorie, anche alla luce delle Raccomandazioni Europee, vigenti in materia
i) resta invariato
l) resta invariato
commento- Il punto seguente appare ripetitivo rispetto al punto 3 e comunque appare esagerato e improprio definire come unico metodo: il lavoro di gruppo. la metodologia di lavoro può essere consigliata ma non può essere vincolante perchè non esiste una sola metodologia . Vi sono sicuramente interventi e procedure che non richiedono sempre un modello operativo come quello quì così rigidamente definito; inoltre non viene fatto alcun riferimento alla titolarità del caso (oggi è titolare l’Assistente Sociale…in futuro il gruppo, chi? anche il riferimento alla multiprofessionalità appare ridondante, basta prevedere nelle risorse umane i vari operatori che si decide di inserire, anche i riferimenti ai nuovi profili professionali dovrebbe prevedere a quale area professionale debbono fare riferimento, in quanto dalla tipologia di operatori che si prevede di inserire si determina il carattere professionale del servizio.
Stralciare tutto il punto 2, in quanto sarà riportato, modificato, nel punto 3
Punto 3
l’area si articola in unità intesi come sezioni o servizi che svolgono i compiti indicati, i servizi di segretariato e SP.IN non si identificano con l’URP, che dovrebbe essere, là dove si decide di istituirlo, un servizio autonomo.
Modificare i punti a) e c) come segue:
a) segreteria tecnica: gestione archivio anagrafico degli utenti…….b) segretariato sociale, SP.IN
c) unità di zona : esecuzione delle misure e sanzioni alternative, osservazione e trattamento, promozione ed attuazione delle iniziative progettuali dell’ufficio
Art. 11 (sedi distaccate)
Modificare il punto 2 come segue:
Le sedi distaccate sono articolate in area di servizio sociale ai sensi dell’art.8, comma 3, e svolgono i compiti previsti dallo stesso art. punto 1. non devono essere solo poli operativi come l'articolo fa presumere, ma deve essere mantenuta la specificità e l’automia.
Art.12
punto 1
va specificato che i dirigenti penitenziari del ruolo dell’esecuzione penale esterna debbono provenire dalla carriera di servizio sociale con specifico titolo di studio.
Stralciare tutto il punto 4
Aggiungere al punto 5:
assistenti sociali C2 e C3
Modificare punto 7 come segue:
agli uffici è assegnato personale amministrativo e/o contabile che collabora nelle varie aree (o unità) per attività di segreterie e supporto amministrativo e tecnico, nonché personale di polizia penitenziaria optante al ruolo civile, nonché personale in mobilità da altre amministrazioni.
Gli esperti ex art.80 operano nell’ambito dell’area di servizio sociale
L’art. 13 da una risposta alquanto vaga a tutte le imprecisioni ed interrogativi di cui sopra: con un separato provvedimento si dovrebbe prevedere "la rideterminazione delle dotazioni organiche a partire dei contingenti delle figure previste nelle piante organiche degli uffici alla data di approvazione della legge" e al punto 2 prevede " la determinazione dei contingenti di profilo e di posizioni economiche anche al fine di prevedere l’istituzione di nuovi profili professionali"…
A nostro parere nel definire i nuovi profili professionali si deve avere chiara la "mission" del servizio e di conseguenza prevedere solo profili dell’area sociale o amministrativo contabile per le attività di supporto.