L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

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lunedì 3 dicembre 2007

Il Manifesto

il pacchetto sicurezza è irrazionale e autoritario
di Sergio Moccia (Ordinario di Diritto penale Università Federico II di Napoli)
3 novembre 2007

Una parte del primo dei quattro disegni di legge che compongono il "pacchetto sicurezza" approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2007, cioè del ddl recante "disposizioni in materia di sicurezza urbana", è stata trasfusa nel decreto legge 1 novembre 2007, n° 181, che modifica - sull’onda emotiva determinata da un efferato omicidio - il decreto legislativo n° 30/2007, a sua volta emanato in attuazione della direttiva comunitaria n° 38/2004.
Il decreto legge attribuisce ai prefetti il potere di emanare provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di "pubblica sicurezza"; e stabilisce che i motivi di sicurezza "sono imperativi" - e quindi legittimano l’espulsione anche di quei cittadini dell’Ue che abbiano soggiornato almeno dieci anni in Italia o siano minorenni - "quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza".
Ora, a meno di voler riproporre risalenti "frodi delle etichette", è evidente che le espulsioni appaiono configurare provvedimenti sostanzialmente penali, contrasta con il principio di legalità sub specie determinatezza, art. 25 co. 2 Cost., la vaghezza di motivi di "pubblica sicurezza", così come il riferimento a "comportamenti" che non si traducano in reati: anche il mero vivere con i propri familiari in una baracca "compromette la tutela della dignità umana"! Gravissima risulta, poi, la previsione della possibilità di un’espulsione legata alla condotta di "un suo familiare": secondo l’art. 27 co. 1 Cost, infatti, "la responsabilità penale è personale", e non può, quindi, assolutamente connettersi al fatto altrui.
Relativamente alle ulteriori disposizioni contenute, secondo le informazioni reperibili sul sito web del Governo, nel disegno di legge recante "disposizioni in materia di sicurezza urbana", va posto in evidenza il carattere simbolico di alcune pretese innovazioni. Si afferma di voler delineare "una nuova fattispecie di reato - l’impiego di minori nell’accattonaggio [...]".
In realtà il fatto, come descritto nel ddl, è già contemplato dall’art. 671 c.p. L’innovazione consiste solo nell’inasprimento della sanzione, con la trasformazione da contravvenzione punibile con l’arresto da tre mesi ad un anno in delitto punibile con la reclusione "fino a tre anni". Per di più, non essendo indicata la nuova pena minima, la formula "fino a tre anni" comporta che essa sia di soli quindici giorni.
Ancora, "si introduce la perdita della potestà del genitore - e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente l’amministrazione di sostegno, alla tutela ed alla curatela - nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento della schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano commessi dal genitore o dal tutore".
A ben vedere, sia l’interdizione perpetua, sia una lunghissima sospensione della potestà genitoriale risultano già dall’applicazione delle norme vigenti. Infatti, gli artt.600, 601 e 602 c.p. prevedono la pena della reclusione da otto a vent’anni e l’art. 600 sexies c.p. prevede un aumento della pena "dalla metà ai due terzi" quando il fatto è commesso da un ascendente del minore o da un parente "fino al quarto grado collaterale", dal tutore età.
L’articolo 2 del ddl prevede, poi, "l’applicazione di aggravanti ai maggiorenni nel caso in cui il reato viene compiuto con la partecipazione di un minore di anni 18"; ma anche stavolta, aumenti di pena sono già previsti dagli artt. 111 e 112 co. 1 n. 4 e co. 2 c.p.
Quanto alle violazioni dei principi costituzionali, preoccupa l’attribuzione al sindaco della facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per la "sicurezza urbana". In tema di aggravanti speciali per il danneggiamento di immobili, risulta gravemente indeterminato il concetto di "pregiudizio al decoro urbano", che rende possibili inasprimenti sanzionatoli basati su incerte valutazioni estetizzanti, che possono ben coprire mere forme di intolleranza.
Nel disegno di legge recante "disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena", appare innanzitutto irragionevole il "forte" inasprimento della pena previsto per l’omicidio e le lesioni colpose commessi in "rilevante stato di ebbrezza" o di stupefazione: se, infatti, la guida in tali condizioni può costituire una colpa gravemente colposa, al pari di altre, come ad esempio una guida in pieno centro urbano a velocità di cinquanta chilometri orari superiore a quella consentita, non si comprende perché solo quel tipo di colpa determini l’aumento di pena. A meno che non si voglia esasperare il trattamento sanzionatorio secondo i dettami della teoria del tipo d’autore - in questo caso quelli dell’alcoolista e del tossicomane - assecondando parametri assiologici poco presentabili per uno. stato di diritto.
Sul versante degli interventi di diritto processuale, risulta inquietante l’estensione delle misure cautelari e specialmente della custodia cautelare, che, in base alla presunzione di non colpevolezza sancita dall’ art.27 co. 2 Cost., dovrebbe costituire l’extrema ratio. Il disegno di legge prevede, infetti, la possibilità di applicare misure cautelari sulla base del "concreto e attuale" pericolo della commissione di reati per cui è previsto l’arresto in flagranza, anche se si procede per un reato di specie diversa e non connotato dall’uso di armi o violenza alla persona: gli elementi fondanti il giudizio di pericolo appaiono vaghi, giacché se si fosse in presenza di atti idonei ed univocamente diretti a commettere un delitto, vi sarebbe già un tentativo.
Ma allora, vi è il rischio di malcelate presunzioni di pericolosità sociale di autori che dovrebbero, al contrario, presumersi innocenti. Non meno inquietante è l’estensione delle ipotesi derogatorie di "cattura obbligatoria", salvo una diabolica prova contraria, per un indefinito novero di reati "di maggiore incidenza sulla sicurezza dei cittadini": tra gli esempi riportati figura anche il furto in appartamento.