PETIZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SULL'OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI IMMIGRATI IRREGOLARI
PETIZIONE
DIVIETO DI SEGNALAZIONE ESTESO AGLI ASSISTENTI SOCIALI
Art. 37. L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza (Codice Deontologico, testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009). La recente approvazione della legge n. 94/2009 entrata in vigore l’8 agosto 2009 in materia di sicurezza pubblica che introduce il “reato di clandestinità” investe a pieno titolo anche l’assistente sociale, che ha l’obbligo di denuncia dello straniero irregolarmente soggiornante, ora reato perseguibile d’ufficio.
La norma è di difficile interpretazione, con le conseguenti incertezze e difficoltà a tradurre operativamente le disposizioni, che rischiano di trasformare la natura stessa della prestazione professionale di operatori sociali e sanitari.
Pertanto l’assistente sociale potrebbe trovarsi in situazioni dubbie rispetto alle quali decidere per la denuncia oppure per l’omissione, con rischi e conseguenze in entrambi i casi.
Inoltre, in modo del tutto irragionevole, la legge introduce “l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” (art. 1, co. 22, lett. g). Sono insomma sottratti all’obbligo di esibizione i provvedimenti inerenti all’accesso non solo alle prestazioni sanitarie, ma perfino quelli inerenti all’accesso alle attività sportive e ricreative, mentre non vengono esclusi i provvedimenti relativi all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale! Il che appare del tutto paradossale: il legislatore ha mancato di estendere il regime di favore al servizio di assistenza sociale e lo ha invece assicurato per attività che sicuramente assumono minore rilievo, corrispondendo alla soddisfazione di bisogni umani importanti (attività sportive e ricreative), ma non certo essenziali come l’attività di assistenza sociale, che è volta a garantire a tutti, cittadini e non cittadini, il pieno rispetto della dignità umana ......(segue) Scarica Petizione : >>>
SE SEI UN'ASSISTENTE SOCIALE, SCARICA LA PETIZIONE FIRMALA E FALLA FIRMARE AI TUOI COLLEGHI. RACCOLTE LE FIRME INVIALE PER POSTA ENTRO IL 12 OTTOBRE 2009 ALLA SEDE DELL' ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA (Via Stampa, 15 - 20123 Milano)
Art. 37. L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza (Codice Deontologico, testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009). La recente approvazione della legge n. 94/2009 entrata in vigore l’8 agosto 2009 in materia di sicurezza pubblica che introduce il “reato di clandestinità” investe a pieno titolo anche l’assistente sociale, che ha l’obbligo di denuncia dello straniero irregolarmente soggiornante, ora reato perseguibile d’ufficio.
La norma è di difficile interpretazione, con le conseguenti incertezze e difficoltà a tradurre operativamente le disposizioni, che rischiano di trasformare la natura stessa della prestazione professionale di operatori sociali e sanitari.
Pertanto l’assistente sociale potrebbe trovarsi in situazioni dubbie rispetto alle quali decidere per la denuncia oppure per l’omissione, con rischi e conseguenze in entrambi i casi.
Inoltre, in modo del tutto irragionevole, la legge introduce “l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” (art. 1, co. 22, lett. g). Sono insomma sottratti all’obbligo di esibizione i provvedimenti inerenti all’accesso non solo alle prestazioni sanitarie, ma perfino quelli inerenti all’accesso alle attività sportive e ricreative, mentre non vengono esclusi i provvedimenti relativi all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale! Il che appare del tutto paradossale: il legislatore ha mancato di estendere il regime di favore al servizio di assistenza sociale e lo ha invece assicurato per attività che sicuramente assumono minore rilievo, corrispondendo alla soddisfazione di bisogni umani importanti (attività sportive e ricreative), ma non certo essenziali come l’attività di assistenza sociale, che è volta a garantire a tutti, cittadini e non cittadini, il pieno rispetto della dignità umana ......(segue) Scarica Petizione : >>>
SE SEI UN'ASSISTENTE SOCIALE, SCARICA LA PETIZIONE FIRMALA E FALLA FIRMARE AI TUOI COLLEGHI. RACCOLTE LE FIRME INVIALE PER POSTA ENTRO IL 12 OTTOBRE 2009 ALLA SEDE DELL' ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA (Via Stampa, 15 - 20123 Milano)
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