misure alternative “a tempo” e disco rosso a nuove assunzioni per polizia penitenziaria
di Patrizio Gonnella- Italia Oggi, 25 giugno 2010
Niente assunzione di nuovo personale di polizia penitenziaria ma introduzione di una nuova misura alternativa a tempo determinato. Questi sono i punti salienti del disegno di legge 3291-bis recante il titolo “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno” approvato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati e ora all’esame dell’Assemblea di Montecitorio.
Le possibilità che produca effetti prima della fine dell’estate sono a questo punto ancor più ridotte. Il cuore del disegno di legge riguarda l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive o residui pena non superiori a dodici mesi. All’articolo 1 della proposta si fa riferimento a una futura riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, senza indicarne le direttrici. Adesso si prevede che la pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, sia eseguita, ma non oltre il 31 dicembre 2013, presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
Non è questa una novità nel panorama legislativo penitenziario, in quanto anche il cosiddetto indultino del 2002 era una misura a termine di efficacia. Nella proposta si fa espresso riferimento a coloro che non potranno usufruire del provvedimento: i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dalla legge. Sono altresì esclusi i condannati per i quali vi sia la concreta possibilità che si diano alla fuga, ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che possano commettere altri delitti, ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Ecco che viene recuperata la discrezionalità di decisione della magistratura nella concessione. Se il condannato è nello stato di libertà, sarà il pubblico ministero a sospendere l’esecuzione dell’ordine di. carcerazione e a trasmettere gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.
La richiesta dovrà essere sempre corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio nel caso di tossicodipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero e che dovranno andare in comunità pubblica o privata accreditata. Nel caso di condannati in stato di detenzione, spetterà alla direzione dell’istituto penitenziario trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
Il magistrato di sorveglianza dovrà decidere con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Non vi sono termini perentori per la sua decisione. Vengono aumentate le pene per il reato di evasione. Non più da sei mesi a un anno ma da uno a tre anni nel caso di evasione semplice. Aumenta sino a cinque anni il massimo edittale nel caso di evasione realizzata con violenza e minaccia.
Viene inoltre prevista una nuova circostanza aggravante. All’articolo 61 del codice penale si introduce il numero 11-quater che prevede aumenti di pena per chi commette un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere. A seguito dei plurimi pareri sfavorevoli della commissione Bilancio sono stati soppressi gli articoli che prevedevano aumenti di organico del Corpo di polizia penitenziaria, nonostante fossero stati annunciati e previsti nel Piano carceri. Si offre invece la opportunità al ministero della Giustizia di abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Niente assunzione di nuovo personale di polizia penitenziaria ma introduzione di una nuova misura alternativa a tempo determinato. Questi sono i punti salienti del disegno di legge 3291-bis recante il titolo “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno” approvato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati e ora all’esame dell’Assemblea di Montecitorio.
Le possibilità che produca effetti prima della fine dell’estate sono a questo punto ancor più ridotte. Il cuore del disegno di legge riguarda l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive o residui pena non superiori a dodici mesi. All’articolo 1 della proposta si fa riferimento a una futura riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, senza indicarne le direttrici. Adesso si prevede che la pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, sia eseguita, ma non oltre il 31 dicembre 2013, presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
Non è questa una novità nel panorama legislativo penitenziario, in quanto anche il cosiddetto indultino del 2002 era una misura a termine di efficacia. Nella proposta si fa espresso riferimento a coloro che non potranno usufruire del provvedimento: i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dalla legge. Sono altresì esclusi i condannati per i quali vi sia la concreta possibilità che si diano alla fuga, ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che possano commettere altri delitti, ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Ecco che viene recuperata la discrezionalità di decisione della magistratura nella concessione. Se il condannato è nello stato di libertà, sarà il pubblico ministero a sospendere l’esecuzione dell’ordine di. carcerazione e a trasmettere gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.
La richiesta dovrà essere sempre corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio nel caso di tossicodipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero e che dovranno andare in comunità pubblica o privata accreditata. Nel caso di condannati in stato di detenzione, spetterà alla direzione dell’istituto penitenziario trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
Il magistrato di sorveglianza dovrà decidere con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Non vi sono termini perentori per la sua decisione. Vengono aumentate le pene per il reato di evasione. Non più da sei mesi a un anno ma da uno a tre anni nel caso di evasione semplice. Aumenta sino a cinque anni il massimo edittale nel caso di evasione realizzata con violenza e minaccia.
Viene inoltre prevista una nuova circostanza aggravante. All’articolo 61 del codice penale si introduce il numero 11-quater che prevede aumenti di pena per chi commette un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere. A seguito dei plurimi pareri sfavorevoli della commissione Bilancio sono stati soppressi gli articoli che prevedevano aumenti di organico del Corpo di polizia penitenziaria, nonostante fossero stati annunciati e previsti nel Piano carceri. Si offre invece la opportunità al ministero della Giustizia di abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
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