IL SINDACATO DEI DIRIGENTI PENITENZIARI INCONTRA IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Lo scorso 21 settembre una delegazione del Consiglio Direttivo del Si.Di.Pe. composta dal Segretario Nazionale Rosario Tortorella, dal Vicario Francesco D’Anselmo, dai Consiglieri Mariantonietta Cerbo e Francesco Dell’Aira, unitamente al Presidente Cinzia Calandrino,hanno incontrato il Vice Capo del Dipartimento Dott. Luigi Pagano.
Il Si.Di.Pe. (che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006)1 aveva richiesto l’incontro per discutere le principali attuali problematiche penitenziarie relative all'esecuzione penale, compresa quella della grave situazione di depauperamento dell’organico dei dirigenti penitenziari, particolarmente di quelli di esecuzione penale esterna, e per apprendere quali strategie
intenda mettere in campo l’Amministrazione a fronte di tali gravi criticità.
E’ noto, infatti, che il Capo del Dipartimento ha ritenuto, con P.D.C. 27.03.2012, di conferire al Dott. Pagano delega tanto per le materie di competenza della Direzione Generale detenuti e trattamento quanto per le materie di competenza della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna. Questa scelta induce questa organizzazione sindacale a confidare nella possibilità che possano finalmente essere elaborate strategie adeguate per affrontare concretamente ed operativamente le gravi questioni che affliggono il sistema dell’esecuzione penale e, in particolare, quello dell’esecuzione penale esterna.
In tal senso il Si.Di.Pe. ha letto anche l’ulteriore delega conferitagli dal Capo del DAP con il P.D.C. 19.07.2012 per la ricognizione delle strutture penitenziarie al fine dell’incremento della recettività di detenuti, incarico che certifica l’assoluta situazione di criticità nella quale il sistema carcere si trova oramai da troppo tempo.
L'incontro con il Vice Capo ha confermato la sua particolare sensibilità alle problematiche penitenziarie e quella competenza tecnica nell'affrontare le questioni che la concretezza del facere sviluppata nelle realtà operative delle articolazioni periferiche dell’amministrazione agevola.
É stata una conversazione dialettica e di confronto che ci ha rivelato una piena consapevolezza delle difficoltà che la dirigenza penitenziaria, e particolarmente quella dell'esecuzione penale esterna, sta vivendo, insieme agli altri operatori penitenziari. Ma é stata anche una conversazione di partecipazione a queste difficoltà.
Si è parlato di quell'unicum che é l'esecuzione penale del percorso rieducativo che attraverso l'osservazione scientifica della personalità del detenuto in carcere conduce alle misure alternative alla detenzione, strumento principe per favorire il reinserimento sociale del condannato e il deflazionamento delle carceri.
In questa dimensione c’è stato un ampio confronto sulla nuova circolare che ha introdotto il circuito detentivo aperto e la vigilanza dinamica per i detenuti di media sicurezza che non rivestano profili di pericolosità penitenziaria. Primo passo, questo, di un percorso dell'esecuzione penale che, partendo dal carcere, si proietta naturalmente verso le misure alternative, attraverso la stimolazione di una responsabilizzazione del detenuto che consenta una vigilanza rivolta più alla verifica del percorso di recupero del soggetto e dello sviluppo del senso di responsabilità individuale che al controllo meramente “segregativo”.
Il Si.Di.Pe. ha rappresentato di ritenere questa un’ipotesi di lavoro importante e culturalmente avanzata che rischia però di restare inattuata e inattuabile, laddove venissero a mancare gli operatori penitenziari, dirigenti penitenziari in testa, sui quali grava l'onere e la responsabilità dell’osservazione e del trattamento penitenziari intra ed extramurale, atteso che il circuito aperto é naturalmente proiettato verso le misure alternative.
Non vi è dubbio, infatti, che un rilancio dell’esecuzione penale esterna, come peraltro auspicato da più parti e dallo stesso Ministro della Giustizia (attraverso l’introduzione dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi2 ed il DDL 50193 che prevede l’introduzione della messa alla prova), sia uno degli strumenti fondamentali per affrontare l’emergenza penitenziaria e per riportare l’esecuzione della pena entro i confini del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.
Il Si.Di.Pe. ha sottolineato, trovando piena convergenza di pensiero, che tuttavia gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) sono, oramai, sempre più indirizzati ad una chiusura di fatto, atteso che i dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006 del ruolo di esecuzione penale esterna, ai quali è per legge demandato il delicato compito di dirigere tali uffici e di gestire le misure alternative alla detenzione, sono talmente pochi che tra breve, con i previsti collocamenti a riposo, spariranno quasi del tutto, così come i funzionari della professionalità di servizio sociale saranno talmente numericamente ridotti da rendere impossibile un’effettiva azione sul territorio.
Il Dott. Pagano ha condiviso l’analisi del Si.Di.Pe. quando si è sottolineato come quella degli uffici di esecuzione penale esterna è davvero un’emergenza nell’emergenza che si scarica pesantemente sul carcere; infatti, sebbene non immediatamente visibile come il fenomeno del sovraffollamento carcerario essa è altrettanto grave perché riducendo la possibilità di un reale utilizzo delle misure alternative per far fronte all’esecuzione delle pene per i delitti di minore allarme sociale non solo determina minori possibilità di reinserimento sociale, amplificando le possibilità di recidiva, ma acuisce lo stato di sovraffollamento carcerario.
Era noto, peraltro, al Vice Capo che questa organizzazione sindacale si è già espressa al riguardo sostenendo che l’esecuzione penale esterna dovrebbe costituire il volano per ridare respiro alle carceri, oramai oltremodo sature, in un’ottica di diritto penale minimo nel quale la pena detentiva dovrebbe essere l’extrema ratio. In tal senso il Si.Di.Pe. ha inviato al Ministro della Giustizia la lettera Prot. n.46/T/2012 dell’8 settembre 2012, avente ad oggetto << Emergenza nell’emergenza penitenziaria = gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna>>4.
Si è accennato anche alla irrisolta questione relativa ai direttori reggenti degli Uffici locali E.P.E. delle sedi non dirigenziali, oggetto anche di interrogazione parlamentare, ed a riguardo il Si.Di.Pe. ha chiesto se non fosse possibile in qualche modo recuperare al circuito queste professionalità a fronte del catastrofico depauperamento dell’organico.
Il dott. Pagano ha assicurato, comunque, il suo massimo impegno sulle delicate questioni di sua competenza e ha garantito, altresì, che tornerà a rappresentare a chi di competenza i gravi rischi discendenti dall’eventuale riduzione degli organici del personale, discendenti dal provvedimento di spending review, anche nell’amministrazione penitenziaria.
In conclusione, dall’incontro si è potuto ricavare che tutte le questioni trovano ostacolo nella spending review, rispetto alla quale non è ancora stata definita dal Governo, per il personale dell’Ammininistrazione Penitenziaria, la questione della sua esclusione dalla riduzione degli organici prevista dall’art.2 del D.L. 95/2006, in relazione all’Ordine del giorno n.9/5389/53 (presentato dall’On.le Rita Bernardini in adesione alle preoccupazioni espresse dal Si.Di.Pe. e approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7 agosto scorso), che <>. Un provvedimento di grande importanza perché costituisce atto di “interpretazione autentica” della norma in quanto promana dallo stesso legislatore, ma anche perché, essendo stato approvato dalla Camera e accettato dal Governo5, è un atto politicamente vincolante, che consente di
tornare sulla questione, anche a riguardo del restante personale penitenziario6.
Sul punto il Vice Capo del Dipartimento ha assicurato che l’Amministrazione penitenziaria ha già interessato il Ministro della Giustizia della questione per l’elevato rischio esistente che il “sistema penitenziario” non regga a causa dei tagli al proprio personale.
Qualunque scelta dell’Amministrazione (accorpamenti, tagli di posti di funzione ecc.) è, pertanto, condizionata allo scioglimento della questione circa l’applicabilità della spending review al personale penitenziario.
Il Si.Di.Pe. ritiene, comunque, che eventuali scelte di riduzione del personale penitenziario determinerebbero un sistema dell’esecuzione penale diverso da quello che viene proclamato a tutti i livelli;
un carcere senza direttore, armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali, sposterebbe l’asse gestionale, per forza di cose, su altre figure e se dovessero venire meno le già ridotte figure professionali del trattamento (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale, cc.dd. educatori e assistenti sociali) questo asse non potrà che ruotare intorno al personale di polizia penitenziaria, cosicché la dimensione del penitenziario diverrebbe prevalentemente sicuritaria e, quindi, meramente custodiale; così, uffici di esecuzione penale esterna svuotati di dirigenti e di funzionari della professionalità di servizio sociale non sarebbero in grado di funzionare e le misure alternative alla detenzione non troverebbero alcuna possibilità di applicazione, cosicché l’asse dell’esecuzione penale si sposterebbe totalmente sul carcere, con conseguenze di sovraffollamento ben peggiori di quelle alle quali stiamo assistendo oggi con circa 67.000 detenuti stipati nelle celle.
Per questa ragione il Si.Di.Pe. proseguirà in ogni più utile e consentita misura di sensibilizzazione del Governo e degli altri soggetti istituzionali e politici perché abbiano piena contezza della gravità della situazione.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella
PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D’ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI
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1 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”
2 L. 26 novembre 2010, n. 199 “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno” come modificata dall’art. 3 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9.ntità della pena eseguibile al domicilio.
3 Ddl 5019 che in 7 articoli delega al Governo ad attuare una serie di iniziative in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
4 che per comodità di consultazione si allega in copia
5 seduta del 07 luglio 2012, nella persona del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.
6 In effetti l’Ordine del giorno n.9/5389/53 impegna il Governo anche
b) escludere dalla riduzione al 20 per cento del turn-over per il triennio 2012/2014 e al 50 per cento per il 2015, il corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, a considerare estranea a tale riduzione l'integrazione di organico di 1.068 unità, pari al turn-over relativo ai pensionamenti di personale nel 2011, per la quale l'amministrazione penitenziaria centrale ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione, nel corrente 2012, con atto in data 6 giugno 2012.>>.
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