RSU GENOVA, SAVONA E IMPERIA- SCHEMA DI DECRETO REGOLAMENTARE UEPE
Prot. RSU 07/07
ALLA F.P. CGIL
ALLA F.P. CISL
ALL’ORDINE NAZIONALE
ASSISTENTI SOCIALI
AL COORDINAMENTO
ASSISTENTI SOCIALI GIUSTIZIA
ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE LIGURIA
ALLE RSU PRESSO TUTTI GLI UEPE
ART. 4, c.2: i compiti degli UEPE sono DEFINITI da decreto del Direttore Generale, che definisce i REQUISITI MINIMI DI QUALITA’ del procedimento.
Dove sta l’autonomia dell’Ufficio e dei tecnici (professionisti) che vi lavorano?
ART. 5 c.2: SOLO IN CASO DI URGENZA O DI ASSOLUTA NOVITA’ le misure sono assunte dal Direttore, PREVIA CONSULTAZIONE con il Provveditorato (!!).
Dove sta l’autonomia dell’Ufficio e dei tecnici (professionisti) che vi lavorano?
ART. 5 c.2: SOLO IN CASO DI URGENZA O DI ASSOLUTA NOVITA’ le misure sono assunte dal Direttore, PREVIA CONSULTAZIONE con il Provveditorato (!!).
Si evidenzia il rischio di ingerenza da parte del Direttore Generale.
ART. 6 punto 3: sparisce l’Area di Servizio Sociale, sostituita da quella di ESECUZIONE
PENALE E TRATTAMENTO.
ART. 6 punto 3: sparisce l’Area di Servizio Sociale, sostituita da quella di ESECUZIONE
PENALE E TRATTAMENTO.
Si chiede di inserire il termine "servizio sociale" ogni volta si parli di esecuzione penale.
punto 4: nelle sedi distaccate (SV e IM) devono esserci l’Area di Esecuzione Penale e quella di Segreteria (vedi anche art.11).
punto 4: nelle sedi distaccate (SV e IM) devono esserci l’Area di Esecuzione Penale e quella di Segreteria (vedi anche art.11).
Delle funzioni di quest’ultima però, nel decreto non si parla.
punto 5: le sedi distaccate NON SONO SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
punto 5: le sedi distaccate NON SONO SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
In esse, a svolgere le stesse funzioni dei Dirigenti, vi sono AS C3, che quindi si assumono SOLO GLI ONERI di tale ruolo. Vengono anche apparentemente escluse dal lavoro di programmazione e collaborazione con il territorio in cui si inseriscono.
ART. 7: emerge una organizzazione di tipo verticistico, in cui sono chiari i compiti delle figure apicali. SPARISCONO GLI AS C1 ed i riferimenti agli aspetti professionali del lavoro.
ART. 8 lettera f): rispetto alla lettera c) del novellato art. 72 OP, si dice che l’UEPE elabora il programma di trattamento e NON PROPONE: d’altra parte per ogni professionista AS è chiaro che lo stesso, nell’ambito della sua professionalità, può elaborare un progetto individuale, non assumersi il compito di formulare PRESCRIZIONI (ciò sarebbe anche motivo di confusione di ruoli tra AS e Magistratura).
Nasce inoltre il sospetto che si tenti di riorganizzare l’UEPE considerandolo una cellula del carcere, con figure diverse dall’AS.
ART. 7: emerge una organizzazione di tipo verticistico, in cui sono chiari i compiti delle figure apicali. SPARISCONO GLI AS C1 ed i riferimenti agli aspetti professionali del lavoro.
ART. 8 lettera f): rispetto alla lettera c) del novellato art. 72 OP, si dice che l’UEPE elabora il programma di trattamento e NON PROPONE: d’altra parte per ogni professionista AS è chiaro che lo stesso, nell’ambito della sua professionalità, può elaborare un progetto individuale, non assumersi il compito di formulare PRESCRIZIONI (ciò sarebbe anche motivo di confusione di ruoli tra AS e Magistratura).
Nasce inoltre il sospetto che si tenti di riorganizzare l’UEPE considerandolo una cellula del carcere, con figure diverse dall’AS.
lettera h): dopo il termine "territorio", si chiede di eliminare il riferimento alla giustizia riparativa, argomento ancora non definito a livello di Commissione DAP e anche in considerazione del fatto che, a livello di orientamenti normativi(sia nazionali che internazionali) si afferma che essa non può avere valenza prescrittiva.
Appare inoltre improprio che la materia possa essere stabilita in un decreto regolamentare.
comma 2: IL LAVORO DI GRUPPO NON PUO’ ESSERE IL METODO DI LAVORO, ma solo UN metodo (seppur utile ed efficace).
comma 3: di nuovo sparita la Segreteria Tecnica.
ART. 12 c. 7: si fa riferimento alle ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, senza specificarle: si tacciono volutamente o, nei piani del Governo vi è quello prima di legiferare sui Commissariati di Pol. Pen. e POI sull’organizzazione degli UEPE?
Rispetto agli AS non vi è alcun riferimento alla TITOLARITA’ DEL CASO (prevista dal regolamento penitenziario).
ART. 13: rideterminazione dotazioni organiche, a partire dalle figure professionali previste nelle piante organiche alla data di approvazione della legge: forse il decreto sulla Pol. Pen. Uscirà prima del regolamento sugli UEPE??
comma 2: istituzione di NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (forse l’AS junior?)
Appare inoltre improprio che la materia possa essere stabilita in un decreto regolamentare.
comma 2: IL LAVORO DI GRUPPO NON PUO’ ESSERE IL METODO DI LAVORO, ma solo UN metodo (seppur utile ed efficace).
comma 3: di nuovo sparita la Segreteria Tecnica.
ART. 12 c. 7: si fa riferimento alle ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, senza specificarle: si tacciono volutamente o, nei piani del Governo vi è quello prima di legiferare sui Commissariati di Pol. Pen. e POI sull’organizzazione degli UEPE?
Rispetto agli AS non vi è alcun riferimento alla TITOLARITA’ DEL CASO (prevista dal regolamento penitenziario).
ART. 13: rideterminazione dotazioni organiche, a partire dalle figure professionali previste nelle piante organiche alla data di approvazione della legge: forse il decreto sulla Pol. Pen. Uscirà prima del regolamento sugli UEPE??
comma 2: istituzione di NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (forse l’AS junior?)
Nello schema di regolamento NON C’E’:
la Vicedirigenza, istituita per i Ministeri nel 2001 e mai attuata; i criteri di accesso alla Dirigenza.
A tale proposito, manca il riferimento al possesso del titolo di AS, che è ritenuto conditio sine qua non, seppur requisito non sufficiente a garantire capacità dirigenziali, organizzative, di coordinamento. Per queste si auspica in una formazione ad hoc per la Dirigenza.
la Vicedirigenza, istituita per i Ministeri nel 2001 e mai attuata; i criteri di accesso alla Dirigenza.
A tale proposito, manca il riferimento al possesso del titolo di AS, che è ritenuto conditio sine qua non, seppur requisito non sufficiente a garantire capacità dirigenziali, organizzative, di coordinamento. Per queste si auspica in una formazione ad hoc per la Dirigenza.
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