L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

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giovedì 24 gennaio 2008

IL DOMANI

Qualcuno conosce il lavoro "di pubblica utilità"?
di Desi Bruno (Garante dei diritti dei detenuti di Bologna)
24 gennaio 2008

Solo gli addetti ai lavori e pochi altri sanno che recenti riforme legislative hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Infatti a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 il giudice di pace può applicare, a richiesta dell’imputato, la pena come descritta, anche se per violazioni per cui non è prevista pena detentiva. Anche il giudice monocratico, a seguito dell’emanazione della recente legge in materia di stupefacenti può, ai sensi dell’art. 73 comma V-bis l. 21.02.2006 n. 49, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, nel caso di fatti di lieve entità, commessi da persone tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, qualora non debba concedere la sospensione condizionale della pena, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità.
Nella auspicata riforma del codice penale, il cui progetto è stato varato dalla Commissione presieduta da Giuliano Pisapia, si dà ampio spazio al lavoro di pubblica utilità, come sanzione alternativa al carcere, nel condivisibile ma impopolare intento di destinare la misura estrema del carcere solo a fatti criminosi di rilevante gravità e di individuare sanzioni penali orientate al rispetto della libertà personale e alla ricaduta positiva che le stesse devono avere sulla collettività.
In altri termini la sanzione deve essere non dettata dalla volontà di vendetta, che non può essere perseguita dall’ordinamento di uno Stato di diritto, ma perseguire finalità di rieducazione anche attraverso forme di riparazione e dì restituzione. L’attività non retribuita a favore della collettività deve svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.
Di recente è stata approvata una convenzione in questo senso è stata stipulata dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Sindaco di Roma e anche la Provincia di Bologna si sta muovendo in questa direzione. Non sembra facile far decollare nuove forme di sanzione, capaci di riparare la collettività e anche di avere una finalità deflattiva rispetto all’ingresso in carcere di persone che necessitano interventi di sostegno, come nel caso di quanto previsto dalla legge in materia di stupefacenti: la sanzione del lavoro di pubblica utilità non è in pratica mai applicata, in assenza delle apposite convenzioni, necessarie per individuare appunto gli enti presso cui svolgere l’attività non retribuita.
Il che significa che questa previsione normativa è disapplicata da chi avrebbe l’obbligo di renderla operativa. Non è facile abbandonare l’idea che la sicurezza si coltivi sempre con la carcerizzazione ai danni dei colpevoli, anche per fatti modesti, senza interrogarsi sul futuro delle persone e sul loro ritorno nel tessuto sociale.
Eppure la possibilità di una riparazione verso la comunità violata e ferita da un reato, che è diversa dalle forme risar-citorie previste nei confronti delle vittime, attraverso la messa a disposizione delle proprie capacità e del proprio lavoro rappresenta un percorso obbligato per la ricostituzione di un rapporto tra la collettività e l’autore del reato.
Il lavoro socialmente utile o di pubblica utilità può aiutare gli enti pubblici a perseguire le loro finalità, specie quelle a tutela delle categorie svantaggiate, e l’autore di reato può sentirsi coinvolto in un percorso che lo valorizza come persona responsabile, contribuendo a far sì che la comunità rimargini le ferite, più o meno gravi, conseguenti ai reati. In tempi di sovraffollamento umiliante, come è di nuovo la situazione del carcere a Bologna come altrove, e senza che questo in nessun modo stia aiutando le persone a vivere in modo più sicuro e sereno, va con tenacia coltivata l’idea che soluzioni alternative al carcere, in molti casi, si possono e si devono trovare.