L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

venerdì 5 ottobre 2012

Testo base del DDL approvato in sede di commissione giustizia e in discussione in aula dal 22 ottobre.

IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE CHE L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DOVRA' AVVENIRE SENZA NUOVI E MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA. SARA' ESTREMAMENTE PESANTE LA RICADUTA OPERATIVA SUI SERVIZI UEPE GIA'  SEGNATI DAI TAGLI DEI FINANZIANTI E DALLA SPENDING REVIW CHE RIDUCE ULTERIORMENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI COME QUELLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  IMPEGNATI NEGLI UFFICI PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA.



                                                         Bozza di testo base


                                             Nuovo testo del disegno di legge



DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI.

3 ottobre 2012

CAPO I

DELEGHE AL GOVERNO



Art. 1

(Delega al Governo in materia di depenalizzazione).



1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui al comma 2 secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma e con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 4.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei reati nelle seguenti materie:

1) delitti contro la personalità dello Stato;

2) edilizia e urbanistica;

3) ambiente, territorio e paesaggio;

4) immigrazione;

5) alimenti e bevande;

6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

7) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;

2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni;

3) articolo 171-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, e successive modificazioni;

5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni;

6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;

9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni;

c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 300 euro e un massimo di 15.000 euro e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c) siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche;

e) individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) secondo i criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Art.2

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).



1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio , anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:

1)la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art.3.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).



  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

  «Art. 168-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

  2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

  3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

  4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

  Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

  2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

  Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».



Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

Della sospensione del procedimento con messa alla prova

  Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

  3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

  4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

   b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

   c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

  5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

  Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

  3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

  4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

  Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

  2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

  4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

  5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

   a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;

   b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

  6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 comma 1.

  8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

  Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

  2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

  3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

  Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili [e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato]

  Art. 464-septies. – (Esito della prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

  2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

   b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

  «Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

  2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».



Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).



  1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

  «Art. 191-bis. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».



CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI



Art. 6.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).



  1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole «sarà giudicato in contumacia» con le seguenti «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

  2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

  «Art. 420-bis – (Assenza dell'imputato) – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

  6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

  3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 420-quater. – (Sospensione del processo per assenza dell'imputato) – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

  2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera b). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

  3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

  4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 420-quinquies – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

   a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

   b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

   c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

   d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

  3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

  4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 7.

(Disposizioni in tema di dibattimento).



  1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

  «489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

  2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

  2. Nell'articolo 490 le parole «o contumace» sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

  3. All'articolo 513 le parole «contumace o» sono soppresse.

  4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole «contumace o» sono soppresse.

  5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole «all'imputato contumace e» sono soppresse.



Art. 8.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).



  1. Nel comma 2 lettera d dell'articolo 585 le parole «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

  2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

  3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2».

  4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 commi 1, 4, 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

  5. Dopo l'articolo 625-bis è introdotto il seguente: «Articolo 625-ter (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

  3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2».

  6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

  «2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 9.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).



  1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

  «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161».



Art. 10.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

  1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge , sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria).



1. Dall’applicazione degli articoli da 3 a 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.