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giovedì 15 maggio 2014

Riforma Penale: depenalizzazioni e messa in prova nella legge n. 67/2014

gazzettaamministrativa.it

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della legge n. 67/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2.5.2014,
Entra in vigore il 17 maggio 2014 la legge n. 67/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2.5.2014 scaricabile cliccando su "Accedi al Provvedimento", che si compone di 16 articoli dei quali i primi contengono la delega al Governo ad adottare entro 18 mesi dal 17 maggio decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, mentre coni restanti articoli si introduce la possibilità per l´imputato di chiedere la sospensione del processo con la messa in prova e si disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. La riforma, in particolare, e´ diretta a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e´ prevista la sola pena della multa o dell´ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d´azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprieta´ intellettuale e industriale; Inoltre la riforma investe anche il reato di atti osceni (art. 527 c.p.) e pubblicazione e spettacoli osceni (art. 528) che dovranno essere trasformati in illeciti amministrativi limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, nonché alcune contravvenzioni e riguarderà anche la coltivazione di sostanze ovvero coloro che non osservano le prescrizioni e le garanzie cui l´autorizzazione è subordinata previsto dall´28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare il Governo dovrà prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita´ della violazione, alla reiterazione dell´illecito, all´opera svolta dall´agente per l´eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche´ alla personalita´ dello stesso e alle sue condizioni economiche. Come sanzione principale dovrà essere previsto il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000. Inoltre potranno essere previste, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita´ di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta´ della stessa. La riforma della disciplina sanzionatoria dovrà dirigersi all´abrogazione dei reati reati previsti dal codice penale quali: 1) la "Falsità in atti" limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all´articolo 491; 2) l´Ingiuria prevista dall´articolo 594; 3) la sottrazioni di cose comuni (articolo 627) 4) l´usurpazione, deviazioni di acque, invasioni di terreni articoli Ed ancora il danneggiamento (art.635 co 1 cp.), l´appropriazione di cosa smarrita (art. 647). L´abrogazione, con trasformazione in illecito amministrativo, e´ prevista anche per il reato di "lngresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato " previsto dall´articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Per quanto attiene le modalità la legge precisa che i decreti legislativi sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell´espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest´ultimo e´ prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell´esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi´, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Infine entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell´ultimo dei decreti legislativi, potranno essere emanati uno o piu´ decreti correttivi ed integrativi. Inoltre viene modificato il codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa in prova attraverso l´introduzione del nuovo art. 168-bis che consente all´imputato di chiedere la sospensione del processo con la messa in prova in tutti quei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche´ per i delitti indicati dal comma 2 dell´art. 550 del codice di procedura penale. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all´eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche´, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi´ l´affidamento dell´imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo´ implicare, tra l´altro, attivita´ di volontariato di rilievo sociale, ovvero l´osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta´ di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e´ inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita´. Il lavoro di pubblica utilita´ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita´ ed attitudini lavorative dell´imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita´, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e´ svolta con modalita´ che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell´imputato e la sua durata giornaliera non puo´ superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell´imputato non puo´ essere concessa piu´ di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova e´ revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita´; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede». La legge da ultimo nel Capo III disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Per scaricare la legge cliccare su "Accedi al Provvedimento".


http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1166