L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

mercoledì 9 maggio 2007

gli assistenti sociali dell'Aquila scrivono ai Magistrati

Al Presidente e Magistrati del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza
L'Aquila

Al Presidente del Tribunale
L'Aquila

Al Presidente della Corte D'Appello
L'Aquila

All'Avvocato....
L'Aquila


Con la presente gli Assistenti Sociali dell'Ufficio Di Esecuzione Penale Esterna dell'Aquila, già Centro di Servizio Sociale Adulti, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,
chiedono
ogni intervento delle SS.VV. contro il Decreto Ministeriale allegato alla presente che viola, seppure per via sperimentale, la normativa vigente in materia di esecuzione dell'Affidamento in prova al Servizio Sociale, art. 47 L. 354/1975 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R.230/2000.

In particolare:
1. la disposizione dell'art. 1 punto 1 del citato Decreto Ministeriale pone sullo stesso livello (ai fini del possibile controllo da parte della Polizia Penitenziaria), la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale contro la disposizione normativa e il relativo regolamento di esecuzione. La norma distingue contenuti e finalità delle due tipologie di esecuzione penale esterna per cui mal si concilia con i fini normativi il semplice D.M.
2. la disposizione dell’articolo 1 punto 2 del citato D.M. oltrepassa le competenze ad oggi proprie ed esclusive, per attribuzione normativa, della Magistratura e Tribunale di Sorveglianza. Il citato D.M. tende ad attribuire competenze al Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale esterna in materia di restrizione della libertà attraverso imposizione di obblighi che, per legge, si ribadisce, sono di esclusiva competenza della Magistratura di Sorveglianza. Infatti al punto 2 dell’art. 1 il D.M. recita “ Anche in assenza di specifiche prescrizioni, il direttore inserisce sempre nell’ordine di servizio le verifiche di presenza delle persone condannate nei luoghi ove esse debbano trattenersi nelle ore notturne.” … oltre al fatto che L’Assistente Sociale, ad oggi ha riferito solo ed esclusivamente, come previsto dalla legge, nella periodicità o urgenza del caso alla Magistratura di Sorveglianza mentre il citato D. M., nello stesso punto, recita “L’Assistente Sociale assegnatario del caso può riferire al direttore in ordine ad esigenze peculiari del condannato che ritenga rilevanti”.
3. altro punto da evidenziare attiene il programma di trattamento indicato nel citato D.M.
Il possibile programma di risocializzazione viene proposto nell’ambito dell’indagine socio-familiare, utile all’istruttoria per la valutazione della concessione dell’Affidamento in prova la Servizio Sociale, direttamente al Tribunale di Sorveglianza che, valutata la condizione personale, sociale, familiare, giuridica, di chi richiede il beneficio nonchè il progetto di recupero predisposto dall’Assistente Sociale (in un’ottica di individualizzazione tenendo conto di obiettivi perseguibili per il reinserimento sociale del condannato, di risorse personali-sociali-familiari utilizzabili, di attività lavorative-formative-sociali attivabili), sceglie o meno se concedere la più ampia misura alternativa dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale, che non è e non dovrà essere assimilata ad alcun altra tipologia di esecuzione penale esterna.
L’art. 47 O.P. è chiaro in materia di controllo ed aiuto, attribuito al Servizio Sociale dell’amministrazione penitenziaria, ed è ulteriormente specificato dal relativo regolamento di esecuzione, art. 118 D.P.R. 230/2000, comma 8, che individua competenza di controllo ed aiuto e del rispetto degli obblighi dettati dalla Magistratura di Sorveglianza.
Il D.M. così come strutturato va ad inficiare l’assetto normativo e la scelta del legislatore di differenziare nella tipologia e nella sostanza le diverse misure alternative e, il programma di trattamento come presentato nel citato D.M. sembra concepito solo ed esclusivamente come strumento utile al semplice controllo fiscale e di polizia e sposta la competenza dalla Magistratura di Sorveglianza ai Direttori dell’Ufficio Eesecuzione Penale Esterna ed alla Polizia Penitenziaria.
4. altro aspetto critico e non superabile, seppure per la semplice sperimentazione, perché contrario alla legge, Carta Costituzionale e Ordinamento Penitenziario art. 1, è l’ipotesi del citato D.M. che prevede all’art. 7 la sperimentazione dell’attività di controllo della Polizia Penitenziaria solo in determinati ambiti territoriali. Tale inserimento, contrario alla normativa vigente, rischia di compromettere la buona gestione dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale. La sperimentazione dell’inserimento della Polizia Penitenziaria negli UEPE comporterebbe una situazione a “macchia di leopardo”, in quanto la Polizia Penitenziaria sarebbe inserita solo nell’ambito di alcuni Provveditorati Regionali, che andranno indicati nel decreto, inoltre il personale di Polizia Penitenziaria dovrebbe svolgere l’attività di controllo solo nell’ambito del Comune sede dell’UEPE, mentre tali Uffici hanno in genere competenza su una o più province. E’ evidente che sullo stesso territorio italiano si creerebbero perciò diversi tipi di intervento su persone sottoposte alla stessa misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, venendo meno all’elementare principio di uguaglianza di fronte alla legge, tanto più rilevante se si pensa che si tratta di condizioni di restrizione della libertà personale.

Pertanto si CHIEDE massima attenzione affinchè sia bloccata la sperimentazione di cui sopra, che creerebbe solo confusione, ambiguità di ruoli e spese inutili per lo Stato Italiano.


Ci rivolgiamo:
Al Tribunale di Sorveglianza perchè unici a poter vigilare sul rispetto della norma che viene violata seppure solo per una sperimentazione di per sè disfunzionale alla norma
Al Tribunale ed alla Magistratura di Sorveglianza perchè unici ad avere potere e ruolo di tutela, nell’ambito delle funzioni specifiche, affinchè ad un condannato, seppure in esecuzione penale esterna venga garantito pari trattamento.
Al Tribunale ed alla Magistratura di Sorveglianza perchè è suo dovere istituzionale vigilare e vigilanza chiediamo per non vedere naufragare il lavoro trentennale svolto fianco a fianco tra Magistrati, UEPE, Rete Sociale.
Vi chiediamo di esprimere il vostro parere di tutela e applicazione della legge, che non ci deve essere disparità di trattamento tra condannati e nemmeno tra condannati in esecuzione penale esterna, che rappresentiate la vostra e la nostra voce in ogni luogo istituzionale e chiediamo un riconoscimento, come noi Vi riconosciamo, nel faticoso pur continuo lavoro condotto negli anni a favore della norma, dello Stato, delle Persone condannate che Ci affidate.
siamo certi tutti del Vostro intervento

L’Aquila 08/05/2007
F.to tutti gli ASSISTENTI SOCIALI
UEPE – L’Aquila