L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

mercoledì 12 settembre 2007

ASSISTENTI SOCIALI UEPE L'AQUILA


Al Ministro della Giustizia Sen. Clemente Mastella
Al Sottosegretario di Stato per la Giustizia Prof.Luigi Manconi
Al Capo del D.A.P. Dr.Ettore Ferrara
Al Direttore Generale E.P.E. Dr.Riccardo Turrini Vita
Al Direttore Generale del Personale Dr.Massimo De Pascalis
Alle Organizzazioni Sindacali
All’Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale
All’Ordine Assistenti Sociali Regione Abruzzo
Al Tribunale di Sorveglianza
L’Aquila
Ai Magistrati di Sorveglianza
L’Aquila

In riferimento alla nuova bozza di Decreto Interministeriale relativo all’introduzione della Polizia Penitenziaria negli UEPE gli Assistenti Sociali operanti nell’UEPE di L’Aquila tornano a ribadire le posizioni già espresse, chiedendo:
di escludere dalla sperimentazione proposta i controlli di Polizia Penitenziaria relativamente all’affidamento in prova al Servizio Sociale;
di collocare i nuclei di verifica di polizia penitenziaria al di fuori degli UEPE, affinché questi Uffici mantengano la loro connotazione di Uffici tecnici di Servizio Sociale.
Dobbiamo ricordare che il legislatore ha voluto come uffici autonomi, indipendenti dal carcere, quelli che in origine erano denominati CSSA, ora UEPE, proprio per rispettare la loro specifica funzione di essere ponte con la società civile al fine di favorire e rafforzare il reinserimento sociale delle persone condannate.
Due professionalità diverse che hanno contenuti diversi nel loro agire devono poter lavorare in una condizione nella quale ognuno abbia il proprio specifico spazio di azione, non potendo confondere l’intervento di Polizia, che è intervento svolto nell’ambito della sicurezza, con l’intervento di operatori trattamentali, quali gli assistenti sociali che operano secondo i contenuti della loro professione, come previsti dalla legge e dal codice deontologico.
CIO’ PREMESSO:
Per quanto attiene la specificità dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale, nell’art. 47 OP, comma 9, come già da noi rappresentato, la legge è chiara nelle competenze del Servizio Sociale in termini di aiuto e controllo, e mal si configurano interventi di altro genere (di Polizia Penitenziaria) che non rispettano la disposizione di legge e non consento lo svolgimento delle attività di normalizzazione e di sperimentazione di un rapporto costruttivo ed educativo con l’autorità, vedi art. 118 Regolamento d’esecuzione.
Chi crede che siano possibili interventi di Polizia Penitenziaria in quei casi per i quali sono già previsti dalla legge interventi di Polizia, sinora svolti dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, come Detenzione Domiciliare, Permessi Premio, Semilibertà, etc…, valuti l’opportunità di mantenere la Polizia Penitenziaria, addetta ad eventuali nuove competenze, negli Istituti Penitenziari, del resto nel decreto si prevede l’utilizzo del nucleo di verifica sui semiliberi, che sono comunque detenuti la cui gestione della misura resta affidata al Direttore dell’Istituto Penitenziario, pertanto sembrerebbe più opportuno far partire gli interventi di Polizia Penitenziaria dagli Istituti Penitenziari.
In verità l’inclusione di personale di Polizia Penitenziaria in materia di esecuzione penale esterna, non essendo prevista nel vigente ordinamento penitenziario, dovrebbe essere decisa in sede parlamentare, luogo unico e predisposto a modificare l’assetto normativo.
Comunque, nella situazione attuale, chiediamo che la Polizia Penitenziaria collocata per legge negli Istituti Penitenziari, ove è prevista l’area sicurezza, possa eventualmente organizzarsi in quelle sedi per possibili attività di controllo, perché di questo si parla, là dove, attualmente, il controllo è svolto dalle altre Forze dell’Ordine e quindi per i Semiliberi, per i Detenuti Domiciliari, nei Permessi Premio, negli art. 21, nelle Libertà Vigilate, … escludendo necessariamente l’Affidamento in Prova al Servizio Sociale.
La collocazione negli istituti fa sì che la Polizia Penitenziaria resti collocata nell’ambito dell’area sicurezza come previsto dalla legge, art 6 DL 146/2000, area non prevista negli UEPE.
Osservando la bozza di decreto non possiamo fare a meno di notare che, in merito al porre in premessa "la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza…costituisce esigenza interna al percorso……", va ricordato che sinora queste misure non sono state prive di controllo, come del resto dimostrano ampiamente i risultati positivi delle M.A., il controllo sull’affidamento in prova al Servizio Sociale è stato svolto dal Servizio Sociale secondo la previsione dell’art.47 O.P. e con le modalità indicate dall’118 del regolamento d’esecuzione, le detenzione domiciliari sono state controllate dalle forze dell’ordine, nella semilibertà, misura gestita dal direttore dell’Istituto, il Servizio Sociale ha svolto compiti di vigilanza ed assistenza, come previsto dalla normativa.
Rispetto al porre al centro "il programma di trattamento e di inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa", ci chiediamo come ed in quale misura gli indicatori di adeguamento a tale programma possano essere di competenza della Polizia Penitenziaria.
La Polizia Penitenziaria, come qualunque organo di Polizia, può fare solo attività di controllo inteso come verifica di presenza, ma non è detto che la stessa sia criterio significativo circa l’adeguamento della persona alla vita sociale ed ai contenuti trattamentali proposti.
Tra l’altro se l’obbligo di presenza in determinati tempi e luoghi può essere significativo nella detenzione domiciliare, non lo è nell’affidamento.
Riteniamo indispensabile che le due misure alternative vengano distinte secondo i diversi contenuti dati dalla legge, il voler forzatamente, contro la previsione di legge, ridurre a controllo custodialistico una misura come l’affidamento, non fa altro che creare presupposti di confusione e di stravolgimento della misura, che viene condotta fuori dai binari previsti dalla legge.
Riteniamo che in merito un chiarimento fondamentale sia dato dal documento redatto dal Presidente Margara, al quale rimandiamo, che riporta tra l’altro la sentenza della C.C. 343/1987 secondo la quale l’affidamento si attua con "l’imposizioni di misure limitative, ma non privative della libertà personale..."
Pretendere di "ingessare" le attività di reinserimento sociale e lavorativo in obblighi di permanenza in determinati tempi e luoghi porta necessariamente ad un mutamento del contenuto dell’affidamento, rispetto a quanto previsto dalla norma, nonché il rischio che si vadano a favorire attività lavorative fatte solo per consentire il reperimento della persona e non un lavoro reale.
Riteniamo indispensabile il riferimento alle prescrizioni imposte dalla Magistratura di Sorveglianza, perché il riferimento il Programma di trattamento, per quanto riguarda l’affidamento in prova al servizio sociale è ambiguo, in quanto non previsto e regolamentato negli articoli di legge che riguardano tale misura.
Infine nella lettura dei criteri proposti per valutare i risultati della sperimentazione abbiamo notato che non viene prevista una valutazione su come l’intervento di Polizia Penitenziaria possa essere percepito da coloro che sono concretamente coinvolti nell’esecuzione della misura alternativa, come, per esempio, datori di lavoro, cooperative sociali, volontariato, familiari degli utenti, etc..
In merito all’altro indicatore, l’incremento del numero di verifiche rispetto all’anno 2006, ci chiediamo se il successo di una innovazione introdotta nella gestione delle misure alternative sia dato dal numero delle verifiche o, piuttosto, da quanto la misura alternativa contribuisca alla crescita della persona ed al suo reinserimento sociale, condizione indispensabile per prevenire la recidiva.
Ci sembra chiaro che per valutare l’efficacia dell’intervento della Polizia Penitenziaria nelle detenzioni domiciliari il confronto, anche di incremento numerico, vada fatto solo ed esclusivamente con gli interventi effettuati sino ad oggi dalle altre Forze dell’Ordine.
Riguardo agli incrementi degli interventi come indicatore di valutazione nel caso dell’affidamento in prova al Servizio Sociale riteniamo che non siano cumulabili, raffrontabili e tanto meno intercambiabili tra di loro gli interventi del Servizio Sociale con quelli della Polizia Penitenziaria, perché le due professionalità richiedono una preparazione ed una formazione peculiare allo svolgimento delle proprie competenze.
Gli interventi di servizio sociale si basano su una propria modalità operativa, dove ha valore non solo il contatto diretto con il soggetto, ma anche il coinvolgimento della famiglia, del datore di lavoro, di altri operatori sociali.
Non si può dunque fare un discorso di numeri ma di diversa valenza dell’intervento, che deve essere consono a quello che il legislatore chiede (si torni in merito all’art.47 O.P. e all’art.118 del regolamento d’esecuzione, cioè all’aiuto a superare le difficoltà d’inserimento, al corretto utilizzo da parte dell’affidato delle risorse sociali, etc…) e pertanto sembra chiaro che le competenze in merito all’aiuto ed al controllo dell’affidato sono competenze di Servizio Sociale.

gli assistenti sociali dell’UEPE di L’Aquila
Alessandra Aloisi
Maria Giacinta Buzzelli
Gabriella Giangiacomo
Anna Insardi
Luana Tunno
Anna Maria Zimar