APPELLO CASG SU LAVORO USURANTE
Al Presidente della Repubblica Sen. Giorgio Napolitano
Al Presidente del Consiglio RomanoProdi
Al Ministro della Giustizia Sen.Clemente Mastella
Al Sottosegretario di Stato per la Giustizia Prof. Luigi Manconi
Al Capo del D.A.P. Dr. Ettore Ferrara
Al Direttore Generale E.P.E. Dr. Riccardo Turrini Vita
Al Direttore Generale del Personale Dr. Massimo De Pascalis
Alle Organizzazioni Sindacali
Oggetto: lavoro usurante
Nel condividere quanto pervenuto da vari Uepe, il Casg (Coordinamento Assistenti sociali della Giustizia) sollecita una maggiore attenzione verso gli assistenti sociali come per altro verso tutto il personale civile che opera nell'area penale.
Ancora una volta nel settore penitenziario si evidenzia una diseguaglianza di trattamento tra il personale civile e il personale di polizia penitenziaria.
Non vengono riconosciute al personale civile:
le varie agevolazioni previste per la polizia penitenziaria (assicurazioni, alloggi con affitti agevolati...); non viene riconosciuto il lavoro usurante con lo scivolo di un anno ogni cinque. pur operando tutti, pur con ruoli diversi, nell'identico contesto usurante; l'aumento dei giorni di ferie; corresponsione del trattamento economico per l'attività svolta in missione; ......
Si vuole qui sottolineare che il settore penitenziario non comprende solo l'area sicurezza delle carceri. E' necessario iniziare a considerare con la dovuta attenzione sia l'area penale esterna (che interagisce sia sul territorio sia all'interno degli istituti penitenziari) sia l'area amministrativa e trattamentale intramuraria.
Per una maggiore conoscenza dell'attività di servizio sociale si allega il documento inviato agli Onorevoli Silvio Crapolicchio e Ferdinando Benito Pignataro promotori della proposta di legge: "Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici del sistema penitenziario".
Certi della Vs. attenzione si porgono cordiali saluti
Per il Consiglio nazionale CASG
Anna Muschitiello
Al Presidente del Consiglio RomanoProdi
Al Ministro della Giustizia Sen.Clemente Mastella
Al Sottosegretario di Stato per la Giustizia Prof. Luigi Manconi
Al Capo del D.A.P. Dr. Ettore Ferrara
Al Direttore Generale E.P.E. Dr. Riccardo Turrini Vita
Al Direttore Generale del Personale Dr. Massimo De Pascalis
Alle Organizzazioni Sindacali
Oggetto: lavoro usurante
Nel condividere quanto pervenuto da vari Uepe, il Casg (Coordinamento Assistenti sociali della Giustizia) sollecita una maggiore attenzione verso gli assistenti sociali come per altro verso tutto il personale civile che opera nell'area penale.
Ancora una volta nel settore penitenziario si evidenzia una diseguaglianza di trattamento tra il personale civile e il personale di polizia penitenziaria.
Non vengono riconosciute al personale civile:
le varie agevolazioni previste per la polizia penitenziaria (assicurazioni, alloggi con affitti agevolati...); non viene riconosciuto il lavoro usurante con lo scivolo di un anno ogni cinque. pur operando tutti, pur con ruoli diversi, nell'identico contesto usurante; l'aumento dei giorni di ferie; corresponsione del trattamento economico per l'attività svolta in missione; ......
Si vuole qui sottolineare che il settore penitenziario non comprende solo l'area sicurezza delle carceri. E' necessario iniziare a considerare con la dovuta attenzione sia l'area penale esterna (che interagisce sia sul territorio sia all'interno degli istituti penitenziari) sia l'area amministrativa e trattamentale intramuraria.
Per una maggiore conoscenza dell'attività di servizio sociale si allega il documento inviato agli Onorevoli Silvio Crapolicchio e Ferdinando Benito Pignataro promotori della proposta di legge: "Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici del sistema penitenziario".
Certi della Vs. attenzione si porgono cordiali saluti
Per il Consiglio nazionale CASG
Anna Muschitiello
___________________0000000000000000000________________-
Spett.li On.li
Lino Crapolicchio
Ferdinando Benito Pignataro
Oggetto: "Lavoro usurante" per le professionalità penitenziarie: l’assistente sociale
In relazione alla proposta di legge, avanzata dalle SS.LL.: "Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici del sistema penitenziario" il Casg (Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia), anche su sollecitazione di numerosi colleghi, chiede venga compreso nella categoria del lavoro usurante l'attività svolta dall' assistente sociale che interviene nell'esecuzione penale.
Per meglio comprendere l'attività svolta da tale operatore si evidenziano alcune delle mansioni previste dal mandato istituzionale (Legge n. 354 del 26/7/1975 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.), dal Regolamento di Esecuzione (R.E.) D.P.R. 230/00, legge Meduri):
- indagini socio-familiari per fornire:
su richiesta del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza ... e delle misure alternative alla detenzione;
su richiesta del Tribunale di Sorveglianza i dati necessari sui soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, o in stato di detenzione;
al Magistrato di Sorveglianza notizie utili per l'esame delle istanze di remissione del debito;
al Tribunale di Sorveglianza notizie utili in relazione alla liberazione condizionale (art.682 c.p.p.) e riabilitazione (art. 683 c.p.p.).
competenze all'interno degli Istituti di pena.
Gli Uepe prestano, su richiesta delle direzioni degli Istituti di pena, attività di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario:
partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. In sede di équipe di osservazione e trattamento, il compito dell'Assistente Sociale è quello di relazionare circa la capacità di rapporto che il detenuto ha con la realtà esterna, la sua eventuale possibilità di interagire con essa, nonché circa la presenza o carenza di risorse del territorio utili per il reinserimento sociale;
- misure alternative, sanzioni sostitutive e misure di sicurezza non detentive
Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p., come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) "il condannato può essere affidato al servizio sociale ..." e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita" (art. 47 comma 9. art. 118 reg. es). "Il servizio sociale riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto" (idem, comma 10);
il servizio sociale è altresì competente per l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U. 309/90), ovvero l'affidamento concesso a soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi;
nella detenzione domiciliare (art. 47 ter, come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) il Tribunale di Sorveglianza "determina ed impartisce altresì le disposizioni per gli interventi di servizio sociale", interventi di sostegno;
nei confronti dei soggetti ammessi al regime di semilibertà (artt. 48 e 50 o.p.), l'attività di vigilanza ed assistenza è espletata in via primaria dal servizio sociale.
Gli Uepe provvedono "... a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive" (art. 72 comma 4 o.p.), e più specificamente, "il servizio sociale svolge compiti di sostegno e di assistenza..." nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata", al fine del loro reinserimento sociale" (art. 55 o.p.).
il direttore dell'Istituto di pena può richiedere agli Uepe interventi di servizio sociale in favore degli ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.).
- altre competenze
seguono l´esperienza dei permessi premio (art. 30 ter, comma 3), in quanto "parte integrante del programma di trattamento" ed in particolare "...forniscono, se necessario, al condannato ed ai servizi territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali..." (art. 61 bis, comma 4, reg. es.); "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle famiglie... per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale ... in collaborazione con gli enti pubblici e privati" (art. 45 o.p. e artt. 89 e 90 reg. es., 1 comma). "... partecipano alle attività di assistenza ai dimessi" e di aiuto alle famiglie nel periodo che precede il loro ritorno (artt. 83, 89 e 90 reg. es.). Il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati "è agevolato da interventi di servizio sociale" in collaborazione con gli organi territoriali competenti (art. 46 o.p. e art. 84 reg. es., comma 5); intervengono per favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 63 reg. es.).
Nel delineare le competenze, i riferimenti legislativi sottolineano spesso il mandato di aiuto e controllo demandato all'intervento si servizio sociale del l’U.E.P.E.
Aiuto e controllo sono spesso considerati due atti contrapposti, che non possono essere esercitati dalla stessa persona. Nella realtà, in tutti i campi in cui opera l’assistente sociale l’intervento comprende forme di aiuto ai soggetti in difficoltà, accompagnate da forme di controllo, in relazione ai comportamenti e agli obiettivi. Si può anzi dire che non c’è intervento di aiuto se manca un controllo sulle capacità o sulle difficoltà del soggetto in questione a rispettare regole e contratti.
L’intervento di controllo, esercitato dall’assistente sociale, non si limita ad una semplice rilevazione dell’infrazione e nella sua contestazione, ma costituisce anche un’occasione per svolgere una riflessione e avviare una ricerca di soluzioni, nelle quali la persona stessa è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo.
In relazione al ruolo dell'assistente sociale, sopra evidenziato e definito da una precisa legislazione, (ruolo atto a favorire percorsi di inclusione sociale non sempre semplici) è facilmente comprensibile il livello di usura di detta figura professionale, spesso causa di "bourn out".
Il mondo del carcere, e più in generale dell'esecuzione penale, si confronta costantemente con la complessità, perché si occupa di persone inserite in contesti sociali e nulla è più complesso di questo. Il lavoro dell’assistente sociale della giustizia si confronta con tante complessità (emarginazione dell’extracomunitario, disagio psichiatrico, criminalità organizzata, tossicodipendenza), è un'attività basata sulla relazione con la persona condannata e con un contesto sociale circostante problematico che esprime un disagio, che cerca ascolto, che chiede risoluzione ai problemi, alle difficoltà quotidiane.
Come già riportato in un documento degli educatori penitenziari, per rafforzare quanto sopra, si riporta qui di seguito una considerazione sul "lavoro relazionale" espressa da Giovanni Jervis, docente di psicologia dinamica della Sapienza: "...Le professioni di aiuto sono particolari perché implicano un rapporto interpersonale più stretto e coinvolgente: e infatti non si possono praticare nè distrattamente, nè solo applicando regole tecniche. Il rapporto professionale di aiuto ha sempre qualcosa di impegnativo, e anche di precario e faticoso. C’è qui un investimento umano e di partecipazione alle difficoltà del vivere che non troviamo in nessun altro tipo di attività" …..Aiutare per mestiere costa in termini non fisici ma psicologici..."
Chiedere di riconoscere l'attività dell'assistente sociale una condizione lavorativa usurante non vuole essere una rivendicazione corporativa ma come anche espresso dagli assistenti sociali di vari Uepe (documentazione che sappiamo essere pervenuta anche alle SS. LL.) porre maggiore attenzione al lavoro degli operatori sociali è una corretta modalità per garantire lo svolgimento dell'attività ad essi richiesta.
Lino Crapolicchio
Ferdinando Benito Pignataro
Oggetto: "Lavoro usurante" per le professionalità penitenziarie: l’assistente sociale
In relazione alla proposta di legge, avanzata dalle SS.LL.: "Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici del sistema penitenziario" il Casg (Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia), anche su sollecitazione di numerosi colleghi, chiede venga compreso nella categoria del lavoro usurante l'attività svolta dall' assistente sociale che interviene nell'esecuzione penale.
Per meglio comprendere l'attività svolta da tale operatore si evidenziano alcune delle mansioni previste dal mandato istituzionale (Legge n. 354 del 26/7/1975 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.), dal Regolamento di Esecuzione (R.E.) D.P.R. 230/00, legge Meduri):
- indagini socio-familiari per fornire:
su richiesta del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza ... e delle misure alternative alla detenzione;
su richiesta del Tribunale di Sorveglianza i dati necessari sui soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, o in stato di detenzione;
al Magistrato di Sorveglianza notizie utili per l'esame delle istanze di remissione del debito;
al Tribunale di Sorveglianza notizie utili in relazione alla liberazione condizionale (art.682 c.p.p.) e riabilitazione (art. 683 c.p.p.).
competenze all'interno degli Istituti di pena.
Gli Uepe prestano, su richiesta delle direzioni degli Istituti di pena, attività di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario:
partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. In sede di équipe di osservazione e trattamento, il compito dell'Assistente Sociale è quello di relazionare circa la capacità di rapporto che il detenuto ha con la realtà esterna, la sua eventuale possibilità di interagire con essa, nonché circa la presenza o carenza di risorse del territorio utili per il reinserimento sociale;
- misure alternative, sanzioni sostitutive e misure di sicurezza non detentive
Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p., come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) "il condannato può essere affidato al servizio sociale ..." e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita" (art. 47 comma 9. art. 118 reg. es). "Il servizio sociale riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto" (idem, comma 10);
il servizio sociale è altresì competente per l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U. 309/90), ovvero l'affidamento concesso a soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi;
nella detenzione domiciliare (art. 47 ter, come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) il Tribunale di Sorveglianza "determina ed impartisce altresì le disposizioni per gli interventi di servizio sociale", interventi di sostegno;
nei confronti dei soggetti ammessi al regime di semilibertà (artt. 48 e 50 o.p.), l'attività di vigilanza ed assistenza è espletata in via primaria dal servizio sociale.
Gli Uepe provvedono "... a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive" (art. 72 comma 4 o.p.), e più specificamente, "il servizio sociale svolge compiti di sostegno e di assistenza..." nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata", al fine del loro reinserimento sociale" (art. 55 o.p.).
il direttore dell'Istituto di pena può richiedere agli Uepe interventi di servizio sociale in favore degli ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.).
- altre competenze
seguono l´esperienza dei permessi premio (art. 30 ter, comma 3), in quanto "parte integrante del programma di trattamento" ed in particolare "...forniscono, se necessario, al condannato ed ai servizi territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali..." (art. 61 bis, comma 4, reg. es.); "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle famiglie... per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale ... in collaborazione con gli enti pubblici e privati" (art. 45 o.p. e artt. 89 e 90 reg. es., 1 comma). "... partecipano alle attività di assistenza ai dimessi" e di aiuto alle famiglie nel periodo che precede il loro ritorno (artt. 83, 89 e 90 reg. es.). Il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati "è agevolato da interventi di servizio sociale" in collaborazione con gli organi territoriali competenti (art. 46 o.p. e art. 84 reg. es., comma 5); intervengono per favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 63 reg. es.).
Nel delineare le competenze, i riferimenti legislativi sottolineano spesso il mandato di aiuto e controllo demandato all'intervento si servizio sociale del l’U.E.P.E.
Aiuto e controllo sono spesso considerati due atti contrapposti, che non possono essere esercitati dalla stessa persona. Nella realtà, in tutti i campi in cui opera l’assistente sociale l’intervento comprende forme di aiuto ai soggetti in difficoltà, accompagnate da forme di controllo, in relazione ai comportamenti e agli obiettivi. Si può anzi dire che non c’è intervento di aiuto se manca un controllo sulle capacità o sulle difficoltà del soggetto in questione a rispettare regole e contratti.
L’intervento di controllo, esercitato dall’assistente sociale, non si limita ad una semplice rilevazione dell’infrazione e nella sua contestazione, ma costituisce anche un’occasione per svolgere una riflessione e avviare una ricerca di soluzioni, nelle quali la persona stessa è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo.
In relazione al ruolo dell'assistente sociale, sopra evidenziato e definito da una precisa legislazione, (ruolo atto a favorire percorsi di inclusione sociale non sempre semplici) è facilmente comprensibile il livello di usura di detta figura professionale, spesso causa di "bourn out".
Il mondo del carcere, e più in generale dell'esecuzione penale, si confronta costantemente con la complessità, perché si occupa di persone inserite in contesti sociali e nulla è più complesso di questo. Il lavoro dell’assistente sociale della giustizia si confronta con tante complessità (emarginazione dell’extracomunitario, disagio psichiatrico, criminalità organizzata, tossicodipendenza), è un'attività basata sulla relazione con la persona condannata e con un contesto sociale circostante problematico che esprime un disagio, che cerca ascolto, che chiede risoluzione ai problemi, alle difficoltà quotidiane.
Come già riportato in un documento degli educatori penitenziari, per rafforzare quanto sopra, si riporta qui di seguito una considerazione sul "lavoro relazionale" espressa da Giovanni Jervis, docente di psicologia dinamica della Sapienza: "...Le professioni di aiuto sono particolari perché implicano un rapporto interpersonale più stretto e coinvolgente: e infatti non si possono praticare nè distrattamente, nè solo applicando regole tecniche. Il rapporto professionale di aiuto ha sempre qualcosa di impegnativo, e anche di precario e faticoso. C’è qui un investimento umano e di partecipazione alle difficoltà del vivere che non troviamo in nessun altro tipo di attività" …..Aiutare per mestiere costa in termini non fisici ma psicologici..."
Chiedere di riconoscere l'attività dell'assistente sociale una condizione lavorativa usurante non vuole essere una rivendicazione corporativa ma come anche espresso dagli assistenti sociali di vari Uepe (documentazione che sappiamo essere pervenuta anche alle SS. LL.) porre maggiore attenzione al lavoro degli operatori sociali è una corretta modalità per garantire lo svolgimento dell'attività ad essi richiesta.
Per il Consiglio nazionale CASG
Anna Muschitiello
(segretaria Nazionale)
Anna Muschitiello
(segretaria Nazionale)
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