Critiche al Ddl Alfano, dai magistrati di sorveglianza
di Lionello Mancini
Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2010
Il disegno di legge n. 3291, che dovrebbe alleggerire il sovraffollamento carcerario rischia di azionare una manovra "lenta e anche rischiosa". Parola di Francesco Maisto, 64 anni, presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Maisto ha contribuito alla preparazione della legge Gozzini, ma non approva questo "rendere ordinaria la clemenza permanente" ed è d’accordo con l’Unione delle Camere penali: questo progetto non va, meglio ripristinare le misure alternative alla detenzione. "Per i tossicodipendenti detenuti - spiega - sarebbe già efficace la modifica della disciplina della recidiva, chiesta anche da Carlo Giovanardi".
L’analisi del testo del Ddl 3291 è stata messa a punto nei giorni scorsi in una riunione dei presidenti dei tribunali di sorveglianza, convocata dalla VI commissione e contribuirà alla formazione del parere del Consiglio superiore della magistratura sulla normativa. Secondo le toghe, la legge è anche pericolosa "perché il suo carattere automatico la fa funzionare di fatto come un indulto, pur non essendo tale". Non sono consentiti accertamenti, "viene negato ogni spazio discrezionale al giudizio e quindi, ogni valutazione sulle possibilità di recidiva".
E cosa succederà per i reati di maltrattamenti e di violenza sessuale in famiglia? "L’assegnazione al domicilio coniugale è obbligatoria, non esiste la previsione di un domicilio diverso da quello della persona offesa, né dal luogo di commissione del reato".
E se, grazie agli automatismi del 3291, un detenuto potrà godere dell’alternativa domiciliare per un anno "anche quando il Tribunale di Sorveglianza abbia rigettato una o più richieste di misure alternative "è evidente l’effetto di delegittimazione che se ne ottiene. È vero che il Ddl introduce la novità di una relazione sulla condotta in carcere, ma, commenta Maisto "un detenuto potrebbe comportarsi bene in cella e non a casa"; né viene precisato il periodo di condotta da prendere in considerazione: "Si tratta, in definitiva, di una relazione ben diversa dall’attuale studio sulla personalità del soggetto, sul suo grado di partecipazione al percorso di rieducazione", nulla che serva a escludere una possibile recidiva.
Il raccordo del testo con le norme dell’Ordinamento penitenziario non esclude, poi, possibili deroghe che sospendano la permanenza in casa: di fatto la selezione dei beneficiari la farà solo l’Amministrazione, senza alcuna valutazione del magistrato. Né mancano i paradossi: "Se una persona libera deve espiare una pena di un anno, non conta nemmeno la condotta: va a casa e basta".
Infine, la legge è lenta. La rapidità dell’azione viene invocata dai garanti dei detenuti e anche sottolineata nella relazione al Ddl, dove si parla di 48 ore. Mai tempi reali saranno ben diversi. Innanzitutto è prevedibile la sospensione di alcuni procedimenti per dubbi di costituzionalità, come già avviene per l’indultino e per l’espulsione ex articolo 16 del Testo unico sull’immigrazione; soprattutto, vanno considerate le gravissime carenze degli uffici che dovrebbero affrontare migliaia di casi entro poche ore, pur soffrendo "di scoperture e insufficienze di organici di magistrati, cancellieri, della polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali".
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