Parere commissione affari sociali camera Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
BOZZA NON CORRETTA
ALLEGATO
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-bis Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 5019-bis, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati;
valutato, in generale, positivamente l'incremento del ricorso all'istituto della messa alla prova;
ritenuto altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia, è necessario che tali strutture dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse;
preso atto dell'articolo 4-ter del provvedimento in titolo, ai sensi del quale il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, alla predetta disposizione di cui all'articolo 4-ter, che il Ministro della giustizia non si limiti a svolgere un'attività di monitoraggio ma che indichi strumenti, risorse e tempi certi in relazione all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
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