Emendamenti Approvati commissione Giustizia- Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.
ALLEGATO 4
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 2.
Al comma 1, capoverso «ART. 168-bis», al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.
2. 10. (Nuova formulazione) Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.
Al comma 1, capoverso «ART. 168-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
2. 16. (Nuova formulazione) Cirielli.
Al comma 1, capoverso «ART. 168-bis», comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.
Al comma 1, capoverso «ART. 168-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
2. 15. (Nuova formulazione) Contento.
Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:
«ART. 464-octies. – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
ART. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.
2. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.
Al comma 1, capoverso «ART. 168-quater», sopprimere la lettera b).
2. 100. I Relatori.
ART. 3
Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 464-bis», comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di inserire le seguenti: circolazione stradale e di.
3. 50. Sisto.
Al comma 1, capoverso «ART. 464-ter», al primo comma sostituire le parole da fissa con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
Conseguentemente al quarto comma del medesimo capoverso sostituire le parole: se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero con le seguenti: , se ritiene la richiesta fondata.
3. 100. I Relatori.
Al comma 1, capoverso «ART. 464-quater», al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applica l'articolo 127.
3. 200. I Relatori.
Al comma 1, capoverso «ART. 464-quater», al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.
3. 300. I Relatori.
Al comma 1, capoverso «ART. 657-bis», al comma 1 sostituire le parole dieci giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere comma 2.
3. 400. I Relatori.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
ART. 9-bis.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo II della presente proposta di legge.
9. 1. I Relatori.
Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:
ART. 9-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
«ART. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
ART. 9-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».
9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
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