L'ARCHIVIO DI OLTREILCARCERE

Dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati più di 1300 documenti che hanno trattato argomenti riferiti al Servizio Sociale della Giustizia, agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al Sistema dell'Esecuzione Penale Esterna attraverso solidarietaasmilano.blocspot.com

lunedì 30 luglio 2007

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA


Al Sig. Presidente
Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
Sede
Ai Sigg.ri Presidenti
Ordini Regionali
Assistenti Sociali
Loro Sedi

Oggetto: Inserimento della Polizia Penitenziaria negli U.E.P.E. - Schema attuativo dell'art. 72 c. 1 L. 25/07/1985 nO 354.
Il Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali della Campania in merito alla bozza di Decreto Interministeriale che prevede l'inserimento presso gli U.E.P.E. (Uffici Esecuzione Penale Esterna) sta seguendo con profondo interesse l'evolversi di una situazione legislativa che pone in grave disagio professionale la figura degli Assistenti Sociali che operano negli U.E.P .E. del territorio nazionale.
In particolare desta profonda preoccupazione l'ipotesi di riforma degli interventi nella misura alternativa alla carcerazione che prevede l'inserimento negli U.E.P.E. di personale della Polizia Penitenziaria con un ruolo che nel decreto si definisce genericamente di "supporto".
Vale la pena di ricordare che tra le misure alternative alla detenzione l'affidamento in prova al Servizio Sociale è quella che è scontata esclusivamente in area esterna a quella carceraria avendo perciò come professionista titolare il Servizio Sociale.
Il Legislatore aveva quindi mostrato la chiara volontà di individuare nella professione dell' Assistente Sociale la titolarità per un intervento attuato all'interno della comunità sociale e nel quale anche il controllo assumesse un carattere positivo e costruttivo di sostegno e rinforzo alla volontà di recupero del soggetto affidato.
D'altra parte i risultati ottenuti dalla gestione di questa misura alternativa sono stati senza dubbio positivi sia in termini di recupero che in termini di recidiva.
Di particolare rilievo è stata l'opera dei Servizi Sociali degli U.E.P .E. nei contatti con i territori di appartenenza dei soggetti affidati allo scopo di costruire una valida rete di supporti personalizzati.
Inoltre questo tipo di contatti è servito alla riappropriazione da parte della comunità sociale del territorio di riferimento della gestione dei problemi di devianza dei propri concittadini.
La prova di questa attiva integrazione del Servizio Sociale degli U.E.P .E. si evidenzia nella fattiva collaborazione che gli Assistenti Sociali hanno stabilito nella partecipazione all'attuazione dei Piani di Zona e nel contatto diretto con le agenzie del volontariato, del privato no profit, della cooperazione sociale.
L'ipotesi di inserimento della Polizia Penitenziari a all'interno degli U.E.P.E. determinerebbe uno snaturamento della misura dell' affidamento creando una frattura tra la funzione di sostegno alla persona in affidamento demandata all'Assistente Sociale e quella di mero controllo dell'andamento del percorso, affidato alla Polizia Penitenziaria. Tutto ciò potrebbe ingenerare inoltre ulteriori complessità organizzative nonché elementi di conflittualità nella gestione della misura tra operatori di diversa professionalità.
Il Servizio Sociale infatti come proprio principio fondante ha sempre rifiutato la partecipazione a misure repressive o di controllo da sempre demandate ad altri uffici, questo anche al fine di non inquinare un rapporto di fiducia, di sostegno e di umanizzazione con l'utente e soprattutto per favorire una valutazione dell'andamento del percorso riabilitativo basata su specifici canoni di professionalità.
Ci sentiamo pertanto in assoluta sintonia con i colleghi degli U.E.P.E. della Campania e di tutto il territorio nazionale invitando i Presidenti e i Consigli degli Ordini di tutte le Regioni a fare proprio questo documento di adesione che d'altra parte condivide quanto già espresso in una recente nota del Consiglio Nazionale.
La comparsa sui siti di tutti i Consigli Regionali dell'adesione a questo documento sarà un ulteriore sprone ai nostri colleghi degli U.E.P .E. per continuare la loro battaglia civile.
Questo non solo per la salvaguardia dell'utente affidato, ma anche per scongiurare la sempre più dilagante tendenza ad emarginare se non addirittura ad escludere i Servizi Sociali da aree di estremo interesse per le fasce più deboli della nostra comunità.
Nella speranza di un riscontro positivo, invio a nome mio e del Consiglio i più cordiali saluti.
Il Presidende
A.S. Maria Rosaria Minieri

mercoledì 25 luglio 2007

UGL MINISTERI - COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Al Dr. Riccardo Vita Turrini
Direttore Generale
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Dipartimento ’Amministrazione Penitenziaria

A tutte le Direzioni
degli U.E.P.E.

Al Presidente
Ordine Assistenti Sociali
Via I. Nievo n. 61 Sc. D Int. 15
00153 ROMA

Alla D.ssa Anna Muschitiello
Segretario Nazionale
Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia

e, p.c. Al Pres. Ettore Ferrara
Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria

Oggetto: inserimento nuclei di valutazione della Polizia Penitenziaria negli UEPE.

Il dibattito in corso, relativo all’inserimento sperimentale di “nuclei di valutazione” della Polizia Penitenziaria presso gli UEPE, c’induce a fare alcune considerazioni sul lavoro svolto in più di trenta anni dagli assistenti sociali dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Gli assistenti sociali degli UEPE, sin dalla promulgazione della l. 354/75, hanno sempre garantito il funzionamento del servizio, anche a rischio della propria incolumità personale quasi sempre in solitudine.
Si sono attivati per garantire secondo il proprio mandato professionale ed istituzionale, un processo di aiuto alla persona condannata, attraverso la realizzazione di programmi trattamentali e dare al tempo stesso sicurezza alla società con la prevenzione dalle recidive, così come disposto dal dettame normativo, assumendone in prima persona, soprattutto in relazione all’affidamento in prova al servizio sociale, tutte le responsabilità dell’ aiuto e del controllo.
Si pensi soltanto alle relazioni inviate alla magistratura di sorveglianza, per segnalare le violazioni delle prescrizioni da parte degli affidati in prova al servizio sociale, a quelle inviate al carcere per i semiliberi e per gli ammessi al lavoro all’esterno.
Si pensi poi alla puntualità con cui hanno cercato di soddisfare le scadenze imposte dalla magistratura stessa, per rispettare il diritto del condannato ad avere un’udienza senza rinvii e senza ulteriori costi legali e, se detenuti, senza ulteriori costi per le traduzioni e quindi per lo Stato.
Si pensi che tutte le attività per la concessione, la modifica, l’esecuzione per l’applicazione, delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza detentive e non, hanno comportato viaggi con mezzi pubblici, auto di servizio, ed in mancanza, anche con mezzi propri, in zone disagiate, ben distanti dalla sede di servizio, presso le abitazioni dei condannati, i loro luoghi di lavoro, i loro luoghi di vita e quelli dei loro familiari e datori di lavoro, senza, a garanzia della loro sicurezza, disporre di cellulari di servizio, né essere accompagnati.
A fronte del disagio e delle difficoltà, hanno percepito un’indennità di missione che non sempre riusciva a coprire le spese sostenute, e più recentemente nel 2006 l’indennità é stata loro tolta completamente.
Il Servizio Sociale, considerato come l’altro “occhio lungo” della Magistratura, ha sempre fornito alla Magistratura di Sorveglianza elementi tali da consentire una valutazione articolata del condannato e del suo ambiente, con una chiave di lettura professionale per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
Gli Assistenti Sociali della Giustizia operanti con i condannati adulti, dal 1975 in poi, hanno sempre rappresentato per l’Amministrazione Penitenziaria, la punta di diamante per la costruzione del lavoro di rete effettuato con gli Enti Locali e le Conferenze dei Sindaci, con le Forze di Polizia operanti sul territorio, da sempre vissute e considerate come “risorsa” con cui interagire, nonché con il Terzo Settore e col Volontariato, in una sinergia a 360 gradi nell’interesse congiunto della collettività e del cittadino condannato.
La dimensione di “aiuto e controllo” in mano al Servizio Sociale ha creato in questi 32 anni di esecuzione penale extradetentiva, una “pacificazione sociale” ed un’interpretazione della condanna che ha contribuito a attuare quei presupposti per variabili alternative alla detenzione, che costituiscono le più evolute risposte dell’esecuzione penale attuale, differenziate a seconda della tipologia del reato e della personalità del reo, quali la detenzione domiciliare, la libertà controllata, la semidetenzione e modalità educative quali la restituzione sociale, il risarcimento del danno, la coscientizzazione del reo riguardo alla vittima, riguardo al fatto e riguardo alla collettività.
Al tempo stesso, gli assistenti sociali della Giustizia, hanno lavorato e lavorano per il reinserimento sociale del condannato, per portarlo ad un rapporto di fiducia con l’Autorità, agendo con tutte le tipologie di persone, sia cittadini italiani che comunitari ed extracomunitari, dagli ammalati di mente, ai tossicodipendenti ed alcooldipendenti, così come autori di reati comuni e di criminalità organizzata. Nessuna tipologia esclusa.
Questo lavoro, prevalentemente agito sul territorio, ma anche in carcere, é un lavoro fortemente usurante, come documentato in letteratura, sia per il coinvolgimento professionale con i drammi delle persone e dei loro congiunti, sia per l’attività in strutture totali ed in ambienti di vita fortemente degradati, sia per i rischi connessi all’esercizio di tale attività, che mai é stato riconosciuto come tale dall’Amministrazione Penitenziaria, neppure a coloro che hanno subito minacce serie dalla malavita organizzata e per cui sono state attivate le consuete forme di protezione da parte della Polizia di Stato e delle Prefetture.
Oggi stiamo avvertendo un processo che di fatto si presenta come espulsivo da parte dell’amministrazione Penitenziaria.
I 1.200 Assistenti Sociali sono stati occultati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per 32 anni, pur avendo avuto una produttività sconosciuta generalmente nella Pubblica Amministrazione, sia in quanto a qualità che a quantità, e perciò percepiti solo in modo distorto dai giornalisti e dall’opinione pubblica, considerati a torto, a seconda dei casi, buonisti, o incompetenti per gestire la materia.
Assistenti Sociali della Giustizia, Polizia di Stato e Carabinieri, si occuperanno come sempre dei condannati in esecuzione penale extradetentiva, ovunque si trovano, su qualsiasi terreno e con tutti i climi, con scarsi mezzi, poco carburante, poche autovetture, e gli assistenti sociali anche senza indennità di missione, senza l’abbuono di un anno ogni cinque per lavoro usurante, senza tutte quelle indennità di presenza e benefit di altra natura che sono previsti nel contratto delle Forze di Polizia.
Gli Assistenti Sociali della Giustizia continueranno a fare inclusione sociale, senza essere visti né dall’opinione pubblica, né dai giornalisti attenti solo quando c’é da criticare senza la necessaria conoscenza, subendo la “nuova ideologia” di chi ha un concetto di esecuzione penale “carceraria” e vuole portare questo modello sul territorio.
In questo clima di disconoscimento professionale, dell’immagine e dei risultati, poiché le parole rassicuranti della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna non hanno significato, a fronte di decreti interministeriali di altro segno, gli assistenti sociali della Giustizia, chiedono:
· formale riconoscimento del lavoro usurante, con i relativi benefici, così come previsto per il personale destinatario della l. 395/90 e di quello della l. 145/05 (ne beneficiano i poliziotti penitenziari ed i dirigenti penitenziari, ma non gli assistenti sociali);
· ripristino del trattamento di missione, abolito con la finanziaria del 2006 solo per il personale del comparto Ministeri, ma conservato dal personale di Polizia Penitenziaria;
· riconoscimento della loro specificità professionale nella conduzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione in cui aiuto e controllo della condotta, attuato in chiave psico-socio-educativa, non possono essere scissi, pena lo snaturamento della misura stessa;
· giusta visibilità all’opinione pubblica del proprio operare, sia in termini qualitativi che quantitativi, sia come espressione professionale (gli U.E.P.E. sono gli unici Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria che lavorano con standard di produzione, e che hanno realizzato la “Carta dei Servizi”. Che lavorano per progetti finanziati da altri Enti, o direttamente dall’Amministrazione Penitenziaria attraverso la Cassa delle Ammende, o da progetti Europei; che lavorano con piani trattamentali individualizzati, con lavoro di rete; che attuano un approccio interdisciplinare coinvolgendo sia nella fase di analisi e progettazione del trattamento del condannato che potenzialmente fruirà della misura alternativa alla detenzione, sia durante l’attuazione di essa, attraverso il coinvolgimento di operatori di altre professionalità quali esperti in psicologia che operano come consulenti presso gli l’U.E.P.E., sia con collaborazioni con i professionisti socio-sanitari ed educativi degli Enti Pubblici Territoriali, del Terzo Settore del Volontariato, sia con gli operatori del Carcere.
· assunzione di personale amministrativo per gli U.E.P.E.
· formazione ed aggiornamento amministrativo e di gestione del personale, per i Capi Area degli U.E.P.E., estendendo quella formazione ed aggiornamento oggi prevalentemente rivolto alle figure amministrative di fascia “B” ed agli appartenenti alla polizia penitenziaria operanti negli uffici.
· Formazione ed aggiornamento professionale per gli assistenti sociali in sinergia con l’Ordine Professionale.
Gli assistenti sociali, tutto personale laureato, che non ha ottenuto il contratto di “professionisti dipendenti” perché é stato considerato troppo numeroso, ma che é così poco numeroso da non avere un potere contrattuale da essere riconosciuto per il lavoro usurante, né per beneficiare di quei contratti di cui godono le altre figure dell’Amministrazione Penitenziaria dai Dirigenti ai Poliziotti, né essere considerati dalla propria Amministrazione, non tollerano più il disconoscimento perpetrato nei loro confronti e la strumentalizzazione che di loro viene fatta, a fronte di un impegno che non é mai venuto meno.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

venerdì 20 luglio 2007

DAGLI UEPE CI INFORMANO CHE:

il D.A.P., Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio II, con due provvedimenti diversi, ha distaccato presso la Casa Circondariale di Campobasso per essere impiegati negli uffici dell'U.E.P.E. di Campobasso-Isernia, un ispettore e un agente scelto di polizia penitenziaria, per il periodo 3 settembre - 15 novembre 2007, senza specificare a quali mansioni dovranno essere adibiti.
Non si comprendono le ragioni di tali provvedimenti, visto che la sperimentazione, negli U.E.P.E., dei nuclei di verifica e di controllo della polizia penitenziaria non è ancora stata avviata e, comunque, l'Ufficio di Campobasso e Isernia non rientra tra quelli candidati alla suddetta sperimentazione.

Polizia Penitenziaria negli Uepe: "no" da comunità accoglienza

Ristretti Orizzonti 20 luglio 2007
No agli agenti di polizia penitenziaria negli uffici che regolano l’esecuzione della pena fuori dal carcere.
La funzione di controllo non può inficiare la funzione educativa svolta dagli assistenti sociali.
"Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca) esprime seria preoccupazione per la proposta contenuta nella bozza del decreto interministeriale relativo alla partecipazione della polizia penitenziaria alle attività di esecuzione penale esterna. Tale bozza, infatti, introduce la presenza degli agenti di polizia penitenziaria negli Uepe (Uffici di esecuzione penale esterna) ad integrazione dell’attività degli assistenti sociali.
A tal proposito, la Federazione ricorda che l’art. 72 dell’Ordinamento penitenziario, prevedendo l’attività degli Uffici di esecuzione penale esterna, ne demanda l’organizzazione al regolamento di esecuzione della legge e tale regolamento all’art. 118 afferma chiaramente che l’attività di controllo è prerogativa del servizio sociale. E ciò per una ragione cruciale: tenere unite risposte sociali ed attività di controllo è un prerequisito indispensabile della funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione in quanto permette alle persone in esecuzione penale esterna di compiere un percorso risocializzante grazie al supporto offerto dalle assistenti sociali.
All’interno di una relazione di fiducia sovente costruita con fatica le persone trovano lo spazio per confrontarsi, per discutere le difficoltà incontrate ed individuarne possibili vie di superamento. La funzione di controllo svolta dalle assistenti sociali in questi contesti, dunque, non è appiattita sulla sua connotazione più negativa e formale, ma assume una valenza di supporto funzionale al proseguimento del percorso riabilitativo.
La decisione contenuta nella bozza del decreto interministeriale qualora entrasse in vigore rischierebbe proprio di inficiare quel rapporto di fiducia che è alla base di un percorso riabilitativo orientato a restituire ad ogni persona la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie scelte.
"Educare non punire" non è solo uno slogan caro al Cnca, ma indica la sintesi di una filosofia di intervento che mira ad aiutare le persone ad essere più consapevoli delle proprie scelte e, dunque, più libere.
L’interferenza pesante della polizia penitenziaria nell’Uepe sarebbe una vera aberrazione perché rischierebbe di nullificare il lavoro di quest’ultimo istituto, considerando che si risolverebbe in una compressione fino all’annullamento delle misure alternative al carcere, sulla scia securitaria della certezza della pena (intesa unicamente come pena detentiva), in netto contrasto con i veri interessi della collettività.
Non si può far finta di non comprendere che il vero bersaglio del provvedimento è la devianza povera, quella che la Cirielli esplicitamente prende di mira con il solo, prevedibile, risultato di ingrassare i costruttori di carceri, visto che i penitenziari si stanno di nuovo, sciaguratamente, riempiendo così come era già accaduto alla vigilia dell’indulto in forza di quella legislazione (Cirielli, Fini-Giovanardi, Bossi-Fini) che colpisce soprattutto i più deboli.
Non possiamo dimenticare che i detenuti poveri aumentano di mille unità al mese, mentre quelli ricchi in carcere proprio non ci vanno.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Cnca chiede con forza che la disposizione ipotizzata venga eliminata. Qualora, invece, la proposta contenuta nella bozza del decreto interministeriale entrasse in vigore, la nostra Federazione sarebbe costretta a mettere in dubbio la possibilità di accogliere persone in esecuzione penale esterna nelle proprie strutture, in quanto i controlli della polizia penitenziaria interferirebbero troppo pesantemente con il sereno svolgimento delle attività terapeutiche quotidiane: la funzione di controllo non può e non deve inficiare la funzione educativa degli operatori, siano essi educatori di comunità o assistenti sociali degli Uepe.
Mariano Bottaccio Responsabile Ufficio Stampa Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca)

venerdì 13 luglio 2007

LANCIO D'AGENZIA- REDATTORE SOCIALE


Polizia penitenziaria negli Uepe, la Cgil: ''Ecco cosa non va''
Dopo l'incontro con l'amministrazione penitenziaria, chiusosi con un nulla di fatto, il sindacato evidenzia i punti di disaccordo rispetto ad un decreto osteggiato anche dalle assistenti sociali
ROMA - Lo scorso 11 luglio è ripreso il confronto tra sindacati e amministrazione penitenziaria sulla bozza di decreto interministeriale (Giustizia e Interni) che prevede la sperimentazione presso alcuni Uffici per l'esecuzione penale esterna (Uepe) dell"inserimento della polizia penitenziaria con l’istituzione dei Nuclei di verifica e controllo. Ieri abbiamo riportato il commento degli assistenti sociali, felici che il confronto si sia chiuso con un sostanziale nulla di fatto (vedi lancio del 12.07.2007).
Stavolta è una nota della Cgil, a firma di Francesco Quinti e Lina Lamonica, ad illustrare l’andamento del confronto. "La discussione è stata molto intensa e si è protratta fino a tarda mattinata, favorendo un ulteriore e crediamo proficuo confronto con l’amministrazione la quale, comunque, conferma il suo deciso orientamento ad avviare la sperimentazione (vuole comunque ottemperare ad un preciso input politico, motivato da una pseudo e confusa richiesta di maggiore sicurezza sociale)”.
La Fp Cgil ha rappresentato “in maniera ferma e determinata” tutte le osservazioni e le criticità emerse nel corso dell’assemblea degli AASS penitenziari FpCgil svoltasi il 10 luglio, “nel corso della quale, grazie anche al confronto con le strutture del coordinamento nazionale della polizia penitenziaria, (anche di quelle interessate alla sperimentazione), “si è avuto modo di continuare l’approfondimento interprofessionale sulla tematica in questione, esaminando congiuntamente il contenuto del decreto ed evidenziandone criticità e perplessità assolutamente condivise”.
La Fp Cgil, “dando atto all’amministrazione di una diversa capacità di ascolto rispetto alle chiusure che hanno contraddistinto l’avvio del confronto su questo tema, ha evidenziato che quanto emerge dall’articolato in esame risulta ulteriormente lesivo degli aspetti organizzativi, amministrativi e professionali degli operatori che saranno interessati da questa operazione, siano essi di polizia penitenziaria che di servizio sociale”.
“L’attuazione della sperimentazione secondo le modalità enunciate nell’articolato – precisa il sindacato - rischia un impatto fortemente negativo su quelli che sono i principi del mandato istituzionale assunti dalla norma di riferimento e assolutamente non sostituibili da un semplice atto amministrativo; ci riferiamo alla soverchiante funzione del Prefetto che non solo sembra sostituire la magistratura di sorveglianza, ma entra invasivamente nella gestione del personale della Polizia penitenziaria, nella sua selezione e nei rapporti di dipendenza funzionale dei direttori degli Uepe; ci riferiamo anche alle misure alternative, la cui natura e relative specificità sembrano quantomeno sottovalutate e allo svilimento professionale e operativo dei lavoratori, del servizio sociale, della Polizia penitenziaria”.
La Fp Cgil dichiara inoltre di aver posto anche “la necessità che le osservazioni da più parti arrivate, circa l’incompatibilità di tale sperimentazione con le attuali caratteristiche previste dall’ordinamento per la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, siano tenute in alta considerazione e che la prossima bozza di decreto espunga dalle attività di controllo formale tale misura, concentrandosi, eventualmente, sulla sola detenzione domiciliare, oltre che sulle altre misure per le quali già oggi è già previsto il controllo della Polizia penitenziaria”.
“Abbiamo inoltre rappresentato l’impatto negativo in termini di risorse, economiche e umane e strutturali che tale operazione comporterà – continua la Cgil -. Abbiamo in tal senso chiesto all’amministrazione una stima sia sul personale di Polizia penitenziaria che necessiterebbe per tale sperimentazione, sia sui mezzi e le strumentazioni da destinare a tale servizio, certi che i numeri confermeranno le enormi difficoltà in termini di organici che abbiamo già ripetutamente denunciato, anche per le regioni per le quali il decreto prevede la sperimentazione. Abbiamo infine posto l’attenzione sulla scientificità della sperimentazione: essa manca degli indicatori necessari per una valutazione intermedia e finale e, soprattutto, risulta insostenibile laddove affida ai soli capi del DAP e della Polizia di Stato la capacita di valutare gli effetti”.
“Riteniamo necessario, invece – conclude il sindacato -, che già nel decreto di sperimentazione sia previsto un vero e proprio comitato scientifico, di valore e terzo rispetto al DAP, al quale affidare il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, anche attraverso la preventiva individuazione di criteri oggettivi e, appunto, scientifici. Abbiamo, infine, rappresentato l’opportunità di allocare organizzativamente gli eventuali nuclei di controllo presso i provveditorati regionali ciò per garantire l’assoluta autonomia professionale di entrambi gli attori della sperimentazione: polizia penitenziaria, assistenti sociali”.
Come detto in apertura, l’amministrazione penitenziaria, considerate le notevoli osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, ha ritenuto opportuno rinviare l’incontro a nuova data.
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COMUNICATO CGIL


INCONTRO AL DAP SU SPERIMENTAZIONE POL.PEN NEGLI UEPE
Il giorno 11 luglio u.s. è ripreso il confronto con l’Amministrazione sulla bozza di decreto interministeriale (Giustizia e Interni) che prevede la sperimentazione presso alcuni UEPE dell’inserimento della Polizia Penitenziaria con l’istituzione dei Nuclei di verifica e controllo.

La discussione è stata molto intensa e si è protratta fino a tarda mattinata favorendo un ulteriore e crediamo proficuo confronto con l’amministrazione la quale, comunque, conferma il suo deciso orientamento ad avviare la sperimentazione (vuole comunque ottemperare ad un preciso input politico, motivato da una pseudo e confusa richiesta di maggiore sicurezza sociale).

La Fp Cgil ha rappresentato in maniera ferma e determinata tutte le osservazioni e le criticità emerse nel corso dell’assemblea degli AASS penitenziari FpCgil svoltasi il 10 luglio nel corso della quale, grazie anche al confronto con le strutture del coordinamento nazionale della P.P., (anche di quelle interessate alla sperimentazione), si è avuto modo di continuare l’approfondimento interprofessionale sulla tematica in questione, esaminando congiuntamente il contenuto del decreto ed evidenziandone criticità e perplessità assolutamente condivise .

La Fp Cgil dando atto all’amministrazione di una diversa capacità di ascolto rispetto alle chiusure che hanno contraddistinto l’avvio del confronto su questo tema, ha evidenziato che quanto emerge dall’articolato in esame risulta ulteriormente lesivo degli aspetti organizzativi, amministrativi e professionali degli operatori che saranno interessati da questa operazione, siano essi di polizia penitenziaria che di servizio sociale.

L’attuazione della sperimentazione secondo le modalità enunciate nell’articolato rischia un impatto fortemente negativo su quelli che sono i principi del mandato istituzionale assunti dalla norma di riferimento e assolutamente non sostituibili da un semplice atto amministrativo; ci riferiamo alla soverchiante funzione del Prefetto che non solo sembra sostituire la magistratura di sorveglianza, ma entra invasivamente nella gestione del personale della Polizia penitenziaria, nella sua selezione e nei rapporti di dipendenza funzionale dei direttori degli Uepe; ci riferiamo anche alle misure alternative, la cui natura e relative specificità sembrano quantomeno sottovalutate e allo svilimento professionale e operativo dei lavoratori, del servizio sociale, della Polizia penitenziaria.
La Fp Cgil ha chiaramente posto anche la necessità che le osservazioni da più parti arrivate, circa l’incompatibilità di tale sperimentazione con le attuali caratteristiche previste dall’ordinamento per la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, siano tenute in alta considerazione e che la prossima bozza di decreto espunga dalle attività di controllo formale tale misura, concentrandosi, eventualmente, sulla sola detenzione domiciliare, oltre che sulle altre misure per le quali già oggi è già previsto il controllo della Polizia penitenziaria.

Abbiamo inoltre rappresentato l’impatto negativo in termini di risorse, economiche e umane e strutturali che tale operazione comporterà. Abbiamo in tal senso chiesto all’amministrazione una stima sia sul personale di Polizia penitenziaria che necessiterebbe per tale sperimentazione, sia sui mezzi e le strumentazioni da destinare a tale servizio, certi che i numeri confermeranno le enormi difficoltà in termini di organici che abbiamo già ripetutamente denunciato, anche per le regioni per le quali il decreto prevede la sperimentazione.

Abbiamo infine posto l’attenzione sulla scientificità della sperimentazione: essa manca degli indicatori necessari per una valutazione intermedia e finale e, soprattutto, risulta insostenibile laddove affida ai soli capi del DAP e della Polizia di Stato la capacita di valutare gli effetti.

Riteniamo necessario, invece, che già nel decreto di sperimentazione sia previsto un vero e proprio comitato scientifico, di valore e terzo rispetto al DAP, al quale affidare il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, anche attraverso la preventiva individuazione di criteri oggettivi e, appunto, scientifici.

Abbiamo, infine, rappresentato l’opportunità di allocare organizzativamente gli eventuali nuclei di controllo presso i provveditorati regionali ciò per garantire l’assoluta autonomia professionale di entrambi gli attori della sperimentazione: Polizia Penitenziaria, Assistenti Sociali.

L’Amministrazione considerate le notevoli osservazioni formulate dalle OO.SS. ha ritenuto opportuno rinviare l’incontro a nuova data .

Naturalmente sarà nostra cura informarvi con solerzia del prossimo incontro.


Il Coordinatore nazionale FP CGIL Il Coordinatore nazionale FP CGIL Polizia Penitenziari Comparto Ministeri Penitenziari
Lamonica- Quinti

giovedì 12 luglio 2007

COMUNICATO RDB

Nella giornata di ieri 11 luglio 2007 si è tenuto l’incontro per l’esame del Decreto interministeriale che prevede la polizia Penitenziaria negli UEPE.
L’intervento dell’RdB ha sottolineato i seguenti punti:
  • Nel Decreto proposto non è stato tenuto in nessun conto le preoccupazioni degli Assistenti Sociali;
  • Anche se velatamente anche in quella sede è stato detto che tale iniziativa risponde al bisogno di sicurezza dei cittadini, altrimenti non garantita;
  • Non basta dire che gli A.S. sono bravi e sanno fare il loro dovere, per rimediare ad una perdita ingiustificata di contenuti professionali;
  • Né basta che la DGEPE li rassicuri dicendo che continueranno a fare il loro lavoro, perché nulla sarà più come prima e non è detto che le cose andranno meglio, anzi!!!!!
  • Rimangono forti perplessità perché nessuno ha spiegato come si esplicherà la titolarità del caso;
  • Non è collocato in questo contesto il ruolo della Magistratura di Sorveglianza;
  • Abbiamo ricordato come non possono essere modificati con provvedimenti amministrativi competenze e funzioni che, nella esecuzione delle misure alternative, sono previste dalla legge

Passando all’analisi del decreto, questo è un "inguacchio" perché dice, disdice, si contraddice.

  • L’art. 1 comma 1 è contra legem, perché la 354 è molto chiara in proposito, ed altrettanto chiaro è il regolamento di esecuzione. Vale la pena ricordare che le Misure alternative alla detenzione NON SONO CARCERE, e che per questo motivo non ne hanno le caratteristiche.
  • All’art.3 si parla di interpello del personale….ebbene siamo a conoscenza che in un UEPE sia già stato distaccato un Ispettore in previsione della sperimentazione!!!!! Non prendiamoci in giro……
  • Si prevede anche una formazione "intensiva". Che significa , che si studia sui Bignami o che le attività corsuali saranno di 12 ore?
  • Si parla di dotazioni logistiche della Polizia Penitenziaria… Perché nulla si dice di quelle che sono indispensabili agli Assistenti Sociali? Questi ultimi vivono un costante disagio dovuto al fatto che si devono "arrangiare"… Ma questo non conta.
  • Si parla di ruolo del Prefetto…… Ma che c’entra ?Mentre invece non si fa alcuna menzione del Magistrato di Sorveglianza.
  • Non sono definiti i rapporti sui compiti della Polizia e quelli degli Assistenti Sociali ( a dire il vero nella riunione sono state espresse tante opinioni, le più disparate che vedono la Polizia Penitenziaria fare trattamento, e quelle che la vedono solo prendere il posto di Polizia e Carabinieri, e non ne è uscito fuori nessun quadro…..)
    Campania, Puglia, Sicilia sono territori molto difficili: ha un senso sperimentare in quelle realtà?
  • Il controllo della Polizia Penitenziaria avverrà solo in ambito cittadino. Furi città invece vanno bene gli Assistenti Sociali?
  • Si parla di aumenti di organico della Polizia Penitenziaria….. Ma del personale del Comparto Ministeri?

Tutto questo per quanto riguarda l’analisi del Decreto, che a parere di questa O.S. andrebbe assolutamente riconsiderato, se proprio non lo si vuole evitare. Ma va fatta una ulteriore considerazione:

  1. La direzione verso al quale si va è un carcere di polizia, dove anche la polizia penitenziaria subisce queste dinamiche;
  2. Gli operatori sociali tutti sono schiacciati e non è vero che all’interno del carcere c’è una tranquilla convivenza, come taluno afferma. La convivenza c’è perché questi ultimi soggiacciono alle logiche cosiddette di sicurezza, e perché se e quando qualcuno ha cercato di emanciparsi l’ha pagata caramente;
  3. Allora vogliamo essere valorizzati con gli strumenti che il contratto mette a disposizione;
  4. Non si tratta di intervenire sul contratto del comparto ministeri, ma si tratta invece di trovare, nelle maglie dello stesso contratto tutte le opportunità che possano consentire una effettiva perequazione dei ruoli, visto che la strada da percorrere vede la polizia penitenziaria sullo stesso piano del personale restante:
  • Che venga riconosciuta la pari dignità tra le componenti dell’Amministrazione
  • Il riconoscimento del lavoro usurante
  • Venga riconsiderato il trattamento di missione e considerata una qualche forma di incentivo, pure prevista dal contratto. Sono mesi che è stata fatta tale richiesta e ad oggi non ci sono risposte!!!!!

SE NON AVREMO RISPOSTE QUESTA O.S. SOSTERRA I LAVORATORI PERCHÉ POSSANO TRAVSITARE O NEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA IN QUALITA’ DI CONSULENTI, O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

IL COORDINAMENTO RdB PENITENZIARI
Roma,12 luglio 2007

VITA - Redattore Sociale

CARCERE16.2412/07/2007
Redattore Sociale
Polizia penitenziaria negli Uepe: accordo non raggiunto. Discussione rinviata a data da definire
Ieri l'incontro tra l'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali, chiusosi con un nulla di fatto. La soddisfazione delle assistenti sociali: ''Un risultato importantissimo. Hanno avuto ragione le obiezioni al decreto''
Agenti penitenziari negli Uepe: ancora un nulla di fatto
Redazione Vita 12/07/2007
La bozza della riforma verrà riscritta per la terza volta

Il confronto tra l'Amministrazione penitenziaria e i sindacati, sull'iniziativa di sperimentare l'utilizzo di agenti penitenziari negli Uffici dell'esecuzione penale esterna (Uepe), con il ruolo di controllo nelle misure alternative, si è concluso ieri con un nuovo nulla di fatto.
Il Capo del Dipartimento, Ettore Ferrara tenuto conto delle numerose criticità evidenziate su tale proposta da tutte le OO.SS, ha comunicato il rinvio della discussione a data da definire e la predisposizione di una nuova bozza di decreto (la terza).
La notizia e' rimbalzata subito sul blog di solidarieta' degli assistenti sociali, da cui era partita proprio la manifestazione di dissenso all'iniziativa del Ministro della Giustizia Clemente Mastella. Il Comitato di Solidarietà Assistenti Sociali e il Coordinamento Nazionale Assistenti Sociali parlano di "un importantissimo risultato" in quanto "hanno avuto ragione, le obiezioni e i dubbi di legittimità sul decreto, espresse dagli assistenti sociali degli Uepe di tutta Italia e da tutti coloro che hanno appoggiato la mobilitazione di questi mesi, a dimostrazione che non è mai stato un dissenso preconcetto e contro una parte dei lavoratori del sistema penitenziario. Adesso prevalga il senso di responsabilità e si superi l'idea inaccettabile che l'unica cosa importante sia quella di partire con la sperimentazione, a prescindere da tutto". Secondo Anna Muschitiello, segretaria nazionale del Casg, la bozza di decreto interministeriale discussa ieri, non solo non accoglieva le richieste degli operatori degli Uepe, ma peggiorava le condizioni in cui sarebbe avvenuta la sperimentazione, ribadendo la volontà che i nuclei di polizia penitenziaria sarebbero stati collocati negli Uepe e configurando in maniera più incisiva, che nella precedente bozza di Decreto Ministeriale, un ruolo dei Direttori degli Uepe (assistenti sociali anch'essi), sempre più vicino a quello di funzionari di Polizia, piuttosto che di Dirigenti con una necessaria e specifica connotazione tecnico-professionale, rafforzando l'immagine del servizio Uepe come parte integrante degli Organismi di ordine pubblico e sicurezza a scapito della sua natura di servizio sociale". In previsione della stesura della nuova bozza di decreto, l'Associazione degli assistenti sociali della giustizia, chiede che venga salvaguardata la connotazione sociale degli Uepe e il sistema dei Servizi Sociali della Giustizia, superando la previsione di inserire presso gli Uepe i nuclei di polizia penitenziaria ed escludendo tra l'eventuale competenza della polizia penitenziaria sulle misure alternative al carcere, il controllo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (nel rispetto dell'art.72 dell'ordinamento penitenziario e dell'art.118 del regolamento di esecuzione)".
Nell'incontro di ieri, la delegazione UIL-Penitenziari (Sarno, Urso, Algozzino) nel proprio intervento ha ritenuto dover sottolineare come la nuova bozza di decreto interministeriale non rispondesse alle istanze richieste dalla UIL " …. è un decreto che aggiunge elementi di confusione , non chiarisce i compiti e le funzioni addirittura, anzi ci pare di poter dire che si ravvedono rischi di sovrapposizioni e ingerenze con altre professionalità …. Sia ben chiaro che la UIL è contraria a qualsiasi progetto che rischi di duplicare compiti e funzioni e affermi indebite ingerenze nelle competenze delle singole professionalità …. ".
L'OO.SS. SAG-Unsa, in merito al decreto interministeriale sottoposto ieri alle OO.SS., ha rilevato che - "ad oggi l'aspetto organizzativo generale degli Uepe non è stato affrontato ai sensi e con riferimento al vigente art.72 -legge 26 luglio 1975 n.354"; che "le misure alternative alla detenzione, in linea con l'indirizzo politico delineato dal Ministro, non sono state né incrementate né novellate"; che "le risorse umane e materiali degli Uffici EPE non vengono né richiamate né valutate"; che "nessun confronto è in essere circa le misure alternative alla detenzione". A fronte di tali carenze il decreto interministeriale presentato, sempre per SAG-Unsa, ha evidenziato:- "una totale assenza di copertura economica sia per l'operatività sperimentale sia per il fabbisogno formativo del personale";- "la mancata indicazione del contingente di Polizia Penitenziaria di cui si ipotizza l'impiego, al fine di consentire un'adeguata valutazione alle OO.SS. che lamentano, da tempo, la carenza di organico per i servizi d'istituto";- " l' inesistenza di riferimenti (e coinvolgimento) alle imprescindibili funzioni, e prerogative, della Magistratura di Sorveglianza alla luce dell'introduzione di misure di controllo in materia di esecuzione penale esterna";-" l'impropria estensione al Prefetto di funzione demandate all'Autorità Giudiziaria";- "l'inaccettabile ricorso a discutibili norme regolamentari in un quadro definito da fonti giuridiche". In concreto, per Massimo CAPOBIANCO, responsabile delle attività trattamentali del SAG-Unsa, non è stata superata la pregiudiziale, posta dalla nostra O.S., consistente nella apertura di un confronto generale sull' esecuzione penale esterna senza alcuna frammentazione della materia in favore "di forzature settoriali".

COMUNICATO SAPPE

ESITI INCONTRO POLIZIA PENITENZIARIA NEGLI UEPE 11 LUGLIO 2007

Si è tenuta presso il DAP, la riunione relativa al decreto interministeiale di Costituzione dei Nuclei di controllo della Polizia Penitenziaria presso gli UEPE.

La tecnica dilatava di alcune OO.SS. ha fatto si che venisse ulteriormente procrastinata la data di inizio dell'attività presso gli UEPE.

Probabilmente c'eè qualche sindacato che non vuole la polizia penitenziaria in quelle strutture e con compiti di controllo, va bene che lo facciano polizia e carabinieri e non la polizia penitenziaria.

Per tale ragione il Sappe ha criticato l'amministrazione circa la scelta di costituire tali nuclei presso gli Uepe.

Forse sarebbe stato più opportuno costituirli presso gli uffici di sorveglianza, alle dirette dipendenze del magistrato di sorveglianza. Cioè, delle vere e proprie sezioni di polizia penitenziaria per la cura di tutto ciò che attiene all'esecuzuione, compresa il necessario raccordo con il giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, il Sappe ha dichiarato la sua piena e totale disponibilità a partire subito, fermo restando una successiva veriica dopo il periodo di prova con con conseguente modifica del decreto interministeriale

mercoledì 11 luglio 2007

DOCUMENTO CISL PENITENZIARIO

Decreto Interministeriale Nuclei Verifica UEPE- Esiti incontro odierno al D.A.P.

E' proseguito oggi il confronto tra Amministrazione Penitenziaria ed OO.SS. del personale, relativamente alla ipotesi di decreto interministeriale sulla costituzione sperimentale dei Nuclei di Verifica della Polizia Penitenziaria negli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.
Abbiamo evidenziato, per l'ennesima volta, che è opportuno definire alcuni aspetti dell'ipotesi di decreto relativamente agli elementi di legittimità, e migliorando le parti che disciplinano l'operatività della sperimentazione.
Ma l'aspetto principale della questione - per la CISL - rimane quello che il progetto debba avere le caratteristiche di avvio di un percorso più complessivo, capace di sviluppare una riforma vera dell'Esecuzione Penale in Italia e dove il Parlamento debba legiferare in linea con gli indirizzi Europei sulle pene alternative. Questo aspetto è stato condiviso dallo stesso Capo del DAP.
E' stata per noi, per la CISL, l'occasione per evidenziare la strumentalità di certe polemiche sviluppatesi negli ultimi mesi e dove qualche Organizzazione Sindacale, a parer nostro con scarso
senso di responsabilità, ha inteso fomentare. Riteniamo di estrema evidenza che Tutti dovrebbero avere ben presenti gli obiettivi del nostro agire nel mondo penitenziario. L'articolo 27 della Costituzione Italiana non assegna a nessuna categoria di Operatori Penitenziari l'esclusività dell'Esecuzione Penale, né che sia nell'ambito delle strutture penitenziarie, né che si tratti di misure alternative al carcere e ricadenti nella attività dell'Esecuzione Esterna.
Siamo soddisfatti del fatto che lo stesso Pres. Ferrara abbia potuto formalmente dichiarare che questa non è una operazione d'immagine, per nessuno e tanto meno per la polizia penitenziaria.
Trattasi invece di una scelta indicata dal Ministro e che determina l'impegno dell'Amministrazione Penitenziaria a trovare una modalità attuativa di un sistema di controllo ancora più efficiente.
Per questi motivi è ancora più incomprensibile l'atteggiamento di chi continua a fomentare divisioni tra Operatori che non hanno ragione di esistere. Cosa può esserci di strano se i compiti di controllo assolti oggi da Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato verranno assegnati al personale di Polizia Penitenziaria. Quelli - e solo quelli – sono i compiti che devono vedere avviata la sperimentazione proposta dal DAP e che, per quanto ci riguarda, non c'è niente di strano a voler realizzare.
Se poi la sperimentazione dovesse dare indicazioni negative sarà quella l'occasione per valutare se si debba giungere ad un decreto interministeriale definitivo o meno.
Il Pres. Ferrara ha ritenuto quindi opportuno aggiornare la riunione potendo quindi consentire alla delegazione di Parte Pubblica di verificare le osservazioni formulate dalle OO.SS. quest'oggi.
Compatibilmente con gli altri tavoli di confronto già avviati sarà probabile una convocazione di una nuova riunione entro i prossimi 10-15 giorni. Sarà nostra cura informare di ogni ulteriore sviluppo.
Il Coordinatore Responsabile
Marco Mammuccari

COMUNICATO SAG UNSA

Il SAG-Unsa, in merito al decreto interministeriale sottoposto in data odierna alle OO.SS., richiamando tout court i contenuti delle note del 14 e 29 maggio 2007 e l'impostazione di quanto in esse sotteso, rileva quanto segue:
- ad oggi l'aspetto organizzativo generale degli Uepe non è stato affrontato ai sensi e con riferimento al vigente art.72 legge 26 luglio 1975 n.354;
- le misure alternative alla detenzione, in linea con l'indirizzo politico delineato dal Ministro, non sono state né incrementate né novellate;
- le risorse umane e materiali degli Uffici EPE non vengono né richiamate né valutate;
- nessun confronto è in essere circa le misure alternative alla detenzione;
A fronte di tali carenze il decreto interministeriale presentato evidenzia:
- una totale assenza di copertura economica sia per l'operatività sperimentale sia per il fabbisogno formativo del personale;
- la mancata indicazione del contingente di Polizia Penitenziaria di cui si ipotizza l'impiego, al fine di consentire un'adeguata valutazione alle OO.SS. che lamentano, da tempo, la carenza di organico per i servizi d'istituto;
- l' inesistenza di riferimenti (e coinvolgimento) alle imprescindibili funzioni, e prerogative, della Magistratura di Sorveglianza alla luce dell'introduzione di misure di controllo in materia di esecuzione penale esterna;
- l'impropria estensione al Prefetto di funzione demandate all'Autorità Giudiziaria;
- l'inaccettabile ricorso a discutibili norme regolamentari in un quadro definito da fonti giuridiche;
In concreto non si ritiene superata la pregiudiziale, posta dal SAG-Unsa, consistente nella apertura di un confronto generale sull' esecuzione penale esterna senza alcuna frammentazione della materia in favore "di forzature settoriali".
Infine, non certo per importanza, appare del tutto impropria la premessa del decreto interministeriale ove subordina il ricorso all' ampliamento dell' uso delle misure alternative "al rispetto delle prescrizioni", compito quest' ultimo conferito esclusivamente al Corpo di Polizia Penitenziaria. Tale impostazione appare riduttiva (anche culturalmente) e tesa a disconoscere l'apporto di tutte le figure trattamentali che pongono in essere da anni, e con puntualità, il dettato dell' articolo 27 della Costituzione: elemento fondante dello intervento nel contesto della devianza, che ha indiscutibilmente una valenza primaria rispetto al „ semplice controllo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRATTAMENTALE
Dott. Massimo CAPOBIANCO

COMUNICATO UIL


P.P. negli UEPE: accordo lontano
In data odierna DAP e OO.SS. hanno ripreso il confronto sulla bozza di un Decreto Interministeriale ( Giustizia-Interno) per l’istituzione dei Nuclei di Verifica presso gli UEPE.
La delegazione UIL-Penitenziari (Sarno, Urso, Algozzino) nel proprio intervento ha ritenuto dover sottolineare come la nuova bozza di decreto interministeriale non rispondesse alle istanze richieste dalla UIL “ …. è un decreto che aggiunge elementi di confusione , non chiarisce i compiti e le funzioni addirittura, anzi ci pare di poter dire che si ravvedono rischi di sovrapposizioni e ingerenze con altre professionalità …. Sia ben chiaro che la UIL è contraria a qualsiasi progetto che rischi di duplicare compiti e funzioni e affermi indebite ingerenze nelle competenze delle singole professionalità ….
La polizia penitenziaria deve essere deputata ai controlli, non alla redazione dei programmi di trattamento e alle indagini socio-familiari ….”. Rilievi critici sono stati mossi anche rispetto all’impianto complessivo della proposta che pare ridurre gli ambiti di competenza “ … questa proposta affida alla polizia penitenziaria solo i controlli sulle persone ammesse all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare … noi siamo dell’avviso che si possano prevedere anche altri controlli (art.21, semilibertà, ecc.) , questo sarebbe funzionale ad una reale visibilità e ad un recupero di unità per le altre forze di polizia …”
Nel merito della bozza proposta la UIL ha fatto rilevare che l’attribuzione dei controlli alla polizia penitenziaria si ritiene debba essere prevista in via esclusiva e non in via prioritaria .
Riserve sono state espresse in ordine al percorso formativo e alla presenza di funzionari del Ministero dell’Interno nelle Commissioni di selezione e valutazione “… abbiamo già detto che questi percorsi formativi ci appaiono inutili rispetto al progetto che abbiamo in mente.
Ovviamente non è assolutamente condivisa la possibilità che personale della polizia penitenziaria sia selezionata ed esaminata da funzionari del Ministero dell’Interno, questo non sta ne in cielo ne in terra. La polizia penitenziaria ha già le competenze e le professionalità per esperire i controlli e compiti di polizia …”.
Sul tema la UIL ha fatto anche rilevare la necessità di ridefinire le competenze del Prefetto rispetto alla gestione complessiva della sperimentazione “… ci sembra che i Prefetti assumino un
ruolo sovradimensionato rispetto alle reali esigenze … “.
Sulla sperimentazione Eugenio SARNO ha anche richiamato “…. la possibilità che sia in prima battuta il personale che già è impiegato negli UEPE ad assumere il servizio, piuttosto che impiegarlo come autista, portaborse, centralinista, ecc. lo si impieghi in compiti cui naturalmente sono destinati. Anche la previsione che la sperimentazione parta solo su quattro regioni ingenera delle perplessità. Occorre rilevare dati eterogenei, l’attuale previsione assumerebbe dati omogenei rispetto all’utenza e al tessuto sociale. Noi chiediamo che siano previsti Nuclei di verifica a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale … “
Il Pres. Ferrara avendo rilevato, anche dagli interventi delle altre OO.SS., i rilievi critici ha aggiornato la discussione ad altra data nelle more di una ulteriore redazione di bozza del Decreto
Interministeriale .

martedì 10 luglio 2007

LANCIO D'AGENZIA: REDATTORE SOCIALE
Polizia penitenziaria negli Uepe: domani si riapre confronto
10 luglio 2007

Si terrà domani, dopo diversi rinvii, l’incontro tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e i sindacati, in merito alla proposta di inserire la polizia penitenziaria negli uffici per l’esecuzione penale esterna (Uepe).
A circa due mesi dalla presentazione della prima bozza di decreto del Ministro Mastella, il Comitato di Solidarietà Assistenti Sociali, con il blog www.solidarietaasmilano.blogspot.com, continua a raccogliere giornalmente comunicati, critiche, dichiarazioni di dissenso su tale proposta.
Secondo il Comitato di Solidarietà, "con la nuova bozza di decreto, definita di concerto con il Ministero degli Interni, sono state apportate modifiche insufficienti e comunque non sostanziali rispetto a quanto richiesto in questi due mesi di mobilitazione dagli assistenti sociali e da tutti coloro che hanno espresso perplessità e dissenso all’iniziativa del Ministero della Giustizia. Anzi con il nuovo decreto interministeriale il servizio Uepe diviene parte integrante degli Organismi di Ordine Pubblico e Sicurezza a scapito della sua natura di Servizio Sociale".
A tal proposito, l’On. Servodio del gruppo parlamentare dell’Ulivo, rileva che "è a rischio la connotazione sociale degli Uepe e il sistema dei Servizi Sociali della Giustizia operante nel settore adulti, dopo oltre 30 anni di’attività e nonostante le statistiche e i risultati di diverse ricerche dimostrino che la stessa sia stata svolta, seppur con pochi investimenti, in termini positivi anche rispetto alla ricaduta sulla recidiva e di conseguenza sulla sicurezza dei cittadini".
Con un interrogazione parlamentare presentata il 5 luglio, l’On. Servodio ha richiesto al Ministro Mastella di "prendere in considerazione tali preoccupazioni e di trovare, all’interno di un progetto complessivo di riforma del sistema delle misure alternative, altri strumenti e soluzioni che permettano di attenuare il rischio di creare contrapposizioni tra operatori".
Chiede inoltre di sapere "se è sua intenzione impegnarsi per superare la previsione di inserire presso gli Uepe i nuclei di polizia penitenziaria e per escludere, tra l’eventuale competenza della polizia penitenziaria sulle misure alternative al carcere, il controllo della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (nel rispetto dell’art.72 dell’ordinamento penitenziario e dell’art.118 del regolamento di esecuzione)".
Per l’Ordine nazionale assistenti sociali, che nei giorni scorsi ha inviato al Ministro Mastella e al Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, una nuova lettera, continuano ad emergere "perplessità circa gli obiettivi che si intendono perseguire con la riforma in corso".
Per l’Ordine, nella nuova bozza di decreto permangono aspetti ancora non sufficientemente chiariti, "in particolare rispetto a: titolarità della gestione del caso e ruolo del previsto "responsabile del nucleo di verifica"; titolarità del monitoraggio e della valutazione della fase di sperimentazione; criteri sui quali si baserà tale valutazione".
Afferma in una nota Anna Muschitiello, segretaria nazionale del Casg: "A conferma che le obiezioni sul decreto ministeriale, espresse da parte del Casg, degli assistenti sociali degli Uepe di tutta Italia e da tutti coloro che hanno appoggiato la mobilitazione di questi mesi, non erano del tutto infondate, lo dimostra la necessità di emanare un decreto interministeriale.
A nostro parere, nella nuova bozza di decreto, definita di concerto con il Ministero degli Interni, non solo non sono state accolte le richieste e valutate attentamente le perplessità sulla legittimità di tale operazione, ma si sono peggiorate le condizioni in cui avverrà tale sperimentazione, ribadendo la volontà che i nuclei di polizia penitenziaria siano collocati negli Uepe e configurando in maniera più incisiva, che nella precedente bozza di Decreto Ministeriale, un ruolo dei Direttori degli Uepe (assistenti sociali anch’essi), sempre più vicino a quello di funzionari di Polizia, piuttosto che di Dirigenti con una necessaria e specifica connotazione tecnico-professionale, rafforzando l’immagine del servizio Uepe come parte integrante degli Organismi di ordine pubblico e sicurezza a scapito della sua natura di servizio sociale".
E continua: "Siamo inoltre confortati dalle recenti dichiarazioni di un autorevole esponente della Magistratura, il presidente Alessandro Margara che afferma espressamente: l’operazione in corso muove da una serie di non corrette e anche errate impostazioni della materia, che se non modificate in tempo utile possono risultare pericolose e irreversibili.
In particolare: ‘non possono essere modificate con provvedimenti amministrativi competenze e funzioni nella esecuzione delle misure alternative previste dalla legge.
L’intervento del Prefetto nell’esecuzione penale esterna è preoccupante perché modifica un processo ormai secolare (a partire dagli anni 20 del 1900) che vede il sistema penitenziario inserito totalmente nel Ministero della Giustizia e non dell’Interno’
"Alla luce delle riflessioni sopra riportate - conclude la Muschitiello - appaiono del tutto pretestuose e fuorvianti le interpretazioni che vogliono ridurre l’opposizione a questa operazione come un conflitto tra professionalità, perché è chiaro che di mezzo ci sono questioni molto più importanti che riguardano la qualità della democrazia del nostro paese. Spiace infine constatare che queste operazioni sono portate a compimento dall’attuale Governo che vorrebbe più di altri rappresentare i valori della legalità, della solidarietà e della democrazia".

lunedì 9 luglio 2007

MARGARA: PERICOLOSO E ILLEGITTIMO IL DECRETO INTERMINISTERIALE (BOZZA) SUL NUCLEO DI VERIFICA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA PRESSO GLI UEPE

L’operazione dell’inserimento della Polizia penitenziaria nell’ambito degli Uffici locali di esecuzione penale esterna muove da una serie di non corrette ed anche errate impostazioni della materia che sembra doveroso evidenziare prima che si proceda, anche se per ora sperimentalmente, su un percorso pericoloso e che può divenire irreversibile.

A):- Messa a punto sull’area penale esterna, con particolare riferimento alle misure alternative.
E’ utile richiamare brevemente quanto indicato nel titolo.
Semilibertà:- E’ inserita fra le misure alternative. Si tratta di un particolare regime di esecuzione della pena detentiva, cui si è ammessi con provvedimento della magistratura di sorveglianza. La gestione della misura "resta affidata al direttore (dell’istituto), che si avvale del Centro di servizio sociale per la vigilanza e la assistenza del soggetto nell’ambiente libero": art. 101, comma 3, Reg. esec. O.P.. La competenza del direttore dell’istituto sulla misura può consentire l’utilizzazione di operatori penitenziari, di cui è traccia, per un singolo aspetto, nel successivo comma 5 dell’art. 101.
Per la semilibertà vi è la specifica previsione di un programma di trattamento, predisposto dall’istituto (gruppo osservazione e trattamento) e approvato dal magistrato di sorveglianza.
E’ la magistratura di sorveglianza che, dopo avere disposto la ammissione alla misura alternativa, ha la competenza, attraverso l’organo monocratico, sulle licenze, sulla approvazione o meno di eventuali variazioni del programma, sulla valutazione della permanenza o del venire della idoneità della persona alla misura.

Detenzione domiciliare:- E’ anche questa una misura alternativa. Realizza sempre uno stato detentivo, ma fuori dal carcere. Abbastanza impropriamente il nuovo testo dell’art. 72 dell’O.P. (modificato con L. 27/7/2005, n.154), alla lettera c) del comma 2, parla di programma di trattamento per la detenzione domiciliare proposto dall’UEPE, come per l’affidamento in prova al servizio sociale. Valgono, in effetti, per la detenzione domiciliare, le regole stabilite per gli arresti domiciliari, cui l’art. 47ter, comma 4, rinvia. Ci sono, pertanto, delle prescrizioni, che stabilisce il tribunale di sorveglianza, in merito alle modalità di svolgimento della misura, anche con la previsione di tempi di uscita dal luogo della detenzione domiciliare per provvedere, come negli arresti domiciliari (art. 284, comma 3, C.p.p.), "alle sue indispensabili esigenze di vita".
Le modalità di esecuzione della misura sono di competenza del tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza le può modificare in ogni tempo, temporaneamente o stabilmente. La vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni, sempre con rinvio agli arresti domiciliari (art. 284, comma, C.p.p.), è affidata agli organi di polizia. La magistratura di sorveglianza "determina e impartisce, altresì, le disposizioni per gli interventi del servizio sociale: ci si riferisce evidentemente agli "interventi del servizio sociale nella libertà vigilata", indicati nell’art. 55 O.P..

Affidamento in prova al servizio sociale:- Si tratta della misura alternativa con la più completa indicazione delle competenze allo svolgimento delle funzioni. Anche per l’affidamento è una forzatura, come fa l’art. 72 (nuovo testo, modif. nel 2005), comma 2, lettera c), parlare di proposta di programma di trattamento da parte UEPE alla A.G.. Per vero, la struttura dell’affidamento in prova è nel senso che l’UEPE prospetta al tribunale di sorveglianza una relazione socio-familiare descrittiva della situazione della persona, delle sue risorse sotto vari aspetti (lavoro, famiglia, risorse sociali in genere) e il tribunale di sorveglianza decide, positivamente o negativamente, e, se concede la misura, indica le prescrizioni utili, sulla base degli atti raccolti (non solo UEPE) per la rieducazione e la prevenzione di altri reati. In sostanza, le prescrizioni e le conseguenti modalità esecutive della misura, sono decise dal tribunale di sorveglianza e potranno essere poi modificate dal magistrato di sorveglianza, sentito ovviamente il Servizio sociale. Comunque, la configurazione forzata di un programma di trattamento, esistente, in effetti, solo per la semilibertà, non è il punto focale. Questo è rappresentato dalle due uniche figure che fanno funzionare la misura: il magistrato di sorveglianza, che segue le indicazioni del tribunale di sorveglianza e può modificarle e adeguarle, e il Servizio sociale, allora denominato CSSA e oggi UEPE, ma sempre, nel testo dell’art. 47 O.P., Servizio sociale, che riceve l’affidamento in prova della persona e svolge rispetto alla stessa tutte le funzioni necessarie: vigilanza e sostegno (art. 47, comma 9); riferisce periodicamente sul comportamento dell’affidato (comma 10), può innescare con le proprie relazioni la procedura di revoca (comma 11) o quella finale per la valutazione del tribunale di sorveglianza sull’esito positivo (o no) della prova(comma 12).

Liberazione condizionale:- Non si può non considerarla una misura alternativa, anche se prevista fuori dall’O.P.. Si tratta di una alternativa alla detenzione: per il periodo residuo di pena o per cinque anni (nel caso del condannato all’ergastolo), viene applicata, con l’ordinanza di concessione del tribunale di sorveglianza, la libertà vigilata per un eguale periodo. Si noti che la misura che sostituisce la pena non è, in senso proprio, la misura di sicurezza della libertà vigilata (come ha chiarito la giurisprudenza costante: non può essere revocata per cessazione della pericolosità e segue esclusivamente le sorti della pena che sostituisce: così la riduzione per condono, riduce corrispondentemente anche la c.d. libertà vigilata), ma ha modalità esecutive analoghe: il magistrato di sorveglianza stabilisce e può modificare le prescrizioni che la persona deve rispettare e l’autorità di polizia (l’ art. 228 C.p. indica la Polizia di Stato) vigila sul rispetto delle stesse. L’art. 55 O.P. ha previsto che "il servizio sociale" (denominato, allora, CSSA, oggi UEPE, ma sempre e solo Servizio sociale) "svolge interventi di sostegno e di assistenza (alle persone liberate condizionalmente) al fine del loro reinserimento sociale.
Analoga situazione è quella della libertà controllata. Questa non è una misura alternativa, ma una pena inflitta in sentenza (prevista, fra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi dalla L. 24/11/1981, n. 689), per la quale il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni (indicate in linea generale dalla stessa legge) e la polizia di stato svolge le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle stesse. All’art. 56, comma 2, sono previsti interventi per il reinserimento sociale delle persone, operati dai CSSA, oggi UEPE.

Si deve escludere invece, che sia una misura alternativa il lavoro all’esterno, previsto dall’art. 21 O.P.. Lo stesso rappresenta una modalità trattamentale nel quadro della esecuzione della pena detentiva: come è reso evidente dal riferimento all’art. 15 O.P., che descrive gli elementi del trattamento, nonché dalla competenza a decidere della direzione dell’istituto, pur se la decisione debba essere approvata dal magistrato di sorveglianza. Le misure alternative, interferendo sulla esecuzione della pena, devono derivare sempre da decisioni giudiziarie (l’intervento del magistrato di sorveglianza è qui di solo controllo). La profonda differenza dalla misura alternativa della semilibertà emerge anche dalla circostanza che l’allontanamento del lavorante all’esterno è immediatamente evasione e non dopo le 12 ore, come per il semilibero.

B):- Non possono essere modificate con provvedimento amministrativo competenze e funzioni nella esecuzione delle misure alternative, che concorrono a formare l’area penale esterna.

1):- La nuova bozza di decreto interministeriale.

Si vedrà in seguito come, con il decreto di cui è stata diffusa la bozza, non possano essere modificati competenze e funzioni relative alle misure alternative. Si possono rilevare sin d’ora alcune gravi errori in cui si incorre con tale provvedimento. Si precisano alcuni punti.

Primo punto. E’ evidente che il decreto non può trovare la sua legittimazione nella previsione del comma 1 dell’art. 72 O.P., che avrebbe comunque una diversa forma e che dovrebbe avere un diverso contenuto, relativo soltanto alla organizzazione degli UEPE, non alla materia che vi viene trattata. Il coacervo di riferimenti iniziali e la mancata indicazione di una legittimazione specifica può fare dubitare della rigorosa previsione di un provvedimento del genere del decreto interministeriale in questione. Il che viene avvalorato da alcune inesattezze o genericità riscontrabili nella premessa del provvedimento adottato.

Secondo punto. E’ interessante la lettura dei riferimenti nella premessa del decreto.
Al punto quarto, si fa riferimento agli artt. 48, comma 6, e 118 del Reg. Esec. O.P..
Quanto all’art. 48, comma 6, riguarda il servizio di scorta fatto nei confronti del lavorante all’esterno. Si è chiarito che il lavoro all’esterno non è una misura alternativa, ma una modalità trattamentale della esecuzione della pena detentiva. La possibilità della scorta è prevista dal comma 2 dell’art. 21 O.P.. E’ ovvio che sia svolta dalla Polizia penitenziaria, che ha ormai la competenza in merito alle operazioni di traduzione e scorta dei detenuti. Non si vede in che modo tale impiego, previsto dalla legge e rigorosamente entro i compiti di istituto della Polizia penitenziaria, possa legittimare il dispiegamento della stessa fuori dai compiti di istituto e in materie nelle quali è già regolato l’intervento di altro personale, specificamente adeguato a questi compiti.
Quanto all’art. 118 del Reg. esec. O.P., esso contiene la puntuale descrizione della attività del Servizio sociale, compresa quella di controllo (descritta al comma otto, lettera c) e attribuita – e non poteva essere diversamente, con riferimento alle previsioni della legge – allo stesso Servizio. Anche da questa norma vengono precise indicazioni contrarie a quanto prevede la bozza di decreto.
Al punto settimo, si fa invece riferimento alle competenze della Polizia penitenziaria in materia di traduzione delle persone ammesse agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare nei luoghi in cui queste misure si attuano. E’ palese il tentativo di aggrapparsi ai casi in cui la Polizia penitenziaria può lavorare all’esterno dell’istituto, ma è altrettanto evidente che, nel caso indicato, la competenza della Polizia penitenziaria deriva dalla competenza generale della stessa in materia di traduzioni, passata da anni dalle forze di polizia generali alla Polizia penitenziaria e rientrante fra i compiti di istituto della stessa. Nessuna possibilità di ricollegare a questo preciso compito d’istituto l’impiego della Polizia penitenziaria nella specifica attività di controllo presso gli UEPE, attribuita dalla legge al Servizio sociale in modo esplicito e incontestabile.

Terzo punto. Anche il generico riferimento, nelle premesse del decreto, alle norme istitutive del Corpo di Polizia penitenziaria e al regolamento relativo allo stesso, conferma che da tali normative derivano solo le indicazioni contrarie che collocano le funzioni del Corpo all’interno degli istituti e, all’esterno degli stessi, soltanto nello specifico servizio traduzioni e scorte. Il decreto cerca la sua legittimazione in una esigenza di coordinamento fra le forze di polizia nell’area penale esterna. A prescindere che, in trenta anni di vigenza dell’Ordinamento penitenziario, non era mai stata avvertita questa esigenza, si tratta, però, di vedere se la legge – e non un’operazione che non ne tiene conto – preveda la concorrenza di varie forze di polizia e ne richieda il coordinamento, ovvero, come si dirà subito dopo, non ci sia alcuna concorrenza per la semplice ragione che i compiti sono chiaramente stabiliti e attribuiti dalla legge.

2):- Funzioni e competenze nell’area della esecuzione penale esterna sono stabilite dalla legge e non possono essere modificate che con la legge.

Il regime e le modalità della esecuzione delle pene, quali che siano le pene e quali che siano le forme esecutive concrete, sono stabilite dalla legge e sulle stesse non si può intervenire se non con una legge. Si tratta di una considerazione ovvia su cui, se occorra, si può avere il conforto costituzionale all’art. 13, comma 2, e all’art. 25, comma 2.
Ora, le funzioni e le competenze relative alla esecuzione delle misure alternative alla pena detentiva le abbiamo indicate analiticamente alla lettera A) di questo documento e non prevedono in alcun modo lo svolgimento di una attività di controllo sulla esecuzione delle misure da parte della Polizia penitenziaria. Così facendo, non solo si attribuisce a questo Corpo una funzione e una competenza che non può essere individuata fra quelle che, per legge, gli sono proprie, ma si fa questo, inoltre, per funzioni e competenze che già appartengono ad altri organi.
Questa considerazione generale potrebbe essere sufficiente a cogliere la illegittimità del decreto presentato in bozza e del quale si discute. Ma si possono anche fare alcune osservazioni più specifiche su singoli punti.

Primo punto. Il decreto realizza una sorta di omogeneizzazione dell’area penale esterna, nel mentre le misure alternative hanno caratteri propri e specifici, non riducibili ad un unico tipo di alternativa alla detenzione.
Semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova hanno caratteristiche assolutamente diverse: la prima è un regime particolare di esecuzione della pena detentiva carceraria, la seconda è una misura detentiva non carceraria, la terza è una misura effettivamente alternativa alla detenzione, si esegue in libertà con prescrizioni limitative della stessa. Per le prime due è prevista l’evasione, addirittura più rigorosa per la detenzione domiciliare (immediatezza del reato) che per la semilibertà (evasione dopo la scadenza di un termine di tolleranza). Nessuna evasione invece dall’affidamento in prova. L’eterogeneità di queste misure deriva dalla eterogeneità delle ragioni di concessione e si traduce nella eterogeneità dei soggetti competenti alla gestione e delle funzioni relative. Tutto è descritto dalla legge. Per la liberazione condizionale vale, prevalentemente, quanto detto per l’affidamento in prova. Il decreto per vero si riferisce soltanto alle misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare e non menziona semilibertà e liberazione condizionale. Si può fare il giudizio temerario che il decreto manca parecchio di una visione generale, di cui, comunque, è utile tenere conto.
Lo sforzo di omogeneizzare misure eterogenee, si legge anche nella configurazione di un’unica figura, quella del programma di trattamento, che riguarderebbe tutte le misure. Anche se, impropriamente, l’art. 72, comma 8, lettera c), parla di programma di trattamento proposto dal servizio sociale per l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare, il programma di trattamento è previsto solo per la semilibertà, predisposto, dopo la concessione della misura, dagli operatori penitenziari della osservazione e trattamento per la approvazione del magistrato di sorveglianza, il quale interviene con il compito limitato alla verifica della mancata violazione di diritti del semilibero. Per le altre due misure, non si può parlare di programma di trattamento in senso proprio. Per la detenzione domiciliare, in molti casi, il Servizio sociale non interloquisce neppure (concessione per motivi di salute, ai sensi art. 47ter, comma 1, lettera c; concessione differimento esecuzione pena: art. 47ter, comma 1ter), in tutti comunque, le modalità restrittive e quelle limitative delle restrizioni sono elaborate e decise dal tribunale di sorveglianza. Per l’affidamento in prova, il Servizio sociale riferisce sulla situazione del soggetto e sulle sue possibilità di lavoro e di inserimento sociofamiliare, ma le prescrizioni che limitano la condizione di libertà personale dell’affidato sono elaborate e decise dal tribunale di sorveglianza che decide e, in seguito, possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza, anche se, generalmente, in base a segnalazioni del servizio sociale.
In conclusione, gli attori delle varie misure sono chiaramente indicati dalla legge e sono:
per la semilibertà: gli operatori dell’istituto penitenziario (e, fra questi, ovviamente, anche la Polizia penitenziaria), coadiuvati, per la vigilanza e l’assistenza all’esterno, dal Servizio sociale (art. 101, comma 3, del Reg.esec. O.P.);
per la detenzione domiciliare: gli operatori di polizia generale (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri), più il Servizio sociale per gli interventi attribuiti dall’ordinanza di concessione del Tribunale di sorveglianza (art. 47ter, comma 4);
per l’affidamento in prova al servizio sociale, il Servizio sociale, per tutti gli aspetti di assistenza e controllo, ovvero gli UEPE con gli operatori propri dell’area di servizio sociale e, cioè, gli assistenti sociali: art. 47 O.P. e 118 Reg. esec. O.P.;
per la liberazione condizionale, gli operatori di polizia generale per la vigilanza sulle prescrizioni della libertà vigilata (così denominata, ma non misura di sicurezza), ai sensi art. 228, comma 1, C.p., più il Servizio sociale per "gli interventi di sostegno e assistenza al fine del… reinserimento sociale" delle persone che fruiscono della misura: art. 55 O.P..

Secondo punto. Si può citare il comma 1 dell’art. 1 del decreto comunicato in bozza e di cui è questione. Questo il testo: "La Polizia penitenziaria partecipa alla attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa. A tal fine svolge, in via prioritaria rispetto alle altre forze di polizia, la verifica del rispetto degli obblighi di presenza in determinati luoghi e tempi, che sono imposti alle persone ammesse alle misure alternative della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova". Per lo svolgimento di tale funzione la Polizia penitenziaria viene organizzata in un "nucleo di verifica" del rispetto degli obblighi suindicati, posto presso gli UEPE. Al nucleo di verifica è preposto un responsabile.
Una prima constatazione da fare è questa: il nucleo di verifica ora indicato realizza lo svolgimento di un servizio non previsto dalla legge in sostituzione di una attività che:
quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, è già svolta, per attribuzione della legge, dal Servizio sociale, cioè dagli assistenti sociali operanti presso gli UEPE;
quanto alla detenzione domiciliare, è già svolta, per il controllo del rispetto delle prescrizioni, dagli organi generali di polizia, e, per le attività di sostegno indicate nel provvedimento di concessione della misura, dal Servizio sociale presso gli UEPE.
Si tratta allora di un nuovo servizio e di nuovi posti di servizio istituiti fuori della previsione della legge, servizio e posti di servizio che hanno un loro costo. Ed è un costo che non ha una giustificazione, tanto più che quel servizio è già svolto da altri operatori statali, previsti dalla legge e per i quali è giustificato il titolo di spesa, non giustificato, invece, per il nuovo servizio e i nuovi posti di servizio cui viene assegnata la Polizia penitenziaria.

Terzo punto. La creazione del nucleo di verifica della Polizia penitenziaria presso gli UEPE è previsto dal comma 1 dell’art. 1 della bozza di decreto, riportato per esteso al punto precedente, con varie inesattezze. Si è già accennato alla mera finzione di esistenza di un programma di trattamento ed inclusione sociale che non esiste come tale nelle misure citate: può essere la denominazione impropria del quadro prescrittivo e di assistenza e sostegno per il reinserimento sociale nell’affidamento in prova; ma, in molte delle detenzioni domiciliari si scontra con le finalità di queste, che sono, come si dice, umanitarie, ma non finalizzate all’inclusione sociale.
Se qui siamo ad una visione impropria delle misure alternative, là dove si parla della funzione della polizia penitenziaria di "verifica degli obblighi di presenza in determinati luoghi e tempi … imposti alle persone ammesse alle misure alternative", si può cogliere un aspetto, anche se non sempre l’unico, della detenzione domiciliare, ma si rischia di ridurre e ridimensionare fortemente il quadro esecutivo dell’affidamento in prova e, in sostanza, la natura dello stesso. Si pensa, evidentemente, ad un obbligo generale di permanenza nella abitazione, ma questo riguarda solo singoli affidamenti per la eventuale permanenza notturna; ed anche la previsione di una determinata attività lavorativa non si concreta, data la assoluta diversità delle occupazioni possibili, in una permanenza obbligata in determinati tempi e luoghi. D’altronde, almeno nella fase sperimentale, la operatività delle verifiche nel solo comune in cui trova la sede dell’UEPE, rende ancora più remota la utilità di questa attività.

Quarto punto. Da sempre gli organi che svolgono in generale la attività di polizia procedono ad accertamenti che riguardano tutte le misure alternative, considerando l’area della esecuzione penale esterna un’area a rischio, che richiede sorveglianza e accertamenti. E’ chiaro che, per certe misure – detenzione domiciliare, liberazione condizionale – vi è una competenza specifica, ma per altre – come l’affidamento in prova e la semilibertà – gli interventi degli organi di polizia, non previsti dalle singole misure, possono essere qualche volta utili e molto spesso, per le modalità del controllo, dannosi. Quello che va rilevato, però, è che la attività degli organi di polizia generali – Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri – è fatta rientrare entro compiti generali che non possono essere contestati. E’ ovvio che questi compiti generali non rientrano fra quelli della Polizia penitenziaria, ben limitati e determinati.

Quinto punto. L’art. 5 del decreto è dedicato al Coordinamento tra le varie forze di polizia impiegate, compresa, quindi, la Polizia penitenziaria, nelle attività di controllo dell’area penale esterna. Due sintetiche considerazioni.
Come si è accennato, la Polizia penitenziaria, per quanto detto, non può essere impiegata nei termini indicati nel decreto. Pertanto, non c’è alcun coordinamento da operare quantomeno, non per la Polizia penitenziaria.
L’intervento del Prefetto nell’area penale esterna, l’adozione del decreto come decreto interministeriale fra Ministero della giustizia e Ministero dell’interno è preoccupante rispetto ad un processo, che ben si può chiamare secolare ( decorre dagli anni 20 del 900) di mantenimento di tutto il sistema penitenziario fuori dal secondo ministero (presso cui era inserito) e rigorosamente entro il primo.

C):- Rinvio ad un documento precedente di valutazione della operazione.
Richiamo quanto risulta dal precedente documento redatto su questa operazione, che riguardava una valutazione generale sulla stessa.
Due note aggiunte per cogliere, in una ulteriore riflessione, altri inconvenienti gravi.
La verifica operata dal nucleo di Polizia penitenziaria non è mai, nella realtà, semplicemente relativa ad un fatto storico, ma comprende inevitabilmente una valutazione del fatto stesso e della sua maggiore o minore gravità e rilievo. Si deve supporre che, in questa situazione, il contrasto fra il lavoro del servizio sociale e quello della Polizia penitenziaria sarà all’ordine del giorno.
Si deve cogliere una conseguenza del nuovo assetto del controllo. Particolarmente per gli affidamenti in prova, prevarranno i controlli formali di polizia su quelli sostanziali, di valutazione complessiva dell’andamento della misura, propri del Servizio sociale. Ciò significa che aumenteranno le occasioni di revoca. Ci sarà più gente in carcere, con le conseguenze di aggravamento dei fenomeni di recidiva e meno persone in misura alternativa, che ha invece un effetto assolutamente migliore sulla riduzione della recidiva: Questo stando alla ricerca inequivocabile operata proprio dalla Direzione generale della Esecuzione penale esterna presso il DAP. (Sandro Margara)*

*Margara Alessandro- già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, presidente della Fondazione Michelucci, autore di una proposta di riforma dell'Ordinamento penitenziario

domenica 8 luglio 2007

DOCUMENTO ASSISTENTI SOCIALI DI VERONA E VICENZA


Al Ministro della Giustizia
On. C. Mastella
Al Sottosegretario del Ministero della Giustizia
Prof. Manconi
Al Capo del DAP
Presidente E. Ferrara
Ai Vice Capi del DAP
Dr. Di Somma e D’Alterio
Al Direttore Generale E.P.E.
Dr. Turrini Vita



OGGETTO: Sperimentazione Polizia Penitenziaria negli UEPE
Riflessioni
I sottoscritti assistenti sociali dell’UEPE di Verona e Vicenza condividono la posizione assunta dal CASG in merito alle proposte delineate nella bozza di regolamento elaborata dal Coordinamento in relazione alla sperimentazione della polizia penitenziaria negli UEPE.
Ribadiscono la necessità di salvaguardare la dimensione del Servizio Sociale in ambito penitenziario e la professionalità degli assistenti sociali ai quali la Legge espressamente conferisce specifici compiti e funzioni.
Sostengono il documento redatto dagli assistenti sociali degli UEPE di Genova, Savona, Imperia, l’Aquila, Cosenza e Foggia, chiedendo in particolare che i nuclei sperimentali di verifica siano eventualmente allocati in strutture esterne agli UEPE, affinché sia chiaro che la polizia penitenziaria va a sostituirsi alla polizia di Stato e ai Carabinieri, senza creare confusione tra operatori dell’inclusione, quali gli assistenti sociali, e gli operatori di Polizia.
Tale fondamentale distinzione ha, sinora, permesso agli assistenti sociali di svolgere il loro mandato con serenità e autonomia di giudizio instaurando un rapporto di fiducia con l’utenza.
La presenza all’interno degli UEPE di soggetti appartenenti alle FF.OO potrebbe arrecare pregiudizio alla peculiare natura della relazione di aiuto e controllo demandato nella fattispecie agli assistenti sociali, con ricadute negative rispetto al buon andamento ed esito finale delle misure alternative.
Sul piano tecnico professionale si rimanda all’art. 118, comma 8, lett. a), b), c), d) del Regolamento di Esecuzione, ove si afferma che gli interventi del servizio sociale, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:
dall’offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l’autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;
da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;
da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;
da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.
A fronte dello spirito che ha mosso il legislatore all’introduzione delle misure alternative nell’Ordinamento penitenziario e ai contenuti sopra richiamati, appare incompatibile con la mission del Servizio sociale l’attuale proposta di scardinare questo modello di intervento.
Verona, 06.06.2007
Gli assistenti sociali dell’UEPE di Verona e Vicenza
Mulas Patrizia
Ripamonte Francesca
De Angelis Elisabetta Maria
Faraci Giuseppina
Mulè Francesca
Montresor Romina
Parla Laura
Marani Giovanna
Fontana Sofia
Di Benedetto Nicola
Bevilacqua Rafaella
Auditore Rosaria
Verrengia Letizia

venerdì 6 luglio 2007

NUOVA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO MASTELLA DI INSERIRE LA POLIZIA PENITENZIARIA NEGLI UEPE

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04273, presentata dall' On. GIUSEPPINA SERVODIO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'ULIVO- giovedì 5 luglio 2007 nella seduta n.184
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA-Per sapere- premesso che:
la bozza di decreto ministeriale avente per oggetto “l’intervento della Polizia penitenziaria nell’esecuzione penale esterna” attraverso l’istituzione presso gli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) già Centri di Servizio Sociale Adulti (CSSA) di Nuclei di verifica e controllo, ha suscitato preoccupazione e dissenso fra gli assistenti sociali di quasi tutti gli UEPE d’Italia, il volontariato che opera nella giustizia di ispirazione laica e cristiana (Conferenza nazionale volontariato giustizia), l’Ordine nazionale assistenti sociali, il Coordinamento nazionale assistenti sociali, alcuni sindacati, alcuni magistrati e garanti dei diritti dei detenuti;
numerose sono state le iniziative di mobilitazione attivate, per richiedere di non procedere con la sperimentazione prevista dalla bozza di decreto;in particolare si rileva il rischio per la connotazione sociale degli UEPE e per il sistema dei Servizi Sociali della Giustizia operante nel settore adulti, dopo oltre 30 anni di’attività e nonostante le statistiche e i risultati di diverse ricerche dimostrino che la stessa sia stata svolta, seppur con pochi investimenti, in termini positivi anche rispetto alla ricaduta sulla recidiva e di conseguenza sulla sicurezza dei cittadini;l’Ordine nazionale degli assistenti sociali, in occasione di un incontro avuto il 16 maggio con i vertici dell’Amministrazione penitenziaria, ha rappresentato e riportato le ragioni e le motivazioni delle preoccupazioni degli assistenti sociali operanti negli UEPE, nonché i rischi insiti nella proposta di decreto ministeriale;la legge 354/75 e successive modificazioni - all’art. 47 indica nel servizio sociale la funzione di aiuto-controllo e nello specifico recita: "il Servizio Sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita".La stessa terminologia usata dal legislatore per definire la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, l’Affidamento in Prova al Servizio Sociale, dimostra chiaramente come il servizio sociale, con i propri strumenti professionali specifici, sia stato ritenuto soggetto ampiamente titolato nell’ambito dell’esecuzione penale.Anche nel più recente regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000 n.230), all’art.118 viene chiaramente ribadito come il controllo sui soggetti sottoposti alla misura dell’affidamento sia svolto dal servizio sociale con le proprie modalità professionali: il rispetto delle prescrizioni, che di per sé non garantisce circa la commissione di nuovi reati, è solo una parte del percorso proposto alla persona che è un percorso di sostegno e di responsabilizzazione all’interno del quale l’adeguamento alle prescrizioni è uno strumento e non l’unico obbiettivo;gli interventi garantiti dagli UEPE, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: dall’offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l’autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione , sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo. L’enunciato della normativa, pertanto, appare ben chiaro, rispetto al ruolo degli UEPE e del servizio sociale in particolare, soprattutto, va ricordato che è frutto di attenta valutazione sia delle esperienze di altri paesi, sia del nostro stesso paese, esperienza che ha visto, negli oltre trent’anni di vita dell’ordinamento penitenziario, rafforzarsi in termini quantitativi e qualitativi le misure alternative, con i risultati che da più parti ed in numerosissime occasioni sono stati pubblicizzati;la bozza di decreto ministeriale non è coerente con quanto l’attuale normativa prevede e con le esperienze collaudate in altri Paesi europei a forte esperienza di Probation (non risultano esperienze europee di compresenza in uno stesso Ufficio della polizia/ servizio sociale in cui vengono garantite prestazioni di aiuto-controllo, attraverso l’attività del Servizio Sociale e di controllo/ vigilanza attraverso un proprio nucleo di polizia);l’introduzione della Polizia penitenziaria negli UEPE con funzioni operative nell’ambito degli Uffici è estranea alle previsioni normative. Infatti, l’art.72 dell’Ordinamento penitenziario descrive sinteticamente l’attività degli uffici e prevede inoltre chel’organizzazione degli stessi è disciplinata dal regolamento di esecuzione alla legge. E’ l’art.118 del regolamento che descrive analiticamente organizzazione ed attività degli uffici. Sembra superfluo ricordare che il regolamento adottato dal Ministro e previsto dal comma 1 del nuovo testo dell’art.72 è norma di livello inferiore al regolamento di esecuzione citato. Circa l’organizzazione, mentre nel regolamento vi è la previsione esplicita di personale non di servizio sociale per attività amministrativa e contabile e la possibile ed eventuale collaborazione di esperti dell’osservazione all’ attività specifica di servizio sociale, non solo manca qualsiasi previsione di una possibile attività di controllo di polizia, ma l’attività di controllo è prevista tra quelle proprie del servizio sociale e nel quadro delle specifiche modalità proprie di tale servizio. Inoltre la stessa legge 15 dicembre 1990, n.395 all’art. 5 “Compiti istituzionali del corpo di polizia penitenziaria” attribuisce la competenza “ assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale” al comma tre recita: ”gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto”;il controllo dei soggetti sottoposti a misura alternativa è oggi garantito dalle Forze dell’Ordine operanti- presenti- radicate sul territorio, le quali sono (potrebbero sicuramente meglio esserlo, se si favorisse la collaborazione e il coordinamento tra Istituzioni) dei referenti particolarmente significativi, nell’ambito dell’esecuzione penale esterna, proprio perché hanno un punto di vista complessivo sulla situazione delle persone, legato al contesto ambientale che essi presidiano e possono fornire utili elementi di valutazione alla Magistratura di sorveglianza ed agli UEPE, avendo spesso lunga conoscenza dei soggetti e delle loro vicende;l’assicurare la fiducia della popolazione nella propria sicurezza, vuol dire far sentire la presenza dello Stato sul territorio, secondo un’ottica di prevenzione del crimine ma anche di vicinanza (prossimità) e ascolto. Significa anche offrire ai cittadini un’attenta e costante informazione, sui risultati raggiunti in tema di reinserimento dei soggetti che scontano una pena in misura alternativa. Sapere se è in atto un processo di cambiamento nella persona, se le condizioni all’origine della commissione del reato sono mutate, se vi è qualche probabilità che quella stessa persona non incorra in altro reato, contribuisce ad accrescere la fiducia dei cittadini in uno Stato che è anche in grado di prevenire i reati attraverso il reinserimento sociale;-
quali iniziative intende adottare per far fronte alle difficoltà in termini di “costi” che deriverebbero dall’ attribuzione di nuove competenze alla polizia penitenziaria, sia rispetto agli organici che per i mezzi, strutture organizzative, supporti tecnici;
quali iniziative intende adottare per far fronte alla difficile situazione degli organici dell’area sociale per rendere ulteriormente efficace l’attività degli UEPE;
se non ritenga di prendere in considerazione le preoccupazioni innanzi descritte e trovare, all’interno di un progetto complessivo di riforma del sistema delle misure alternative, altri strumenti e soluzioni che permettano di attenuare il rischio di creare contrapposizioni tra operatori;
se non ritenga impegnarsi per superare la previsione di inserire presso gli UEPE i nuclei di polizia penitenziaria e per escludere, tra l’eventuale competenza della polizia penitenziaria sulle misure alternative al carcere, il controllo della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ( nel rispetto dell’art.72 dell’ordinamento penitenziario e dell’art.118 del regolamento di esecuzione).
(4-04273)

10 luglio 2007- ASSEMBLEA DEI LAVORATORI UEPE ISCRITTI CGIL

Alle segreterie territoriali Fp Cgil
Ai delegati ed eletti Fp Cgil
RSUsettore Pen. Comparto Stato
In previsione dell’incontro dell’11 luglio p.v. riguardante la discussione della recente bozza del decreto interministeriale che prevede l’inserimento del Corpo di Polizia penitenziaria negli UEPE, con l’istituzione dei nuclei di controllo e verifica, nonché della prossima convocazione riguardante la proposta del nuovo regolamento UEPE, la FpCgil, rilevando la necessità di un ulteriore confronto con i lavoratori del settore, già previsto nel corso dell’incontro del 19 aprile scorso, convoca l’assemblea nazionale dei lavoratori UEPE, delegati ed eletti RSU FpCgil, che si svolgerà presso la sede della FpCgil Nazionale Via L. Serra 31 – Roma- il 10 luglio 2007 alle ore 10.00 – Sala Azzurra. Al fine di agevolare la discussione nonché la stesura di un documento finale invitiamo i lavoratori, laddove possibile, a fornire il contributo di ciascuna delle sedi UEPE da essi rappresentate.All’assemblea sono altresì invitati i componenti la delegazione trattante del Coordinamento Nazionale Comparto Ministeri.Si raccomanda la massima puntualità.
Fraterni saluti.
Il Coordinatore NazionalePenitenziari C. Ministeri
Lina Lamonica